Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8691 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 29/03/2021), n.8691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26236/2013 R.G. proposto da

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Ceriani Moto Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Minella Dario e

Panariti Paolo, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma via

Celimontana n. 35, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 32/22/13, depositata in data 22 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle entrate inviava a Ceriani Moto Srl questionario con cui chiedeva chiarimenti ed invitava a produrre documentazione utile ai fini della verifica dell’attività per gli anni 2005 e 2006.

La contribuente, ottemperata la richiesta, nella successiva fase di contraddittorio produceva ulteriore documentazione.

L’Ufficio, ritenuta l’inadeguatezza dei chiarimenti e dei documenti forniti, emetteva avvisi di accertamento ai fini Iva, Ires ed Irap per i periodi d’imposta in contestazione, rideterminando i maggiori ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività di officina, vendita di ricambi, accessori ed abbigliamento.

Le impugnazioni proposte dalla contribuente erano accolte, previa riunione dei ricorsi, dalla CTP di Varese, che riteneva gli avvisi illegittimi per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Ceriani Moto Srl resiste con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità dell’eccepita nullità dell’appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 poichè la questione: a) viene posta per la prima volta in sede di legittimità; b) è del tutto carente per autosufficienza, nulla avendo riprodotto degli atti processuali oggetto di contestazione, irrilevante e tardiva la riproduzione nella successiva memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

L’eccezione, atteso il contenuto degli atti per come riprodotti dall’Agenzia ricorrente, è inoltre manifestamente infondata, avendo l’Ufficio espressamente e ampiamente contestato la ratio decidendi della decisione di primo grado (incentrata, come è pacifico in atti e come risulta dalla stessa sentenza della CTR, sull’asserita violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7), per poi richiamare e riprodurre, in termini letterali e puntuali, le controdeduzioni sugli ulteriori profili, restate assorbite nel pregresso giudizio (v. Sez. U, n. 7940 del 21/03/2019).

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 per aver la CTR ritenuto che l’Ufficio non abbia riproposto nel giudizio d’appello le domande (rectius: eccezioni) già dedotte nel giudizio di primo grado, formulando, invece, domande nuove e, quindi, inammissibili.

2.1. Il motivo è fondato.

Dagli atti riprodotti dall’Ufficio – atto di appello e memoria di controdeduzioni in primo grado – emerge la sostanziale identità delle questioni sollevate nei due gradi, riprodotte in appello non per sintesi ma con ampia argomentazione, inspiegabilmente disattesa dalla CTR.

Nell’atto d’appello, invero, solo il profilo dell’asserito omesso rispetto della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è stato oggetto di autonoma analisi critica da parte dell’Ufficio ma ciò si spiega, in evidenza, per il fatto che la decisione di primo grado, come rilevato, ha esaminato solamente detta questione, sicchè è fuor di luogo dedurre una carenza di argomenti a contestazione della sentenza ivi impugnata, nulla avendo la CTP esaminato e deciso su tali ulteriori profili.

L’Ufficio, dunque, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, non aveva proposto alcuna eccezione nuova, nè, tantomeno, aveva rinunciato a quelle già sollevate in primo grado, che aveva espressamente riprodotto.

3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 per aver la CTR ritenuto illegittimi gli avvisi in quanto non preceduti dalla notifica, con il rispetto di giorni 60, dell’atto finale della procedura di accertamento.

3.1. Il motivo è fondato.

3.2. La CTR, con una prolissa disamina dell’istituto, ha ritenuto che l’Ufficio sia tenuto in ogni caso a notificare il processo verbale di chiusura delle operazioni, ivi incluso il “verbale finale conclusivo del contraddittorio amministrativo”.

3.3. Il giudice d’appello, invero, nella vicenda in esame non ha tenuto conto di un duplice profilo.

3.4. In primo luogo, gli accertamenti erano “a tavolino” poichè non avevano tratto origine da accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, sicchè, come affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 24823 del 2015, dal cui dictum non v’è motivo di discostarsi, non sussiste per l’Amrrùnistrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg e Irap, mentre, con riguardo all’Iva, inapplicabile l’art. 12, comma 7, cit., la doverosità del contraddittorio non determina, ove non adempiuto, l’invalidità dell’atto se la contribuente non abbia assolto all’onere (nella specie, tra l’altro, in alcun modo soddisfatto) di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (v. Cass. n. 27420 del 29/10/2018; Cass. n. 20036 del 27/07/2018)

3.5. Dall’altro – circostanza nella specie dirimente anche ai fini Iva – nella vicenda in giudizio il contraddittorio si era, in concreto, fattivamente realizzato, con un apposito incontro (di cui lo stesso avviso dà conto), nel quale la contribuente aveva presentato osservazioni e depositato ulteriore documentazione.

Nella fattispecie in esame, in altri termini, si è realizzata, pur in assenza di un obbligo formale, una fattispecie partecipativa effettiva e concreta, con rispetto sostanziale del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, che aveva consentito alla contribuente di esporre ed illustrare le proprie ragioni ed argomentazioni ed allegare la documentazione ritenuta utile o necessaria.

La pretesa di ricevere la notifica del verbale di contraddittorio (tra l’altro, verosimilmente redatto in presenza) o di un ulteriore, innominato, verbale “conclusivo” oltre che non prevista da alcuna norma, non appare, dunque, neppure giustificata e, sicuramente, non determina la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nè, in ogni caso, dei principi a salvaguardia del contraddittorio.

4. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione per l’ulteriore esame.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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