Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 869 del 17/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 869 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 26279-2012 proposto da:
ORDINE

MEDICI

CHIRURGHI

ODONTOIATRI

PROVINCIA

BOLOGNA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.
P.I.80058750375, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DONATELLO 23, presso lo studio dell’avvocato
VILLA PIERGIORGIO, rappresentato e difeso
2013

dall’avvocato SANTOLI ALBERTO;
– ricorrente –

1718
contro

GORDINI GIOVANNI;
– intimato –

Data pubblicazione: 17/01/2014

avverso

la

decisione

n.

53/2011

della

COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE di ROMA,
depositata il 30/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/06/2013 dal Consigliere Dott. FELICE

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CL

MANNA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 29.10.2010 il Corriere di Bologna (inserto del Corriere della sera)
pubblicava un aiticolo intitolato “Pronto soccorso, i responsabili contro
l’Ordine dei Medici”, che riportava stralci dell’intervista al dr. Giovanni

commentare un esposto inviato alle Procure della Repubblica di Firenze e di
Bologna dall’Ordine dei Medici di Bologna contro la Regione EmiliaRomagna e una recente normativa regionale che prevedeva l’impiego di
infermieri per alcuni compiti di pronto soccorso, si dichiarava sorpreso della
posizione dell’Ordine, che non coglieva come gli infermieri fossero parte
fondamentale nella costruzione condivisa di percorsi clinico-assistenziali e
come vi operassero con funzioni altamente qualificate. L’articolo, inoltre,
dava atto anche dell’esistenza di una nota in merito a firma di quattordici
responsabili medici dell’emergenza delle ASL di Bologna.
Richiesto di chiarimenti da parte del Consiglio dell’Ordine dei Medici sia
sulla dichiarazione, sia sulla predetta nota, il dr. Gordini depositava una
relazione nella quale faceva presente di aver espresso il proprio personale
convincimento sulla questione.
A seguito di ciò la commissione medica sottoponeva il Gordini a
procedimento disciplinare, contestandogli la violazione degli artt. 55, commi
1 e 2, 56, commi da 1 a 3, 1 commi da 2 a 4, 4, ultimo comma, 58, comma 2,
64, commi 3 e 4 e 66 del codice deolitylogico del 2007, perché “accreditando
deteriorità considerative all’Ordine nei confronti degli operatori sanitari
assistenziali, poneva in pericolo le stesse relazioni tra istituzioni e categorie
professionali”, atteso che i contenuti dell’articolo del Corriere di Bologna
3

Gordini, responsabile delle emergenze dell’ospedale Maggiore. Questi, nel

erano in realtà espressione dell’opinione del dr. Gordini e non di quattordici
sanitari responsabili dell’emergenza delle ASL di Bologna.
All’esito la Commissione irrogava la sanzione dell’ammonimento al dr.
Gordini.

professioni sanitarie, che con decisione del 30.7.2012 annullava il
provvedimento.
Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Commissione
centrale osservava, sul piano fattuale, che la condotta contestata dimostrava
che il ricorrente, lungi dal voler sostenere istanze categoriali o
corporativistiche, aveva inteso fornire una informazione deontologicamente
obiettiva e veritiera, oltre che prudente, e dunque non censurabile sotto il
profilo professionale.
Riteneva, inoltre, fondato il motivo d’impugnazione aggiunto col quale il
ricorrente aveva dedotto che l’atto a -,-,;va preso le mosse da un presupposto
erroneo, ossia che il Gordini avesse accreditato nell’intervista una posizione
collettiva riferibile a quattordici medici responsabili del servizio pubblico e ad
una loro lettera, in realtà inesistente. Che il dr. Gordini fosse o non portavoce
anche dei colleghi, osservava la Commissione centrale, era irrilevante, in
quanto unico portavoce poteva essere solo il direttore generale dell’ASL.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’Ordine dei medici chirurghi e
odontoiatri della Provincia di Bologna, in base a tre motivi.
Il dr. Gordini è rimasto intimato.
Il ricorso è stato notificato regolarmente al Procuratore della Repubblica
presso il Triburn!e di Bologna, alla Commissione centrale per gli esercenti le
4

Questi proponeva ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le

professioni sanitarie e al Ministero della salute, presso l’Avvocatura generale
dello Stato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo mezzo è dedotta la violazione degli artt. 55, 56 e 64 del

Sostiene parte ricorrente che la Commissione medica ha contestato e
addebitato al sanitario plurimi illeciti deontologici, e cioè “un illecito di tipo
informativo/comunicativo”, per violazione degli art. 55 e ss. del codice
deontologico, e “un illecito di tipo comportamentale a-collaborativo”, ai sensi
dell’art. 64 stesso codice, “ritenendo distinta l’intervista resa ed i suoi
contenuti dalle dichiarazioni rilasciate dal sanitario in merito alla natura ed
alla provenienza dell’opinione — prima attribuita in sede giornalistica e per
pubblico bando in via collettiva in quanto trasfusa in un documento
sottoscritto da altri colleghi, costituente una sorta di “manifesto-risposta”
all’Ordine; quindi successivamente, in sede ordinistico-informativa interna,
attribuita a sè stesso (sic) e descritta come propria e poi ancora rilasciata in
qualità di asserito mandatario dei colleghi” (v. pag. 9 del ricorso;
sottolineature nel testo).
Sostiene parte ricorrente che il provvedimento della Commissione medica
è incentrato tanto sulla mancata continenza e prudenza informativa, quanto
sulla scorrettezza e sulla contraddittorietà comportamentale anche nel corso
dell’istruttoria e del successivo procedimento disciplinare, tant’è che la stessa
Commissione medica, nella parte del proprio provvedimento in cui ha fatto
riferimento al problema dell’esistenza o inesistenza del documento di risposta
all’Ordine sottoscritto da 14 responsabili medici, ha precisato che di quella
5

codice deontologico medico.

nota aveva atteso il recapito, per poterla valutare, e che se il dr. Gordini in
sede di richiesta di chiarimenti e poi di convocazione ex art. 39 codice
deontologico avesse chiarito ogni circostanza al riguardo senza successive
smentite, “forse gli elementi di valutazione sarebbero stati diversi”. Se quanto

trova prova diretta nelle stesse dichiarazioni arnmissive del dr. Gordini, così
come espresse nella sua relazione del 2.12.2010, le prospettazioni difensive
espresse nella memoria dell’8.3.2011, nella parte contenente elementi
sottaciuti nella citata relazione, devono considerarsi e valutarsi dal punto di
vista dell’art. 64, comma 4 codice deontologico, come evidente mancata
collaborazione, sicché “le omissioni, le contraddittorietà motive, le
ammissioni, le smentite, le diverse versioni, le non smentite” al riguardo sono
di per sé sole censurabili ex art. 64, comma 4 del codice deontolugico.
La Commissione centrale, prosegue parte ricorrente, non ha assolutamente
tenuto conto del profilo di addebitabilità deontologica attinente a tale condotta
a-collaborativa, limitandosi a considerare deontologicamente corretta la sola
condotta di comunicazione e informazione sanitaria.
1.1. – Il motivo è infondato.
In disparte il fatto che dalla narrativa del provvedimento impugnato, come
da quella del ricorso, non emerge affatto che la violazione dell’art. 64 del
codice deontologico sia stata contesta’… in relazione ad una condotta diversa
dalle dichiarazioni rese dal dr. Gordini al giornalista del Corriere della Sera,
sicché la censura sembra riferirsi al comportamento tenuto dall’incolpato
durante il procedimento, e dunque ad un fatto necessariamente diverso da
quello contestato; tutto ciò a parte, è sufficiente osservare che nei giudizi
6

accaduto in termini di addebitabilità disciplinare, prosegue parte ricorrente,

disciplinari nei confronti dei professionisti, l’individuazione delle regole di
deontologia professionale e la loro applicazione nella valutazione degli
addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di
legittimità, se congruamente motivate, perché esse si riferiscono a precetti

(Cass. mi. 21732/06, 3287/06 e 1951/03, nonché S.U. n. 8239/93).
Pertanto, la dedotta violazione di norme deontologiche da parte del giudice
disciplinare non può essere fatta valere in sede di legittimità attraverso una
censura formulata ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., ma solo, in ipotesi, sub

specie di vizio motivazionale.
2. – Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 329, comma
2 c.p.c., per l’omessa rilevazione del giudicato interno, riguardante la
violazione dell’art. 64, comma 4 codice deontologico, che non ha formato
oggetto dei motivi d’impugnazione del provvedimento disciplinare.
2.1. – Anche 1-91e motivo è privo di pregio.
Infatti, come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte, il
potere disciplinare del consiglio dell’ordine provinciale dei medici si esercita
attraverso un’attività amministrativa, mentre la giurisdizione interviene in un
secondo momento con l’esame dell’atto che ha posto termine alla fase davanti
all’ordine professionale locale (Cass. mi. 835/07, 4465/05, 478/03, 10389/01 e
362/00). Pertanto, poiché il giudizio ha inizio soltanto con l’impugnazione del
provvedimento che applica la sanzione, e si svolge in unico grado di merito
innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, è
del tutto fuor d’opera anche soltanto ipotizzare la formazione di un
qualsivoglia giudicato interno rilevabile dal giudice disciplinare.
7

extragiuridici ovvero a regole interne 21Ie categorie e non già ad atti normativi

3. – Il terzo motivo denuncia la contraddittorietà e l’insufficienza della
motivazione della decisione impugnata, in quanto la Commissione centrale si
sarebbe limitata ad affermare la fondatezza del ricorso del sanitario senza
darsi cura di verificare l’effettiva portata normativa delle disposizioni

avrebbe totalmente pretermesso “ogni ulteriore considerazione motivazionale
in merito alla complessa condotta disciplinare addebitata, anche in
considerazione del fatto che non era evidentemente in discussione la
correttezza ideologica dell’opinione — collettiva o individuale — espressa dal
Dott. Gordini”. La Commissione non avrebbe fatto altro che trincerarsi dietro
dichiarazioni apodittiche, prive di rilievo e non oggetto di specifica domanda.
3.1. – La censura è manifestamente inammissibile per genericità e
inconcludenza logica.
Se non fosse stata in discussione l’opinione espressa dal dr. Gordini —
come afferma parte ricorrente, ma come non risulta affatto dal provvedimento
impugnato, dal qualt si desume l’esatto contrario — l’oggetto del
provvedimento disciplinare sarebbe stato altro, e l’Ordine ricorrente avrebbe
dovuto dimostrarlo sia trascrivendo nel ricorso il capo d’incolpazione, sia
indicando l’atto con cui questo sarebbe stato contestato all’interessato.
Nulla di ciò emerge minimamente dal motivo, che infine censura come
“non oggetto di domanda” talune espressioni adoperate nella motivazione del
provvedimento impugnato. Così ragionando parte ricorrente mostra di non
considerare che il chiesto si correla al pronunciato e non già alla motivazione
che lo sorregge (e meno che mai alle singole argomentazioni che il giudice ha

8

deontologiche violate. Inoltre, prosegue l’Ordine ricorrente, la Commissione

il potere-dovere di elaborare in perfetta autonomia di pensiero, senza doverle
mutuare dall’una o dall’altra parte).
4. – In conclusione il ricorso va respinto.
5. – Nulla per le spese, non avendo alcuna delle parti intimate svolto

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 21.6.2013.

attività difensiva in questa sede.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA