Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8689 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di

Rienzo 180, presso l’avv. Fiorilli Paolo, rappresentato e difeso

dall’avv. prof. Miccinesi Marco e dall’avv. prof. Pistoiesi

Francesco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. 30, n. 25/30/04 del 28 ottobre 2004,

depositata il 6 dicembre 2004, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso del contribuente che concerne una controversia relativa all’avviso di liquidazione delle imposte ipotecarie suppletive conseguente al mancato riconoscimento dell’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 per i contratti di finanziamento a medio e lungo termine in ragione della previsione della clausola di recesso ad nutum prevista nel contratto in questione;

Letto il controricorso dell’amministrazione;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilita’ del controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello interamente svoltosi in epoca successiva all’avvenuta successione dell’Agenzia del territorio;

Rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale si contesta, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta inapplicabilita’ dell’agevolazione di cui trattasi in ragione della previsione di una clausola di recesso ad nutum dell’ente finanziatore;

Ritenuto che il ricorso e’ manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui «la speciale esenzione dall’imposta ipotecaria, prevista dall’alt. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 per i contratti di finanziamento con durata superiore a diciotto mesi, non si applica allorche’ il contratto di finanziamento conceda al finanziatore la facolta’ di recedere dal contratto prima dello scadere del suddetto termine, giacche’ tale previsione impedisce di ritenere che il rapporto contrattuale avra’ una durata minima pari a quella imposta dalla legge (Cass. n. 28879 del 2008). Nel caso di specie non e’ in discussione che la clausola di recesso ad nutum fosse presente tra le condizioni generali del contratto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che le spese seguano la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito e oneri accessori.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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