Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8685 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 15/04/2011), n.8685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ALFREDO ALLA SCROFA SRL, S.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 82/2007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

del ricorso, rigetto del primo motivo.

Fatto

1. Con sentenza n. 82/12/07, depositata il 28.5.07, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da S.E., in proprio e quale legale rappresentante della societa’ Alfredo alla Scrofa s.r.l., avverso la decisione di prime cure con la quale era stato confermato l’avviso di accertamento, ai fini IRPEG IRAP ed IVA, per l’anno 1998.

2. La Commissione Tributaria Regionale riteneva, invero, non provato – stante anche la mancata contestazione, da parte dell’appellata Agenzia delle Entrate di Roma, dei contratti di affitto di azienda prodotti dall’appellante – lo svolgimento dell’attivita’ di ristorazione da parte della societa’ Alfredo alla Scrofa s.r.l., nell’anno 1998.

3. Per la cassazione della sentenza n. 82/12/07 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, formulando due motivi. L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.1. La CTR del Lazio ha, invero, erroneamente ritenuta illegittima – ad avviso dell’Officio – la ripresa a tassazione, in via induttiva, dell’importo di L. 30.000.000, per ricavi non contabilizzati, sul presupposto – fondato sulla considerazione dei contratti di affitto di azienda che la societa’ Alfredo alla Scrofa s.r.l. aveva prodotto in giudizio, non contestati dall’amministrazione finanziaria – che la contribuente non avesse svolto attivita’ di ristorazione nell’anno in contestazione (1998). Il giudice di appello avrebbe, peraltro, del tutto omesso di valutare – stando all’Agenzia delle Entrate – le deduzioni svolte dall’Ufficio e la documentazione da questo prodotta;

di qui l’esistenza del vizio motivazionale dedotto.

1.2. Il motivo e’ fondato e va accolto.

Rileva, invero, la Corte che la CTR del Lazio si e’ limitata a constatare che l’Ufficio non avrebbe “minimamente controdedotto” in ordine all’esistenza dei contratti di locazione prodotti dalla contribuente, dai quali si desumerebbe che la societa’ Alfredo alla Scrofa s.r.l., nell’anno in contestazione, non aveva svolto attivita’ di ristorazione.

E tuttavia, il giudice di appello ha del tutto omesso di considerare le deduzioni proposte dall’Ufficio e la documentazione prodotta, e segnatamente il bilancio della societa’ per l’anno 1998, dal quale si desumeva – come si evince dalle trascritte deduzioni – che erano stati dichiarati dalla contribuente “ricavi per gestione ristorante pari a L. 182.907.000”.

Cio’ posto, deve pertanto, ritenersi sussistente – nel caso di specie – il dedotto vizio di insufficiente motivazione, che ricorre – secondo il costante insegnamento di questa Corte – quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale si desume dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio (v., ex plurimis, Cass. 828/07, 4766/06, 20322/05).

E’ , per vero, del tutto evidente, a giudizio della Corte, che la considerazione dei suindicati elementi costituenti fatti decisivi della controversia, del tutto obliterati nell’impugnata sentenza – fondata su una motivazione scarna ed apodittica – avrebbe potuto condurre l’organo giudicante ad una decisione diversa da quella adottata. Per cui il motivo formulato dall’amministrazione finanziaria non puo’ che trovare pieno accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce l’omessa motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.1. Rileva, invero, l’Ufficio che l’avviso di accertamento, notificato alla societa’ Alfredo alla Scrofa s.r.l., conteneva quattro riprese a tassazione:

1) L. 12.310.000, per ammortamento dell’avviamento in misura superiore a quella prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 68 TUIR;

2) L. 32.000.000, in via analitica, per ricavi non contabilizzati;

3) L. 30.000.000, in via induttiva, per ricavi non contabilizzati;

4) L. 12.276.000, per disconoscimento della perdita dichiarata, essendo state rettificate Le perdite dichiarate negli anni precedenti.

Ebbene, osserva l’Ufficio che la motivazione dell’impugnata sentenza – come si e’ visto – si esaurisce in un rilievo, ossia il mancato esercizio di attivita’ di ristorazione nell’esercizio 1998 da parte della contribuente, che si palesa idoneo a giustificare la decisione soltanto in relazione alla ripresa a tassazione di cui al n. 3, ma non anche con riferimento alle altre tre riprese.

Si rileva, per vero, al riguardo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, che “il coefficiente di ammortamento, applicabile all’esercizio era del 10%, in luogo del 20% applicato, che il ricavo in via analitica del corrispettivo di cui al contratto di affitto di azienda si fondava sull’importo dichiarato ai fini IVA, e che la legittimita’ della ripresa per disconoscimento della perdita dichiarata relativa ai precedenti esercizi non poteva che dipendere dalla definizione del contenzioso relativo agli esercizi stessi”. E tuttavia, rileva l’amministrazione ricorrente che l’impugnata sentenza tace del tutto in ordine a tali fatti decisivi in contestazione tra le parti, limitandosi ad effettuare un rilievo (mancato svolgimento dell’attivita’ di ristorazione) che si attaglia ad un solo punto della controversia.

2.2. Premesso quanto precede, osserva la Corte che il motivo in esame non si traduce affatto – ad onta di quanto dedotto dall’amministrazione – nel rilievo dell’omessa motivazione su alcuni punti decisivi della controversia, esaminati e decisi dall’impugnata sentenza, ma del tutto sforniti del necessario supporto argomentativo.

L’Agenzia delle Entrate, invero, allegando il fatto che l’impugnata sentenza contiene una sola argomentazione a sostegno della pronuncia su una sola delle quattro riprese a tassazione, costituenti oggetto di contestazione tra le parti in causa, tacendo del tutto sulle altre, denuncia, nella sostanza, l’omesso l’esame, da parte della CTR, degli altri punti decisivi della causa, in verita’ neppure sfiorati dalla decisione di appello. E’, pertanto, di tutta evidenza – a giudizio della Corte – che il vizio lamentato dall’amministrazione ricorrente si concreta nell’omessa pronuncia su alcuni punti della controversia, e non nell’omissione di motivazione sugli stessi.

L’Ufficio avrebbe, pertanto, dovuto dedurre il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullita’ della sentenza o del procedimento), e non quello di cui al n. 5 della stessa norma (cfr., tra le tante, Cass. S.U. 15781/05, Cass. 6361/07, 17659/09).

Per tali ragioni, il secondo motivo di ricorso va, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

3. L’impugnata sentenza va, pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovra’ esaminare la documentazione prodotta, e segnatamente il bilancio della societa’ per l’anno 1998, e tenere conto delle deduzioni proposte dall’amministrazione finanziaria in merito alla ripresa a tassazione, in via induttiva, dell’importo di L. 30.000.000, per ricavi non contabilizzati.

4. Il giudice del rinvio provvedera’, altresi’, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvedera’ alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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