Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8688 del 12/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 12/04/2010), n.8688
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
S.M., residente a (OMISSIS);
– intimato –
Avverso la sentenza n. 29/04/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Ancona – Sezione n. 04, in data 31/01/2006, depositata
il 10 maggio 2006;
Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di Consiglio del
10 febbraio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 18138/2007 R.G. , è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 29.04.2006, pronunziata dalla C.T.R. di Ancona, Sezione n. 04, il 31.01.2006 e DEPOSITATA il 10 maggio 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente e riformato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e ss. e 2195 c.c., comma 3, della L. n. 662 del 1996, art. 144 nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Al quesito prospettato, deve rispondersi, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni;
4 bis – La decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo accolto la domanda, proposta dal contribuente, stante la dichiarata insussistenza degli elementi indici dell’autonoma organizzazione e la mancata contestazione (Cass. n. 1540/2007, 5488/2006, n. 2273/2005) dell’Agenzia Entrate, che, anche in questa sede si è limitata a dedurre la rilevanza impositiva del reddito del contribuente in quanto realizzato nell’espletamento dell’attività di Agente di Commercio, senza criticare la ratio dell’impugnata decisione.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori; Visti il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010