Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8690 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. un., 04/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.04/04/2017),  n. 8690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13258-2015 proposto da:

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MORDINI 14,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata e

difesa dagli avvocati LUCIA BORA e LUCIANA CASO, per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TOSCANA DI NAVIGAZIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180,

presso lo studio dell’avvocato MARIO SANINO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MASSIMO MASSA e MARCELLO VIGNOLO,

per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

MOBY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso

lo studio dell’avvocato BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BENIAMINO CARNEVALE e

SAVERIO STICCHI DAMIANI, per procura a margine del ricorso

successivo;

– ricorrente successivo –

contro

TOSCANA DI NAVIGAZIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180,

presso lo studio dell’avvocato MARIO SANINO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MASSIMO MASSA e MARCELLO VIGNOLO,

per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il

16/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

uditi gli Avvocati Sara FIORUCCI per delega dell’avvocato Lucia Bora

e dell’avvocato Beniamino Caravita di Toritto, Franco COCCOLI per

delega dell’avvocato Mario Sanino, DE LUCA per delega orale;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso chiedendo la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato in data 20 maggio 2015 la Regione Toscana ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 83/2015, depositata il 16/01/2015, con cui quel Giudice, accogliendo l’appello proposto da Toscana Navigazione S.r.l., ha riformato la sentenza del TAR Toscana n. 414/2012 di rigetto del ricorso proposto dalla società appena indicata, esclusa dalla gara per la rilevata discordanza tra l’offerta economica e quella tecnica, annullando l’aggiudicazione disposta con decreto n. 4098 del 29/09/2011 in favore di Moby S.p.a. per l’esercizio dell’attività di cabotaggio marittimo e per la privatizzazione della Società Toremar e ordinando l’aggiudicazione in favore di Toscana di Navigazione S.r.l., previo il necessario controllo dei requisiti soggettivi.

Successivamente, con atto notificato in data 30 maggio 2015, anche Moby S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, avverso la già indicata sentenza del Consiglio di Stato.

Con distinti controricorsi la Toscana di Navigazione S.r.l. ha resistito ad entrambi i ricorsi.

La Regione Toscana e Moby S.r.l. hanno depositato memorie.

Con tali memorie dette parti hanno rappresentato che, nelle more del presente giudizio, la Regione ha svolto la necessaria attività di controllo di cui alla sentenza impugnata in questa sede e, in esito ad essa, ha adottato il decreto n. 1312 del 30 marzo 2015, con cui ha disposto di non poter procedere all’aggiudicazione della gara in favore della Toscana di Navigazione S.r.l. per mancanza dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico – finanziaria, richiesti per la partecipazione alla detta gara. Le ricorrenti hanno altresì dedotto che la Toscana di Navigazione S.r.l. ha impugnato tale decreto dinanzi al TAR Toscana che, con sentenza n. 1446/2015, ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento impugnato e che il gravame proposto avverso tale sentenza è stato rigettato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3347/16 del 26 luglio 2016 che, notificata alla Regione Toscana in data 7 ottobre 2016, non risulta impugnata, con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni afferenti all’esclusione di Toscana di Navigazione dalla procedura.

Tanto premesso e rappresentato il loro sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito dei ricorsi proposti in questa sede, le ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità degli stessi, con compensazione delle spese di lite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto rilevato che è infondata l’eccezione di tardività dei ricorsi proposti sollevata dalla controricorrente, secondo cui, riguardando la controversia “provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture”, la stessa rientrerebbe tra quelle regolate dall’art. 119 comma 1, lett. a) e dall’art. 120 cod. proc. amm. e, pertanto, ai sensi del comma 2 dell’art. 119 cod. proc. amm., anche il termine fissato dall’art. 92 cod. proc. amm. per proporre il ricorso per cassazione sarebbe dimezzato.

Ed invero queste Sezioni Unite con la sentenza del 28/04/2015, n. 8568 hanno affermato il principio, che va in questa sede ribadito, secondo cui “il dimezzamento dei termini processuali nelle controversie relative all’affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, previsto dagli artt. 119 e 120 cod. proc. amm., non riguarda il giudizio in cassazione per motivi di giurisdizione sulle sentenze di secondo grado del giudice amministrativo, in quanto tali norme non vi fanno riferimento, nè sussiste una ragione di celerità del rito che consenta di derogare ai fondamentali principi di uguaglianza e difesa nel processo di cassazione (fattispecie relativa al termine di deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c.)”.

2. Alla luce di quanto rappresentato nelle memorie dalle ricorrenti e sopra evidenziato, va poi dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, avendo in particolare dette parti evidenziato il passaggio in giudicato delle statuizioni relative all’esclusione di Toscana di Navigazione dalla procedura di cui si discute in causa.

3. Va disposta l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione, come pure richiesto dalle ricorrenti.

4. In considerazione delle ragioni della decisione, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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