Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8692 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 12/04/2010), n.8692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.P.I. S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 144/38/08 del 30/9/08;

udito l’avvocato dello Stato De Bellis.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di rettifica IVA. La società non si è costituita.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, per avere essa ritenuto inesistente, e non nulla, la notificazione effettuata presso un domiciliatario nelle more revocato.

il mezzo è manifestamente infondato, essendo pacifico che la società aveva tempestivamente notificato all’Ufficio, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 16, comma 3, l’avvenuto cambiamento di domiciliazione, e che al momento della notificazione il cambiamento di domiciliazione aveva acquistato effetto, ai sensi dell’art. 17, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Non può parlarsi pertanto di notificazione non effettuata per ragioni non implicanti la responsabilità del notificante. In ogni caso il vizio denunciato non comporterebbe la nullità della sentenza.

Con il secondo, subordinato, motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, assumendo che il giudice non possa dichiarare l’inesistenza della notificazione, dopo avere ritenuto la prima notificazione affetta da nullità sanabile ed avere disposto la sua rinnovazione.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, alla stregua del principio secondo cui le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa (art. 177 c.p.c.)”;

che l’Agenzia delle Entrate ha depositato una memoria;

che il collegio non condivide, quanto al primo motivo, la proposta del relatore, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (ord. 10817/08), la notificazione effettuata presso un domicilio eletto in un grado precedente di giudizio è affetta da nullità e non da inesistenza;

che d’altro canto, pur se la censura risulta intestata con (erroneo) riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, tuttavia il quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c. rende evidente che la ricorrente si duole in realtà di una violazione di legge;

che pertanto, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, per l’ulteriore esame dell’appello dell’Ufficio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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