Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8692 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16525/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

STUDIO ASSOC. IMPROTA & GUERRA DOTTORI COMMERCIALISTI in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato WURZBURGER GUGLIELMO con studio

in PORTICI VIALE L. DA VINCI 36, (avviso postale), giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata l’08/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il resistente l’Avvocato WURZBURGER, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo Studio Associato Improta & Guerra – Dottori Commercialisti impugnava il provvedimento di rigetto emanato dall’Amministrazione Finanziaria sull’istanza di rimborso dell’IVA versata in relazione all’acquisto di beni strumentali, motivato con la mancanza dell’esercizio dell’impresa. L’ufficio resisteva.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva la domanda.

L’Agenzia proponeva appello, reiterando le ragioni già rappresentate in primo grado e lamentando il venir meno del principio di neutralità dell’IVA. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello.

Avverso tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione articolato su motivo unico. Il contribuente resiste controdeducendo.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. In via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo 111 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

Non vi è materia di provvedimento in ordine alle spese non avendo la contribuente svolto alcuna attività difensiva.

2. Con il ricorso in esame l’Agenzia denuncia la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che, pur non avendo lo studio associato svolto in concreto alcuna operazione imponibile, andasse riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA pagata per l’acquisto di beni ammortizzabili, in relazione ai quali detto versamento IVA non risulta effettuato dal consumatore finale.

2.1 La censura è fondata.

2.2 Come si ricava dalla disciplina dettata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 2, n. 1, e art. 19 (ed anche alla luce della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia),in ordine agli acquisti di beni (come nella specie) occorre accertare, ai fini della detraibilità dell’imposta, che dette operazioni passive siano effettivamente inerenti a tale esercizio, cioè compiute in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, senza tuttavia che sia richiesto quello concreto della relativa attività, con la conseguenza che la detrazione dell’imposta spetta, ricorrendo la detta condizione, anche nel caso di assenza di compimento di operazioni attive.(Cass. n. 23400/2010;

n. 11765/2008; n. 8583/2006).

2.3 E’ cioè necessario che sussista una stretta inerenza tra i beni strumentali, in relazione ai quali è stato chiesto il rimborso dell’IVA, e la finalità imprenditoriale propria al soggetto richiedente. Nel caso di specie, come accertato dal giudice di merito (trattandosi di accertamento di fatto), il contribuente non ha fornito la dimostrazione della dismissione dei beni ammortizzabili;

adempimento necessario – ai fini della presente controversia – non tanto come adempimento fiscale la cui mancanza avrebbe richiesto un accertamento da parte dell’ufficio (come rileva, ma senza inerenza alcuna, il giudice dell’appello), quanto piuttosto al fine di fornire la prova dell’inerenza dei beni strumentali all’attività svolta dal contribuente, ben potendosi altrimenti, ritenere un utilizzo diverso non rientrante nell’attività propria dello studio associato.

2.4 Il ricorso proposto dall’Agenzia va pertanto accolto, anche se in virtù di una motivazione diversa rispetto a quella prospettata, e l’impugnata sentenza va cassata senza rinvio. Non essendo, infatti, necessari accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., viene deciso il merito della controversia con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

3 Tenuto conto dell’andamento processuale della controversia e del contenuto non puntuale del ricorso avanzato dall’Agenzia, si reputa di compensare interamente tra le parti sia le spese dei gradi di merito che quelle relative al grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese di giudizio dei gradi di merito e quelle relative al grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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