Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8690 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 29/03/2021), n.8690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 11421 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

Olificio Fratelli Pu. s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore e amministratore unico C.P., rappresentato e

difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.to

Militerni Innocenzo, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv.to Riccio Andrea, in Roma, Viale delle Milizie n. 22;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, n. 9281/28/2014, depositata il 27 ottobre

2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

ottobre 2020 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale De

Augustinis Umberto che ha concluso per il rigetto.

Udito per l’Agenzia delle entrate l’avv.to dello Stato Galluzzo

Gianna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 9281/28/2014, depositata il 27 ottobre 2014,Ia Commissione tributaria regionale della Campania, rigettava l’appello proposto dall’Olificio Fratelli Pu. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 612/23/2013 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n. …./2011 con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. dei funzionari dell’Amministrazione, aveva contestato nei confronti di quest’ultima, per l’anno 2006, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), maggiori ricavi non dichiarati, ai fini Ires, addizionali, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni, con applicazione presuntiva di una percentuale di ricarico dell’il% sul costo del venduto.

2.La CTR- nel confermare la sentenza di primo grado- in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) la rideterminazione del maggiore reddito di impresa effettuata dall’Agenzia, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 40, non era frutto dell’esame del solo studio di settore, per cui non era obbligatorio lo svolgimento del contraddittorio preventivo;2)l’accertamento dell’Ufficio- come dettagliatamente esposto nell’atto impositivo- si basava, non solo sull’esame dello studio di settore, ma sulla valutazione di una serie di dati, quali l’utilizzazione di un “lavoratore a nero”, la maggiore ampiezza, rispetto a quanto dichiarato, della superficie utilizzata per l’attività di impresa, la singolarità, se non anomalia, dei dati scaturenti dallo studio della contabilità ufficiale, stante l’emersa incongruità del rapporto costi/ricavi, la complessiva antieconomicità dell’impresa, l’assoluta sproporzione tra il costo delle materie prime e il prezzo di vendita delle unità; 3) P.C., nella qualità di legale rappresentante della società contribuente, non aveva in alcun modo giustificato – se non con la mera affermazione di essere l’unico socio a profondere l’impegno concreto nell’attività di impresala suddetta palese antieconomicità.

3.Avverso la sentenza della CTR, l’Olificio Fratelli Pu. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con “atto di costituzione”.

4. La causa fissata originariamente in camera di consiglio, all’udienza del 25 giugno 2019, veniva – previo il deposito da parte della società contribuente di memoria illustrativa-rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

5.La ricorrente ha depositato due memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 21, 7 e della L. n. 241 del 1990art. 21, della L. n. 212 del 2000, artt. 5, 6, 7, 10 e 12, per avere la CTR confermato la legittimità dell’espletato accertamento (analitico) induttivo, ancorchè l’Ufficio avesse omesso di attivare il contraddittorio preventivo – nel senso di formazione procedimentalizzata di una “decisione partecipata” – con evidente lesione del diritto di difesa della contribuente e del diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Prima di procedere ad esaminare tale motivo, giova ricordare la differenza tra accertamento analitico-induttivo e quello mediante gli studi di settore nel senso che, con il primo sistema analitico-induttivo, la determinazione del reddito è effettuata nell’ambito delle stesse risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva solo di singoli elementi, dei quali risulta provata aliunde (cioè mediante elementi inferenziali esterni alla contabilità) la mancanza o l’inesattezza. Tale metodo di accertamento presuppone, diversamente da quello induttivo c.d. “puro”, che la documentazione contabile sia nel complesso attendibile. Pertanto, in tema di rettifica dei redditi d’impresa mediante accertamento analitico induttivo, la ricostruzione fondata sulle presunzioni semplici, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), non ha ad oggetto il reddito nella sua totalità, ma singoli elementi attivi e passivi (Sez. 5, Ordinanza n. 7025 del 21/03/2018). L’accertamento basato sugli studi di settore ha, invece, carattere presuntivo e consente all’amministrazione una ricostruzione complessiva in presenza di gravi incongruenze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto avrebbe dovuto essere dichiarato in rapporto alle condizioni e alle caratteristiche dell’attività svolta (Cass. n. 15344 del 2019). Il dato che l’accertamento sia “basato” sullo studio di settore non esclude che esso possa trovare anche altre giustificazioni come, ad esempio, riscontrate irregolarità contabili o la ritenuta antieconomicità della gestione aziendale. Un accertamento tributario può dirsi basato su uno studio di settore, però, sol quando trovi in esso il suo fondamento prevalente. Tanto non si verifica quando, ad esempio, mediante l’utilizzo degli studi di settore siano emerse incongruenze nella contabilità di impresa che abbiano indotto l’Ente accertatore ad approfondire l’analisi, riscoprendo altri, e prevalenti, indici rivelatori dell’esistenza di una operatività economica non dichiarata, raccogliendo l’Amministrazione finanziaria elementi gravi, precisi e concordanti, posti a fondamento dell’accertamento tributario (cfr. Cass. sez.V, n. 15344 del 2019; n. 31814 del 2019).

Mentre con riguardo all’accertamento tributario basato sugli studi di settore questa Corte ha chiarito che “il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sè soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa” (Cass. Sez. 6-5, n. 30370 del 18/12/2017), nell’ipotesi di accertamento analitico-induttivo “misto” di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1, lett. d, il preventivo contraddittorio non è previsto a pena di nullità (v. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 1505 del 2020; n. 27401 del 2017).

Nella specie la CTR ha correttamente ritenuto non obbligatorio il contraddittorio preventivo – nel senso di partecipazione del contribuente nella fase di “preparazione dell’atto” e dunque di formazione di una “decisione partecipata”- sul presupposto che la rideterminazione del maggior reddito di impresa effettuata dall’Agenzia ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) non fosse frutto dell’esame del solo studio di settore, ma di una serie di altri elementi (l’utilizzazione di un “lavoratore a nero”, la maggiore ampiezza, rispetto a quanto dichiarato, della superficie utilizzata per l’attività di impresa, la singolarità, se non anomalia, dei dati scaturenti dallo studio della contabilità ufficiale, l’emersa incongruità del rapporto costi/ricavi) denotanti una complessiva antieconomicità dell’attività di impresa; ciò in ossequio alla regola procedimentale – il cui rispetto, nella specie, non risulta essere stato contestato – secondo cui una volta effettuato l’accesso presso i locali dell’impresa, l’unico limite imposto alla Agenzia delle entrate è quello di attendere il decorso del termine, L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emanare l’avviso di accertamento, avendo il contribuente tale termine a disposizione per comunicare osservazione e richieste, senza, dunque, che l’ufficio sia tenuto a invitare formalmente la parte al contraddittorio endoprocedimentale (v. in tal senso, da ultimo, Cass. sez. 5, n. 10905 del 2019). Invero, a far tempo dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18184/13 – ripresa e confermata dalla sentenza S.U. n. 24823/15 – si è affermato l’orientamento per cui la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, “deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del temine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni” (ed “indipendentemente da/fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali: (Cass. n. 15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14, come si ha cura di precisare in Cass., sez. un., n. 24823 del 2015) -“determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”; con la precisazione che “il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativi dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio” (ex multis, da ultimo, Cass. nn. 7897 del 2016, 7601 del 2016, 7218 del 2016, 5365 del 2015, 14287 del 2014, 1563 del 2014, 25118 del 2014, 25759 del 2014).Da ultimo, nelle sentenze n. 701 e 702 del 2019, la Corte ha espresso i principi secondo cui “1) la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la “prova di resistenza” e, volutamente, la norma dello Statuto del contribuente non distingue tra tributi armonizzati e non; 2) il principio di strumentalità delle forme ai fini del rispetto del contraddittorio, principio generale desumibile dall’ordinamento civile, amministrativo e tributario, viene meno in presenza di una sanzione di nullità comminata per la violazione, e questo vale anche ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario; 3) per i tributi armonizzati la necessità della “prova di resistenza”, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non preveda già la sanzione della nullità.”.

Nella specie, come si evince dal ricorso e dalla sentenza impugnata, non essendo stata contestata l’illegittimità dell’atto impositivo in quanto emesso “ante tempus”(in relazione al quale non si indicano in ricorso neanche i tempi dell’accesso dei funzionari rispetto a quelli della notifica dell’avviso) ma in quanto non preceduto da alcuna forma di contraddittorio con il contribuente nella fase di “preparazione dell’atto”- sotto il profilo della mancata “attivazione” da parte dell’Agenzia del contraddittorio prima dell’emissione dell’atto impositivo ai fini della formazione di una “decisione partecipata”- la decisione della CTR circa la non obbligatorietà del contraddittorio preventivo (inteso come necessaria attivazione dello stesso da parte dell’Agenzia mediante formale invito al contribuente) è conforme ai suddetti principi essendosi trattato – come accertato in punto di fatto-di un accertamento c.d. misto.

Formulata in modo perplesso è poi la questione di legittimità costituzionale della quale si chiede la rimessione nella memoria ex art. 378 c.p.c senza l’indicazione delle norme di legge sospettate di incostituzionalità e degli specifici parametri costituzionali “al fine di verificare se l’attuale diritto vivente (in tema di contraddittorio endoprocedimentale) sia conforme ai principi costituzionali”. Peraltro, e sotto questo profilo la sollevata questione di costituzionalità risulta comunque irrilevante, la giurisprudenza di questa Corte richiamata (Cass. SU n. 24823/2015; Cass. n. 702/2019) e sospettata di una lettura non conforme a costituzione delle norme giuridiche, si è pronunciata in tema di contraddittorio endoprocedimentale sotto il profilo del rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7 dello Statuto, il che nella specie non risulta contestato.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 per avere la CTR, nel confermare la legittimità dell’atto impositivo in questione, ritenuto erroneamente configurabili, nella specie, i presupposti dell’accertamento induttivo, in base al mero scostamento tra le percentuali di ricarico applicate dalla contribuente e quelle mediamente riscontrate nel settore di appartenenza, senza che sussistessero presunzioni gravi, precise e concordanti. La ricorrente denuncia, altresì, “l’omesso o incompleto esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio”, per avere la CTR, sfociando in una motivazione anche solo apparente, riportato acriticamente le circostanze fondanti l’accertamento induttivo esposte nell’atto impositivo (presenza del lavoratore “a nero”, maggiore dimensione struttura dell’azienda, indici di bilancio differenti a quelli ritenuti normali; indice di indebitamento L.F.; scarsa remunerazione del capitale investito dai soci) senza prendere in alcuna considerazione le deduzioni prospettate, in entrambi i gradi di merito, dalla società contribuente in ordine alla veridicità delle medesime.

2.1. Il motivo- che consta di due sub censure- è complessivamente inammissibile.

2.2. Nella specie, il primo profilo del secondo motivo di ricorso-incentrato sul rilievo per cui il mero scostamento della percentuale di ricarico applicata dalla contribuente rispetto alle medie di settore si risolverebbe in una erronea applicazione del metodo induttivo – non coglie la ratio decidendi, dato che – diversamente da quanto prospettato dalla contribuente – la CTR ha ritenuto legittima la ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi operata dall’Ufficio, in base a dati non privi di concretezza in quanto direttamente rilevati dalla realtà aziendale specifica. Infatti, il giudice di appello ha sottolineato come l’indagine dell’Ufficio non fosse frutto dell’esame del solo studio di settore ma scaturisse dAll’analisi della effettiva condotta antieconomica tenuta dalla impresa nel corso del 2006, in base alla singolarità, se non anomalia, dei dati scaturenti dallo studio della contabilità ufficiale dell’impresa, avuto riguardo, in particolare, all’emersa incongruità del rapporto tra costi e ricavi, stante l’assoluta sproporzione del rapporto tra il costo delle materie prime e il prezzo di vendita delle unità, senza che tale anomalia gestionale – rivestente i caratteri di indizio grave, preciso e concordante – risultasse giustificata se non dalla mera affermazione del legale rappresentante della società contribuente di essere l’unico socio a profondere impegno concreto nell’attività di impresa. Gli ulteriori elementi indiziari a fondamento dell’accertamento posti in luce dalla CTR (utilizzo di un lavoratore a nero, svolgimento dell’attività aziendale in edifici di superficie ben più ampia di quella dichiarata), avvaloravano l’inaffidabilità dei dati scaturenti dalla contabilità ufficiale dell’impresa. Non si è, dunque, in presenza di un rilievo fiscale fondato su un dato statistico estrinseco ed astratto rispetto alle circostanze concrete in cui opera la impresa verificata, ma su un fatto storico (perdita di esercizio correlata alla diminuita percentuale di ricarico) che, se pure certamente verificabile nella vita della impresa, tuttavia, nel caso specifico, si palesa come anomalia nella gestione economica, in quanto riferibile alla drastica riduzione della percentuale di ricarico applicata sui prodotti venduti, non altrimenti apprezzabile alla stregua di circostanze obiettive attinenti all’andamento del mercato o alle strategie d’impresa. Pertanto, nella specie, la CTR, lungi dal valorizzare i ricavi stimati sulla base degli studi di settore, ha considerato le difformità fra quanto dichiarato dal contribuente e quanto concretamente accertato attraverso l’esame del rapporto assolutamente sproporzionato tra il costo delle materie prime e i prezzi di vendita delle unità, oltre che avuto riguardo allo svolgimento dell’attività aziendale in edifici di superficie più ampia di quanto dichiarato e all’utilizzo di un “lavoratore a nero”. Il giudice d’appello ha invero mostrato di fare buon governo dei principi espressi da questa Corte secondo i quali gli studi di settore costituiscono, come si evince dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, solo uno degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente: tale accertamento, infatti, può essere presuntivamente condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere, quindi, dalle risultanze degli specifici studi di settore e dalla conformità alle stesse dei ricavi aziendali dichiarati – Cass. n. 20060/2014-. Peraltro, questa Corte ha ribadito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico -induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), (metodo di accertamento applicabile per estensione analogica anche in materia IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 commi 2 e 3: Cass. n. 3197 del 11/02/2013, in motivazione) qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto coneggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purchè gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (cfr. Cass. n. 7871 del 18/05/2012) e ciò indipendentemente dalla riscontrata regolarità formale delle scritture contabili, atteso che la grave incongruità o abnormità del dato economico esposto in dichiarazione priva le stesse scritture contabili di qualsiasi attendibilità (cfr. Cass. n. 20201 del 24/09/2010; id. Cass. n. 26167 del 06/12/2011, secondo cui in tema di IVA, la circostanza che un’impresa commerciale dichiari per più annualità un volume di affari di molto inferiore agli acquisti ed applichi modestissime percentuali di ricarico sulla merce venduta costituisce una condotta commerciale anomala, di per sè sufficiente a giustificare, da parte dell’Amministrazione, una rettifica della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54; id. n. 3197 del 11/02/2013; id. Cass. n. 6929 del 20/03/2013; id. Cass. n. 14941 del 14/06/2013) – Cass.n. 26508/2014; Cass. sez. 6 – 5, n. 26036 del 30/12/2015. In definitiva, la CTR ha dato conto del fatto che l’accertamento svolto dall’Ufficio, al di là della regolarità formale dei dati contabili, si è basato su una verifica concreta della gestione dell’attività evidenziando una grave distonia fra il ricavo dichiarato dalla parte contribuente e quello emerso dalla contabilità, chiaramente esposta nell’avviso di accertamento. L’utilizzo di tali elementi giustificava, dunque, pienamente il ricorso al metodo analitico-induttivo (v. Cass. n. 20414/2014 che ha ritenuto non grave uno scostamento del sette per cento fra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore; Cass., sez. 5, n. 32129 del 12/12/2018). Peraltro, per giurisprudenza di questa Corte “gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purchè preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata” (Cass. n. 27552 del 2018).

2.3.Inammissibile è anche il secondo profilo del secondo motivo, stante l’applicabilità alla sentenza impugnata della regola della pronuncia c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter c.p.c. (applicabile ratione temporis poichè il gravame è stato proposto il 29 gennaio 2014), e della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (essendo stata la sentenza di appello depositata il 27 ottobre 2014).

In particolare, la doglianza è inammissibile in quanto contravviene al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui nell’ipotesi, come quella che ci occupa, di “doppia conforme” prevista dal comma 5 dell’art. 348 ter c.p.c., applicabile anche nel giudizio di legittimità in materia tributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014), il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014; n. 26774 del 2016); adempimento che il ricorrente, nel caso di specie, non ha svolto, emergendo comunque dal contenuto del ricorso che identica è la quaestio facti esaminata dalle due commissioni.

In ogni caso, il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 27 ottobre 2014) concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015); nella specie, la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo dedotto nè, con riguardo al motivo di gravame concernente l’assunta inammissibilità del ricorso originario per indeterminatezza del petitum, nè tantomeno con riguardo al motivo di appello concernente la asserita carenza probatoria della domanda di rimborso, l’omesso esame di un “fatto storico”, ma peraltro di profili attinenti alle risultanze probatorie, la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte.

Le sezioni unite di questa Corte hanno già avuto occasione di chiarire (per tutte, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053) che, in relazione a sentenze, come quella in esame, soggette al regime delineato dal testo novellato dell’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 5, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Nel caso in questione, non è, dunque, neanche configurabile il prospettato vizio di “motivazione apparente” essendo chiaramente evincibile dalla sentenza impugnata il nucleo fondante del ragionamento, là dove il giudice di appello, condividendo l’operato dell’Ufficio, evidenzia come l’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), cit. di maggiori ricavi non dichiarati fosse basato su una serie di riscontrati dati concreti (quali l’utilizzazione di un “lavoratore a nero”, la maggiore ampiezza, rispetto a quanto dichiarato, della superficie utilizzata per l’attività di impresa, l’assoluta sproporzione tra il costo delle materie prime e il prezzo di vendita delle unità) denotanti la palese antieconomicità complessiva dell’attività di impresa, in alcun modo giustificata dalla contribuente se non con l’affermazione dell’amministratore P.C. di essere l’unico socio a profondere impegno nell’attività medesima.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in considerazione della partecipazione dell’Agenzia alla discussione in pubblica udienza.

PQM

la Corte: rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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