Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8689 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2021, (ud. 13/12/2019, dep. 29/03/2021), n.8689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13853-2014 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO

7, presso lo studio dell’avvocato ALDO NAPOLETANO, rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO CIMETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2013 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla opposizione proposta da D.P. avverso 19 intimazioni di pagamento notificate da Equitalia Nomos spa (oggi Equtalia Nord spa) con cui era richiesto il pagamento complessivo di 677370,63.

L’opponente deduceva l’omessa notifica delle cartelle prodromiche alle intimazioni, nonchè una serie di vizi delle intimazioni, nonchè la prescrizione dei crediti azionati.

Radicatosi il contraddittorio con la costituzione anche di Equitalia, la commissione tributaria provinciale di Torino, accoglieva il ricorso limitatamente alla ingiunzione n. (OMISSIS) per la quale non era stata provata la notifica.

Proponeva appello Equitalia chiedendo la riforma della sentenza provvedendo a depositare la relazione di notifica della cartella de qua. La Ctr del Piemonte, in accoglimento dell’appello confermava la cartella esattoriale opposta.

Propone ricorso in Cassazione il ricorrente, che si affidava a 2 motivi così sintetizzabili:

i) Violazione e /o falsa applicazione del D.Lgs. n. 549 del 1992, art. 58, e art. 111 Cost.;

2) Omessa, erronea insufficiente contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Si costituiva Equitalia Nord che chiedeva di dichiararsi il ricorso inammissibile e/o infondato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che dagli atti emerge che l’Avv. N.A., unico difensore del ricorrente, è deceduto in data (OMISSIS), nel processo di cassazione il decesso dell’unico difensore non determina l’interruzione del processo, anche perchè il procedimento si svolge in camera di consiglio senza che sia prevista una ulteriore attività difensiva. Inoltre l’evento morte risale a circa due anni rispetto alla camera di consiglio, il che fa ragionevolmente ritenere che la parte ha avuto il tempo di provvedere alla nomina di un nuovo difensore sicchè non si giustifica un differimento dell’udienza, atteso anche i principi relativi al giusto processo circa la ragionevole durata. Con il primo motivo il ricorrente si duole che il giudice abbia ritenuto legittimo il deposito della relata in grado di appello.

Con il primo motivo il ricorrente deduce che non potesse essere depositato in appello la prova della notifica delle cartelle, sia in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 che art. 57.

Il motivo è infondato.

Costituisce, un orientamento ormai pacifico e consolidato di questa Corte quello secondo cui “nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui al detto decreto, art. 57” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018; Cass. sent. n. 27774/2017). In definitiva il rigetto del motivo d’impugnazione riposa sulla chiara lettera del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, che abilità alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna, sottoponendo a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova (Cass. n. 22776/2015) interpretazione che segue il tracciato logico giuridico della Corte Cost. che con la sentenza n. 0199 del 2017 ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2.

Resta assorbito l’esame del secondo motivo, ormai irrilevante circa il deposito della relata già in primo grado, come affermato dal giudice di secondo grado ad abundatiam, affermazione contrastata dal ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 13000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA