Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8687 del 15/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8687
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Fallimento Alimentare s.r.l. in liquidazione, incorporante la Siprio
s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in
Roma, al Viale Castrense 7, presso lo studio dell’avv. Placidi
Armando, rapp.to e difeso dall’avv. Rianno Andrea, giusta procura in
atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 155/34/2005 depositata il 7/10/2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rinnovo della notifica o,
in subordine, per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Siprio s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Napoli n. 57/1/2002 che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Irpeg 1993. L’accertamento del maggior reddito si fondava su una operazione commerciale ritenuta inesistente nonche’ su costi non di competenza oltre che non documentati. La CTR accoglieva l’appello sul rilievo che il sig. B., cui era stato commissionato il confezionamento ed il trasporto di tonnellate 200 di olio di oliva da inviare nell’(OMISSIS), servizio poi effettuato dalla SIPRIO, non poteva emettere fattura nei confronti di quest’ultimo per acquisto di merce ma, evidentemente, per prestazione di servizi.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attivita’ difensiva ha svolto l’intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 342 c.p.c. La CTR avrebbe adottato la propria decisione senza attenersi ai motivi di impugnazione.
La censura e’ inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo la ricorrente trascritto l’appello dell’Agenzia cosi’ da consentire a questa Corte di compiere le proprie valutazioni sulla base delle deduzioni contenute nell’atto.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione del principio dell’onere probatorio (art. 2697) c.c. – omessa motivazione.
La censura di violazione di legge e’ inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’.
Inammissibile e’ altresi’ la censura di omessa motivazione in quanto priva di una precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato (Sentenza n. 12052 del 23/05/2007).
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. motivazione illogica e contraddittoria. La prestazione di servizi riconosciuta dalla CTR sarebbe estranea all’unico motivo sostenuto dall’appellante.
La censura e’ inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo la ricorrente trascritto l’appello dell’Agenzia cosi’ da consentire a questa Corte di compiere le proprie valutazioni sulla base delle deduzioni contenute nell’atto.
Con quarto motivo la ricorrente assume l’omessa o insufficiente motivazione si un punto decisivo della controversia. La CTR, nell’affermare che il B. avrebbe dovuto emettere fattura per prestazioni di servizi avrebbe mostrato una colpevole lacuna sulla conoscenza dei meccanismi sottesi alle operazioni commerciali.
La censura e’ inammissibile: la sola erronea conoscenza dei meccanismi sottesi alle operazioni commerciali, non costituisce circostanza denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011