Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8688 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Agricomm S.r.l., in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Domenico A. Azuni 9,

presso l’avv. de Camelis Gabriella, che, unitamente all’avv. MONTI

Salvatore, la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari – Sez. staccata di Foggia), Sez. 27, n. 103/27/04 del 5

ottobre 2004, depositata il 9 novembre 2004, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’amministrazione che concerne una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di classamento che determinava la rendita catastale di un immobile classificato in categoria D/8 ricavandola dalla applicazione al capitale fondiario di un tasso di redditivita’ pari al 4%, ridotto al 2% dal giudice d’appello;

Letto il controricorso della societa’ contribuente;

Rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dalla societa’ contribuente per supposta mancata esposizione dei fatti di causa, in quanto il ricorso contiene sinteticamente tale esposizione, riportando il nucleo essenziale della vicenda processuale (v. anche Cass. 13140 del 2010, secondo la quale “nel giudizio per cassazione, l’autosufficienza del controricorso e’ assicurata, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 2, che dichiara applicabile l’art. 366 c.p.c., comma 1, in quanto possibile, anche quando l’atto non contenga l’autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata”);

Rilevato che il ricorso e’ fondato su un unico articolato motivo con il quale si contesta, sotto il profilo della violazione di legge, la determinazione del tasso di fruttuosita’ nella misura del 2% enucleabile dal D.M. 14 dicembre 1991;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, l’ordinamento tributario attribuisce alla rendita catastale funzione strumentale immediata nell’individuazione della capacita’ contributiva, mentre la proprieta’ di un’unita’ immobiliare e’ direttamente assunta dal giudice ad indice di capacita’ contributiva. Invece, quando la capacita’ contributiva e’ correlata al valore o all’incremento di valore dell’immobile – come si verifica in materia di imposte indirette – la rendita non esplica effetti immediati, ma serve solo per delimitare il potere accertativo dell’Amministrazione, essendo la base imponibile costituita dal valore venale in comune commercio. In entrambe le ipotesi, il valore degli immobili, ove l’esplicazione della funzione della rendita lo presupponga, e’ determinato applicando all’ammontare delle rendite catastali risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, u.c., primo periodo che sono stabiliti dal D.M. 14 dicembre 1991 nella misura di cento volte per le unita’ immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C e di cinquanta e trentaquattro volte, rispettivamente, per quelle classificate nei gruppi D ed E. Dall’entita’ di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29 per la determinazione del capitale fondiario, e’ rappresentato, a seconda dei diversi gruppi, dall’1 per cento, dal 2 per cento e dal 3 per cento e, essendo lo stesso determinato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo, nessuna discrezionalita’ puo’ essere riconosciuta all’U.T.E. nella sua individuazione (Cass. nn. 133 del 2006, 9056 del 2005, 12446 del 2004, 10037 del 2003);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che le spese seguano la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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