Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8687 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2021, (ud. 13/12/2019, dep. 29/03/2021), n.8687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7663-2013 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA PALLACANESTRO DI GORIZIA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LOMBARDI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUCA MACORATTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA, MINISTERO

DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 109/2012 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 03/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla opposizione proposta da Associazione Sportiva Dilettantistica Nuova Pallacanestro Gorizia avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis.

L’opponente deduceva l’intervenuta decadenza dell’A.F. dal potere di iscrivere a ruolo l’Ires dell’anno 2005, la nullità dell’atto di riscossione non preceduto dalla comunicazione prevista dallo Statuto del contribuente, art. 5 e 6, mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Radicatosi il contraddittorio con la costituzione della Agenzia Delle Entrate, la commissione tributaria provinciale di Gorizia, accoglieva parzialmente il ricorso, assumendo la necessità della comunicazione solo per le somme richieste ai fini ires, confermando la cartella impugnata limitatamente all’iva.

Proponeva appello l’associazione sportiva il ricorso ribadendo la mancata indicazione del responsabile del procedimento, la mancata comunicazione essenziale anche per l’Iva.

Si costituiva anche l’agenzia delle Entrate che oltre a richiedere il rigetto dell’appello a sua volta proponeva appello incidentale ritenendo legittima la cartella anche ai fini ires.

La commissione regionale di Trieste confermava la sentenza di primo grado rigettando entrambi gli appelli proposti.

Propone ricorso in Cassazione l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallacanestro Gorizia, che si affida ad una serie di motivi così sintetizzabili:

i) In relazioni all’art. 360 c.p.c. n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, art. 2 art. 7, degli artt. 112 e 115 c.p.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51-54-54 bis; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza impugnata Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 549 del 1992, art. 58 e dell’art. 111 Cost..

2) In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115 e 149 c.p.c. – della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14 – D.M. 9 aprile 2001, n. 95, art. 18, del Ministero delle Comunicazioni, degli artt. 113-115-116-345 c.p.c. – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 – 7 – 18 – 23 – 57, dell’art. art. 2697 c.c.. In relazione all’art. 360 n. 4 nullità della sentenza e del procedimento per ultrapetizione ed extrapetizione. In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa u fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti ed ovvero sulla mancata ricezione da aperte del contribuente della comunicazione di irregolarità e/o dell’avviso bonario.

3) In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, commi 49, 57, comma 2, degli artt. 112,115-345 c.p.c., in relazione all’art. 360. n. 4, nullità del procedimento e della sentenza impugnata.

4) In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt., del D.P.R. n. 600 del 1973, n. 54 bis e 60, L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 36 bis, art. 6, commi 2 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

5) In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e /o falsa applicazione del L. n. 212 del 2000, art. 7 – D.L. n. 249 del 2007, art. 36, comma 4 ter, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si costituiva l’agenzia delle Entrate che chiedeva di dichiararsi il ricorso inammissibile e/o infondato.

Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla Agenzia, in quanto eseguito dopo sei mesi del deposito della sentenza impugnata. Al riguardo si osserva che: il giudizio risulta iniziato 16 settembre 2010, e quindi trova applicazione il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.; la sentenza di appello è stata pubblicata il 3 settembre 2012 e pacificamente non notificata; il ricorso per cassazione risulta consegnato all’ufficiale giudiziario per la spedizione a mezzo posta il 14 marzo 2013,data rilevante per il notificante, poichè, nel caso non si applica la modifica del periodo di sospensione feriale a seguito della modifica della L. n. 742 del 1969, art. 1, intervenuta per effetto del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, (come convertito dalla L. n. 162 del 2014), ridotto dal 1 al 31 agosto, il termine per il ricorso nel caso in esame cominciava a decorrere dal 16 settembre e quindi il termine semestrale scadeva il 16 marzo sicchè la notifica del ricorso, individuata con riferimento alla consegna dell’atto da notificare all’Ufficiale Giudiziario deve ritenersi in termini.

Con i motivi 1, 2, 3, 4, la ricorrente associazione sportiva denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 – 54 – 54 bis, sotto vari profili (violazione di legge, vizio di extrapetizione, omesso esame circa un punto decisivo), sicchè saranno esaminati congiuntamente. In sostanza il ricorrente si duole per avere la CTR ritenuto: non necessaria ai fini di una legittima iscrizione a ruolo la previa comunicazione del c.d. avviso bonario.

Invero il ricorrente elude il problema principale che non riguardava la necessità della comunicazione preventiva rispetto alla cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato in materia di Iva, ma se tale comunicazione era essenziale nel caso in esame.

La decisone sul punto da parte del giudice di appello è corretta in quanto ha rilevato che nel caso il mancato versamento dell’imposta emergeva dalla stessa dichiarazione della contribuente. Costituisce ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o; con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v. da ultimo Cass., sez. 5, n. 376 del 2019; Sez. 6 – 5, Ord. n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631; Sez. 6 – 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv. 629010; Sez. 5, n. 17396 del 23/07/2010, Rv. 615009).

Neppure coglie nel segno la doglianza con cui si deduce la violazione del principio dispositivo, sotto il profilo dell’ultra petizione.

Secondo il ricorrente, sotto altra prospettiva, la Ctr aveva travalicato i suoi poteri, ed in violazione della regola nè iudex procedeat ex officio, aveva escluso la necessità di tale comunicazione sebbene fosse ormai acclarata la sua essenzialità per effetto del comportamento del fisco che aveva tentato l’invio.

Premesso che in primo grado sul punto il contribuente era stato soccombente, sicchè non si era formato alcun giudicato, si assume che il requisito della necessità nel caso in esame deriverebbe dal fatto che l’Agenzia avesse tentato tale comunicazione, anche se per le raccomandate inviate non era stata fornita la prova che fossero pervenute al destinatario. Invero la verifica della legittimità della cartella ai fini iva, costituiva proprio un tema di indagine introdotto proprio dal ricorrente in primo grado e poi sollevato anche in appello. Inoltre, il fatto che l’ufficio avesse tentato la notifica della comunicazione preventiva non implicava la sua necessità come sostiene il ricorrente, e comunque trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, quali l’efficacia degli atti tributari, era rilevabile d’ufficio dal giudice, senza che occorresse una specifica deduzione a opera dell’Agenzia interessata a farla valere, attenendo alla fattispecie costitutiva del diritto dell’Erario di riscuotere le imposte.

Le altre questioni sollevate, quali il difetto di motivazione, o l’omesso esame di fatti decisivi, appaiono infondate in quanto la ratio decidendi è chiara, nel senso che la comunicazione preventiva nel caso non era rilevante, sicchè le questioni circa la notifica sono prive di rilievo nell’attuale controversia.

Con l’ultimo motivo si assume che nella cartella non era indicato il responsabile del procedimento. Tale motivo è palesemente infondato. Nel caso già il giudice di primo grado, come dà atto la sentenza impugnata, aveva respinto tale doglianza del contribuente ed il giudice di appello ad abundantiam afferma che “non può denegarsi l’avvenuta specifica e chiara indicazione, certamente nel corpo della cartella impugnata di un soggetto ( M.E.) delegato a tale specifico titolo” e come precisato, essere tale soggetto il direttore provinciale della Agenzia delle Entrate di Gorizia alla data di formazione dei ruoli. Infatti, questa Corte ha già avuto modo di statuire che “… è tuttavia sufficiente, al fine di non incorrere nella detta nullità (D.L. n. 248 del 2007, ex art. 36, comma 4-ter), l’indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa” (così Cass., Sez. 6-T, Ordinanza n. 3533 del 23/2/2016; nello stesso senso, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11130 del 9/5/2018). Che il nome del responsabile era indicato nella cartella risulta proprio dallo sviluppo del motivo in cui il ricorrente deduce che debba escludersi che l’indicazione del direttore gerarchico per la provincia di Gorizia soddisfi il dettato di legge, in quanto non conoscerebbe in concreto il singolo procedimento amministrativo. Comunque la scelta del responsabile del procedimento spetta alla P.A, rientrando nei suoi poteri organizzativi discrezionali.

Anche tale motivo va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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