Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8691 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 12/04/2010), n.8691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in Roma, via F. Denza

20, presso l’avv. Rosa Laura, che lo rappresenta e difende,

unitamente all’avv. Lorenzo del Federico, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 162/28/07 del 17/10/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP. Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri due, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia, sotto il profilo della violazione di legge, censura la sentenza impugnata per essere fondata sul principio che, in tema di operazioni ritenute inesistenti, l’onere probatorio incomba sull’Ufficio.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Premesso – quanto ai rilievi del controricorrente -che non risulta la formazione di alcun giudicato interno riguardo alla effettiva esistenza delle operazioni, deve ribadirsi che, qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni (Cass. 21953/07).

La sentenza impugnata, ispirata al diverso principio di diritto che l’Ufficio debba invece fornire una pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti, deve pertanto essere cassata, restando assorbiti il secondo motivo (con il quale più genericamente si deduce che incombe sul contribuente la prova degli oneri deducibili) ed il terzo motivo, relativo a vizio di motivazione”;

che il controricorrente ha depositato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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