Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8690 del 15/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8690
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in Roma, via P. Borsieri
20, presso l’avv. Piselli Mario, che, unitamente all’avv. Pifferi
Antonio Mauro, lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende per legge;
– controricorrenti —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna (Bologna), Sez. 18, n. 66/18/05 del 16 giugno
2005, depositata il 1 luglio 2005, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
18 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso che concerne una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento di maggior reddito di partecipazione del contribuente ad una societa’ di persona sulla base di una verifica bancaria dalla quale emergeva una incongruenza tra i passaggi di danaro dal conto della societa’ al conto del socio rispetto a quanto dichiarato;
Letto il controricorso dell’amministrazione;
Letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;
Dichiarata preliminarmente l’inammissibilita’ del controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello interamente svoltosi i epoca successiva all’avvenuta successione dell’Agenzia delle entrate;
Rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale si contesta sotto il profilo della violazione di legge ed il vizio di motivazione la ritenuta presunzione dell’attribuzione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui e’ causa;
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtu’ della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 – che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravita, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici – sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attivita’ d’impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito” (Cass. nn. 9103 del 2001, 21071 del 2005, 2438 del 2007);
Ritenuto che la sentenza impugnata ha accertato in fatto, senza che ne ricorso vi sia sul punto adeguata censura, la mancata prova da parte del contribuente della giustificazione dei movimenti bancari contestati;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che le spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito e gli oneri accessori. Compensa le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011