Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8686 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S., elett.te dom.to in Catania, alla via Aosta 56,

presso lo studio dell’avv. Viaggio Salvatore, dal quale è rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 228/18/05 depositata l’8/11/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da P.S. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Catania n. 334/3/2002 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Irpef e SSN dell’anno 1995 per maggior reddito d’impresa.

La CTR rilevava che le motivazioni esposte nell’avviso di accertamento trovavano “conferma nella differenza accertata tra gli acquisti relativi ad operazioni ritenute fittizie e le giacenze effettive… solo una piccola parte del prodotto che doveva trovarsi in magazzino è stato riscontrato dai verbalizzanti”.

Il ricorso proposto si articola in due motivi.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione rispetto ai motivi di appello dell’Ufficio;

violazione limite dell’appello ex art. 346 c.p.c. con conseguente nullità del procedimento e della sentenza basata su fatti diversi da quelli in contestazione fra le parti, sia in primo grado che in appello.

La decisione sarebbe viziata di ultrapetizione rispetto ai motivi di appello, nonchè fondata su una circostanza – confronto tra la quantità delle giacenze e l’ammontare degli acquisti di olio di cui alle fatture ritenute fittizie – diversa da quella oggetto di contestazione fra le parti.

Inammissibile è la censura in ordine alla violazione dell’art. 112 c.p.c. in assenza di trascrizione dell’appello proposto dall’Ufficio;

infondata è la censura nella parte in cui si assume che la sentenza sarebbe basata su fatti diversi da quelli in contestazione fra le parti in primo grado: secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata il confronto tra le giacenze e gli acquisti costituisce circostanza esaminata dai giudici della CTP (“riguardo al confronto tra le giacenze e gli acquisti: dato importante da considerare come giustamente evidenziato anche dai primi giudici” pag. 2 della sentenza impugnata).

Con secondo motivo il ricorrente assume l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo e cioè se l’onere della prova della falsità costi documentati da fatture per operazioni ritenute inesistenti sia a carico dell’Amministrazione finanziaria, oppure sussista al riguardo una inammissibile prova negativa a carico del contribuente.

La censura è inammissibile in quanto viene prospettata come vizio di motivazione un’assunta erronea interpretazione di norma di diritto.

Ed invero il vizio di motivazione, denunciatile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (Sez. U, Sentenza n. 28054 del 25/11/2008). Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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