Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8686 del 04/04/2017

Cassazione civile, sez. un., 04/04/2017, (ud. 10/01/2017, dep.04/04/2017),  n. 8686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Cristiano – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30151-2014 proposto da:

C.P., C.G.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato

BRUNO BIANCHI, che li rappresenta e difende, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CISLAGO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 195/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Marco TOCCI per delega dell’avvocato Bruno Bianchi;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P. e C.G.M., comproprietari in comune di (OMISSIS) di un’area denominata “(OMISSIS)”, impugnavano innanzi al Tribunale Superiore della Acque Pubbliche (TSAP) l’ordinanza n. 56 del 12.7.2012 con la quale il sindaco di detto comune aveva chiesto loro il pagamento della somma di Euro 29.831,76, a titolo di canoni per l’occupazione pluriennale della roggia. Nel contestare la legittimità dell’ordinanza, deducevano il venir meno della demanialità dell’area per effetto della perdita irreversibile del suo originario uso pubblico; l’arbitraria e unilaterale liquidazione del canone di occupazione anche sotto il profilo del quantum debeatur; la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 39 per difetto dell’ingiunzione prescritta per i canoni demaniali dal R.D. n. 639 del 1910, art. 3; e la prescrizione, ai sensi dell’art. 2947 c.c., del diritto a percepire i canoni ultraquinquennali.

Nella contumacia del comune, il TSAP con sentenza n. 195 pubblicata il 7.10.2014 rigettava la domanda. Osservava detto Tribunale Superiore che ai sensi dell’art. 947 c.c., comma 3 come sostituito dalla L. n. 37 del 1994, art. 4 era esclusa la sdemanializzazione tacita del demanio idrico, e che i ricorrenti non avevano nè dedotto nè dimostrato che la funzionalità idraulica della roggia fosse venuta meno prima dell’entrata in vigore di detta (non retroattiva) legge; che, come risultava dall’ordinanza, i ricorrenti avevano riconosciuto la debenza dei canoni così come richiesti; che, inoltre, la relativa doglianza dei ricorrenti era da ritenersi inammissibile, giacchè questi ultimi, a fronte delle puntuali quantificazioni dei canoni dovuti dal 2003 in poi, rideterminati proprio in parziale accoglimento delle loro richieste, non avevano svolto censure specifiche per contestare errori di calcolo od omissioni; che la procedura seguita non produceva effetti di sorta sull’accertamento del dovuto; e che, infine, il riconoscimento del debito rendeva infondata l’eccezione di prescrizione.

Per la cassazione di tale sentenza P. e C.G.M. propongono ricorso, affidato a tre motivi (il terzo, a sua volta, articolato in due censure).

Il comune di Cislago non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo e discusso dalle parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo il TSAP motivato sull’istanza istruttoria intesa alla nomina di un c.t.u. (in funzione percipiente) per verificare la perdita della funzionalità idraulica del corso d’acqua, che i ricorrenti avevano dedotto essersi verificata sin dal 1972, e dunque in epoca anteriore alla modifica dell’art. 947 c.c..

2. – Il secondo motivo espone, ancora, l’omesso esame dei profili d’illegittimità della pretesa creditoria per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Concretando l’utilizzo sine titulo di un’area demaniale un fatto illecito, la relativa obbligazione risarcitoria non può essere liquidata in via di autotutela. Nella specie, la sentenza impugnata ha omesso di considerare che il comune di Cislago nell’emettere l’ordinanza impugnata ha sorvolato su tali principi in materia di utilizzazione senza titolo di beni demaniali.

3. – Il terzo mezzo d’annullamento, articolato in due censure, denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 39 (comma 3: n.d.r.) R.D. n. 1775 del 1933 e del R.D. n. 639 del 1910, artt. 2 e 3 nonchè dell’art. 2947 c.c.

Quanto alla prima, parte ricorrente sostiene che l’ingiunzione di pagamento – e non l’ordinanza – costituiva l’unico e solo atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910; quanto alla seconda, che il TSAP non ha considerato che il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c.copriva, in mancanza di atti interruttivi, le richieste di pagamento ultraquinquennali.

4. – Quest’ultimo motivo, il cui esame è preliminare per l’astratta vocazione rescindente delle censure che lo compongono, è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. nn. 24298/16, 5353/07 e 11501/06).

Nello specifico, invece, nè l’una nè l’altra doglianza si danno cura di affrontare minimamente la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata, che ha respinto gli analoghi motivi che avevano alimentato l’opposizione degli odierni ricorrenti, lì dove in detta pronuncia si afferma, in particolare, che la procedura seguita non produceva effetti di sorta sull’accertamento del dovuto, e che, infine, il riconoscimento del debito rendeva infondata l’eccezione di prescrizione.

5. – E’ fondato, invece, il primo motivo.

Dall’esame diretto degli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di verificare l’esistenza del dedotto error in procedendo, emerge che la parte odierna ricorrente sin dal ricorso introduttivo della controversia aveva chiaramente ed espressamente premesso di occupare la roggia in questione “ormai da tempo immemore e, precisamente, a far data dal 1972” (v. pagg. 1 e 2 del ricorso al TSAP).

Riguardo a tale fatto e all’istanza istruttoria intesa ad ottenere lo svolgimento di accertamenti tecnici per dimostrarlo, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che l’art. 947 c.c., comma 3 – il quale, introdotto dalla L. n. 37 del 1994, esclude la sdemanializzazione tacita del demanio idrico – non si applica retroattivamente, ma che parte ricorrente non aveva dedotto e provato che la perdita della funzionalità idraulica fosse intervenuta prima dell’entrata in vigore della norma. Affermazione, questa, errata sotto entrambi i profili, sia perchè, come detto, la deduzione era stata effettuata, e chiaramente, sin dal ricorso introduttivo, sia perchè la prova di un fatto per sua natura connotato da profili tecnici ben può essere fornita attraverso la nomina di un c.t.u. in funzione (anche) percipiente (cfr. ex multis, Cass. nn. 1190/15, 20695/13, 6155/09 e 3990/06).

6. – L’accoglimento di quest’ultimo motivo, che inerisce all’an debeatur, assorbe l’esame del secondo mezzo d’annullamento, concernente il quantum della pretesa creditoria azionata dal comune di Cislago.

7. – La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al medesimo TSAP, in diversa composizione, affinchè provveda al predetto accertamento di merito.

8. – Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3 si rimette al medesimo giudice di rinvio la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il terzo ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in diversa composizione, il quale provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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