Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8687 del 09/04/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 09/04/2018, (ud. 23/01/2018, dep.09/04/2018),  n. 8687

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. la Corte di appello di Roma, con sentenza del 4.4.2012, respingeva il gravame proposto da F.M. avverso la decisione del Tribunale di Roma che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore del predetto per il pagamento della somma di Euro 23.254,78 a titolo di mancate retribuzioni da parte della società Tekno International, ritenendo esistente un controcredito di quest’ultima società e rigettando la domanda riconvenzionale del F. intesa all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ed al pagamento delle differenze retributive, oltre che al risarcimento del danno ove riconosciuto il rapporto dirigenziale e, in subordine, ove riconosciuto un rapporto di lavoro impiegatizio, alla riammissione in servizio, con pagamento delle retribuzioni perdute a causa della illegittima estromissione con licenziamento orale;

2. dato atto della formazione del giudicato relativamente all’avvenuto riconoscimento del credito originariamente vantato dal F. azionato con ricorso per decreto ingiuntivo, e proceduto alla valutazione esclusivamente delle doglianze della società in ordine alla esistenza del controcredito opposto in compensazione ed alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la Corte territoriale, alla stregua delle non contestate risultanze documentali e della valutazione della espletata prova per testi, riteneva confermato il prelievo indebito da parte del predetto dal conto corrente intestato alla società per spese personali e correttamente operata dal primo giudice un’operazione di confronto tra poste di dare – avere tra le parti, con autonomo accertamento contabile;

3. rilevava, poi, l’infondatezza dell’ulteriore motivo relativo alla dedotta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, osservando che le prove assunte non avevano consentito di ritenere che le parti si fossero discostate dallo schema del contratto di lavoro autonomo sottoscritto nel gennaio 2000;

4. di tale decisione domanda la cassazione il F., affidando l’impugnazione a due motivi, cui non ha opposto difese la società, rimasta intimata;

Considerato che:

1. con il primo motivo, si denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1241,1243 e 1246 c.c., e art. 545 c.p.c., comma 4, sostenendosi che, qualora uno dei crediti contrapposti trovi origine in un rapporto di lavoro, la compensazione sia possibile entro il limite di 1/5 e che impropriamente nella specie la Corte avrebbe escluso l’operatività di tale istituto pure in presenza di debiti contratti dal ricorrente esulanti dal rapporto di lavoro avuto con la società, in quanto riferiti alla sottrazione indebita di somme dal conto corrente della società gestito dal ricorrente, e rilevandosi che la compensazione non poteva operare in quanto la somma opposta in compensazione non era nè liquida nè esigibile, essendo riferita genericamente a circa 25.000,00 Euro;

2. erronea e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia è dedotta in relazione alla valutazione delle prove ed in relazione al rilievo che la motivazione non tiene conto della circostanza che il vincolo della subordinazione può assumere forme assai attenuate come nel caso del lavoro dirigenziale; si assume, poi, che sarebbe stato omesso l’esame del documento di assunzione allegato al fascicolo di parte del giudizio di appello (doc. 5) comprovante l’assunzione del F. come dirigente da parte della società in data 27.9.1994, a riprova della natura subordinata del rapporto di lavoro;

3. il primo motivo è infondato, in quanto, a prescindere dal rilievo che il controcredito è stato ritenuto documentalmente provato e che il contrario assunto è prospettato in termini affetto generici, deve ritenersi configurabile la cosiddetta compensazione atecnica, che opera allorchè i rispettivi crediti e debiti delle parti abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è peraltro esclusa dal fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento -, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta un accertamento che ha la funzione di individuare il reciproco dare ed avere senza che sia necessaria la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale o di un’apposita eccezione di compensazione (cfr. Cass.5.12.2008, Cass. 29.8.2012 n. 14688, Cass. 13.8.2015 n. 16800);

4. che tale compensazione atecnica è stata operata nel caso considerato in presenza dei presupposti richiesti per la sua valida applicazione;

5. inammissibile e infondato si rivela il secondo motivo, atteso che, per costante orientamento giurisprudenziale, la violazione dei criteri di individuazione della natura del rapporto avrebbe dovuto dedursi quale violazione di legge. In sede di legittimità è, invero, censurabile la decisione che individua la natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti solo limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelano l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (cfr., tra la altre, Cass. 23.6.2014 n. 14160, Cass. 6.9.2007 n. 18692, Cass. 27.7.2007 n. 16681, Cass. 24.2.2006 n. 4171, Cass. 6.8.2004 n. 15275);

6. infine, il documento relativo all’assunzione del F. deliberata dall’assemblea dei soci, a conforto della dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro, oltre ad essere stato prodotto soltanto in grado di appello, pure essendo la sua produzione consentita, in relazione alla data di sua formazione, già in primo grado, è relativo a periodo diverso da quello oggetto del contraddittorio, essendo il thema decidendum limitato al periodo dal 27.9.2004 al 30.3.2006;

7. in relazione al periodo esaminato è stato conferito rilievo al diverso contratto di lavoro autonomo sottoscritto dalle parti nel gennaio 2000, rilevandosi che l’istruttoria espletata aveva consentito di ritenere coerente con la scelta del modello legale del lavoro autonomo la realtà fattuale sottostante, in corretta applicazione dei principi di indisponibilità del modello legale e dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato – ai fini della quale il “nomen iuris” attribuito dalle parti al rapporto può rilevare solo in concorso con altri validi elementi differenziali o in caso di non concludenza degli altri elementi di valutazione – occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell’attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore e perciò con l’inserimento nell’organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell’attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell’impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato (cfr. Cass. 23.1.2009 n. 1717, Cass. 9.1.2001 n. 224);

8. deve, pertanto, pervenirsi al rigetto del ricorso;

9. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la società rimasta intimata.

10. l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio (delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 3.8.2012) determina l’insussistenza, allo stato, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1 quater, art. 13, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. 2.9.2014 n. 18253, Cass. 22.3.2017 n. 7368).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza, allo stato, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2018

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