Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 869 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 20/01/2010), n.869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIGRE’

37, presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZI ANTONIO,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2002 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 02/12/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. SOTGIU Simonetta;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CAFFARELLI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna ha respinto con sentenza 2 dicembre 2002 l’appello dell’ufficio avverso la sentenza di primo grado che,in accoglimento del ricorso proposto da F.C. avverso avviso di accertamento per IRPEF – ILOR 1992 notificatole nel 1998 dall’Ufficio Imposte Dirette di Ravenna aveva ritenuto non tassabile la somma di L. 200 milioni portata da un certificato di deposito bancario, in quanto sequestrata e confiscata perche’ ritenuta di provenienza usuraia, con eliminazione quindi del presupposto di tassabilita’.

L’Amministrazione Finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi.

F.C. resiste con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Adducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e art. 42, della L. n. 573 del 1993, art. 14, comma 4, del D.P.R. n. 9127 del 1986, art. 75, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonche’ difetto di motivazione della sentenza impugnata, l’Amministrazione, premesso che la ripresa fiscale riguardava interessi attivi non contabilizzati per L. 36.406.000, sostiene che la contribuente avrebbe dovuto dimostrare, per contrastare tale ripresa, che l’oggetto della confisca era rappresentato esclusivamente da interessi usurai, mentre la F. aveva sostenuto che la somma proveniva dall’attivita’ di mediatore del proprio convivente.

Col secondo motivo, adducendo analoghe violazioni di legge e vizio di motivazione, si sostiene che riguardando la verifica tutti gli interessi attivi percepiti dalla contribuente nei diversi esercizi, dal 1989 al 1992, non si sarebbe dovuto annullare integralmente l’avviso, ma rideterminare il maggior reddito per il 1992, imputando ad esso non una equivalente parte della somma confiscata, ma la quota proporzionale del maggior reddito accertato dai verificatori.

Il primo motivo di ricorso e’ infondato, non essendo il vizio motivazionale, relazionato a situazioni di fatto, configurabile in ordine ad una questione di puro diritto,quale quella di somme provenienti da attivita’ usuraie; mentre il generico riferimento alla violazione di norme di diritto risulta privo di autosufficienza con riferimento ai fatti esposti, di cui non e’ cenno nella sentenza impugnata. E’ invece parzialmente fondato il secondo motivo.

Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 7337/2003) relativa alla tassazione dei proventi derivanti da attivita’ illecite, a’ sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 che ha interpretato autenticamente la normativa contenuta nel D.P.R. n. 917 del 1986 (Cass. 11148/96) – la causa di esclusione dell’imponibilita’ costituita dalla circostanza che i proventi illeciti risultino “gia’ sottoposti a sequestro o a confisca penale” (come nella specie) opera ogniqualvolta il provvedimento ablatorio sia intervenuto entro lo stesso periodo d’imposta cui il provento si riferisce, e cio’ con particolare riferimento al principio di capacita’ contributiva di cui all’art. 53 Cost. che opera necessariamente nell’arco temporale cui si riferisce il conseguimento del profitto illecito.

Nella specie,non puo’ condividersi l’assunto dell’Amministrazione, che riferisce il provvedimento di confisca – con conseguente intassabilita’ delle somme portate dal certificato di deposito – al 1996, cioe’ ad anno di molto successivo a quello della verifica e del sequestro di tutta la documentazione contabile e bancaria della F., perche’ il cit. L. n. 917 del 1986, art. 14, comma 4 si riferisce anche all’avvenuto sequestro – che necessariamente precede la confisca definitiva – e che nella specie risulta essere avvenuto in contemporanea con l’accertamento effettato nel 1992. Tuttavia, in presenza di distinte riprese fiscali relative ad interessi usurai percepiti dal (OMISSIS), gli illeciti proventi conseguiti dalla contribuente anno per anno non possono essere interamente concentrati nel (OMISSIS), restando l’avvenuto sequestro opponibile al Fisco soltanto nella misura dell’attivita’ usuraia accertata per quell’anno, mentre per gli anni precedenti tale opponibilita’ deve essere esclusa – come lo e’ gia’ stata per il (OMISSIS) ad opera della sentenza di questa Corte n. 19078/2005.

Accolto pertanto nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo di ricorso, e cassata di conseguenza la sentenza impugnatagli atti vanno rimessi, per l’accertamento dell’importo non tassabile relativamente all’anno (OMISSIS), alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che liquidera’ anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo nei limiti di cui in motivazione e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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