Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8690 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 12/04/2010), n.8690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Delphi Automotive Systems Espana S.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 42/36/08 del 19/6/08.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 3 80 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società estera in epigrafe contro il diniego di un rimborso IVA, motivato con la tardività dell’istanza rispetto al termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter.

L’intimata non si è costituita.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo l’Agenzia, sotto il profilo della violazione di legge, ripropone la tesi della perentorietà del termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter.

Il mezzo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di questa Corte si è infatti consolidata, ribaltando il precedente indirizzo menzionato in ricorso, nel senso che, in tema di IVA e con riguardo al rimborso dell’imposta, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 38 ter, a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri della Comunità Economica Europea, e privo di stabile organizzazione in Italia, il termine per la proposizione dell’istanza di rimborso, previsto dal D.M. 20 maggio 1982, art. 1, comma 2, (al quale rinvia il citato art. 38 ter, comma 6), non è stabilito a pena di decadenza, non avendogli il legislatore attribuito espressamente carattere perentorio, conformemente ai principi della Direttiva CEE 1072/79, e non sussistendo nell’ordinamento principi generali che limitino il diritto di proporre istanza di rimborso. Conseguentemente, in mancanza di specifiche disposizioni normative volte ad assicurare, attraverso la perentorietà, la certezza del rapporto tributario, si applica il termine perentorio biennale previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, norma residuale e di chiusura del sistema (Cass. 7181/09)”;

che l’Agenzia delle Entrate ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore, osservando che la tesi che qui si accoglie risulta inoltre seguita da Cass. 15196/09, 23855/08, 116/05, 1474/05, 22563/04, 3575/03;

che la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, avanzata dall’Agenzia, non può essere accolta per l’assorbente rilievo che oggetto di interpretazione non è la norma comunitaria, bensì la norma nazionale che ha recepito l’art. 7 della Direttiva 1072/79/CEE, a nulla rilevando che essa sia meramente riproduttiva della norma comunitaria;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

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