Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8686 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 12/04/2010), n.8686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

R.G., elett.te dom.to in Roma, alla via Parioli n. 48,

presso lo studio dell’avv. Marini Giuseppe, dal quale è rapp.to e

difeso, unitamente all’avv. Carlo Amato, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto n. 45/2007/25 depositata il 9/7/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 14/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da R.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Treviso n. 23/9/2007 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Irpef 1996.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 60 c.p.c., n. 3.

La CTR avrebbe erroneamente affermato che la ristretta base lascia presumere la distribuzione di ricavi extracontabili solo in presenza di vincoli familiari tra i soci.

La censura è fondata alla luce dei principio (Sez. 5, Sentenza n. 18640 del 08/07/2008) secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione.

Con secondo motivo la ricorrente assume l’omessa motivazione su un fatto controverso.

La censura è inammissibile in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonchè di una spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Solo in appello sarebbe stata dedotta dal R. la pretesa situazione di conflitto all’interno della GTO, posta dalla CTR a base della propria decisione.

La censura è fondata; con il ricorso introduttivo il R. non dedusse la situazione di conflitto all’interno della società come circostanza atta ad escludere la distribuzione dei ricavi tra i vari soci. Di talchè i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado hanno modificato i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul quarto motivo di ricorso.

Consegue da quanto la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.

PQM

la Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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