Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8690 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. I, 08/05/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 08/05/2020), n.8690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3768/2019 proposto da:

R.O., rappresentato e difeso dall’avv. Gonzo Monica, giusta

procura speciale in calce al ricorso, domiciliato presso la

Cancelleria della I sezione Civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4231/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 25.09.2018, ha confermato il provvedimento di primo grado di rigetto della domanda di R.O., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili (costui aveva riferito di essere fuggito dalla (OMISSIS) dopo essere rimasto orfano e dopo che la sua casa familiare era stata distrutta da una alluvione nel 2012).

Al richiedente è stata inoltre negata la protezione sussidiaria, essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella sua zona di provenienza ((OMISSIS) nel sud della (OMISSIS)).

Il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari per carenza di una condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione R.O. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b) e comma 5.

Lamenta il ricorrente l’omesso esame della documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio, e riallegata all’atto di appello, concernente la sua vicenda personale, non avendo la Corte d’Appello indicato quali elementi abbia valorizzato per giungere ad una valutazione di inattendibilità di quanto dallo stesso narrato.

2. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi del provvedimento impugnato atteso che, a prescindere dalla valutazione di attendibilità del richiedente, la Corte ha ritenuto che la sua vicenda narrata non integra un’ipotesi di danno grave alla persona in caso di rientro, in relazione alla sua natura prevalentemente economica e familiare.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, lett c) e D.Lgs. n. 251 del 2007 e del D.Lgs.n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello, nel compiere l’accertamento relativo alla situazione vigente nel paese d’origine, ha limitato la propria indagine a fonti informative non attuali e non aggiornate al momento della decisione (31 maggio 2018), richiamando come fonti internazionali un documento risalente all’ottobre 2014.

4. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Va osservato che il ricorrente lamenta che la Corte di merito, nel valutare la situazione nella sua regione d’origine, (OMISSIS), (arrivando alla conclusione che la sua zona di provenienza non era interessata dalle azioni del gruppo terroristico (OMISSIS)), ha utilizzato fonti internazionali non aggiornate al momento della decisione. Evidenzia, inoltre, che aveva allegato all’atto di appello fonti più aggiornate secondo le quali “(OMISSIS), i cui attacchi terroristici sono oggi concentrati nel Nord Est del paese, starebbe pianificando di allargare le proprie azioni all’intero Paese”.

Non vi è dubbio che, alla luce del contenuto sopra descritto delle fonti che – secondo il ricorrente – la Corte d’Appello non avrebbe esaminato, lo stesso richiedente è carente d’interesse a far valere le fonti medesime, in ragione della loro evidente non decisività. In queste fonti non viene, infatti, attestato un fatto oggettivo suscettibile di avvantaggiare la posizione del ricorrente, ma solo la mera intenzione del gruppo (OMISSIS) ad espandere il proprio controllo all’intero del paese, ma senza che risulti in alcun modo se tale obiettivo sia stato o meno, almeno in parte, realizzato.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Contesta il ricorrente il mancato rilascio della protezione umanitaria.

6. Il motivo è inammissibile per genericità.

Il ricorrente neppure ha dedotto quale sarebbe la situazione personale di particolare vulnerabilità che fonderebbe il suo diritto al permesso umanitario, nè ha allegato una situazione di compromissione di diritti fondamentali, di talchè la sua domanda difetta dell’indicazione degli elementi costitutivi del diritto invocato.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 Cost., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Lamenta il ricorrente che i giudici di merito hanno omesso di comparare la situazione individuale del richiedente con quella vissuta prima della partenza in modo tale da verificare l’incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, tenuto conto del grado di integrazione sociale raggiunto nel nostro paese.

8. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che il ricorrente, a prescindere dalla dedotta situazione di insicurezza in cui versa il suo paese e dalla circostanza di non avere più legami con la propria terra, non ha neppure indicato quali sono i diritti fondamentali di cui teme la compromissione in caso di rientro nel paese d’origine, di talchè deve ritenersi che lo stesso ricorrente non abbia fornito elementi idonei per consentire alla Corte di Appello di effettuare il giudizio comparativo di cui lamenta l’omissione.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in conseguenza dell’inammissibilità della costituzione tardiva in giudizio del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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