Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8685 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. un., 04/04/2017, (ud. 15/11/2016, dep.04/04/2017),  n. 8685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11504/2015 R.G. proposto da:

X.N., X.T., X.B. rappresentati e difesi

dall’avv. Paolo Defilippi, con domicilio eletto in Roma, presso la

cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI

SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, in persona

del legale rappresentante rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici e per legge domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Consiglio di Stato, n. 5793, depositata in

data 17 dicembre 2014;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 15 novembre 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per la controricorrente l’avv. Ferrante Wally;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FUZIO Riccardo, il quale ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso, e, in subordine, per

l’improcedibilità.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data 31 luglio 2014 veniva notificata ai signori X.N., X.T. e X.B. ordinanza di sgombero emessa, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 47, comma 2 dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente ad oggetto beni immobili siti in (OMISSIS), già oggetto di confisca disposta con ordinanza del 30 maggio 2012, con la quale era stata applicata a X.B. la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

2. Gli interessati presentavano ricorso al T.A.R. del Lazio, denunciando l’illegittimità del provvedimento e formulando istanza di sospensione.

3. Con ordinanza depositata in data 25 settembre 2014 il Tribunale rigettava l’istanza di sospensione, ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare.

4. Con ordinanza depositata il 17 dicembre 2014 il Consiglio di Stato ha rigettato l’impugnazione avverso detto provvedimento, affermando che le ordinanze di sgombero erano state validamente adottate all’esito della confisca dei beni immobili che ne costituivano l’oggetto.

5. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, i signori X.N., X.T. e X.B., prospettando, con unico motivo di censura, il travalicamento, da parte del Consiglio di Stato, dei limiti della propria potestà giurisdizionale.

6. L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce eccesso di potere giurisdizionale, violazione dell’art. 1, prot. 1 e art. 6 CEDU, artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., della Carta dei Diritti Fondamentali dell’ Unione Europea e della Direttiva U.E. 2014/42, nonchè mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione: il Consiglio di Stato avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla denunciata assenza dei presupposti per la confisca prodromica alle ordinanze di sgombero, senza considerare che la confisca stessa era stata emessa senza la previa instaurazione del contraddittorio con il legittimo proprietario dell’immobile.

In tal modo, oltre a omettere di rilevare la propria carenza di potere giurisdizionale, riguardando il procedimento un diritto soggettivo, il Consiglio di Stato non avrebbe considerato che, in assenza di una condanna definitiva, il provvedimento di confisca aveva determinato una ingerenza arbitraria nel godimento di un diritto fondamentale dei ricorrenti.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Vale bene rimarcare che, come sopra evidenziato, davanti al Consiglio di Stato era stato impugnato il provvedimento con il quale il T.A.R. del Lazio aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’ordinanza di sgombero emessa sulla base della già disposta confisca del bene immobile di proprietà dei ricorrenti.

4. Deve quindi trovare applicazione il principio secondo cui l’ordinanza cautelare emessa dal giudice amministrativo in grado di appello non è impugnabile per cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost., in quanto provvedimento privo di carattere decisorio, inidoneo, quindi, ad incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte in giudizio (Cass., 8 aprile 2008, n. 9151; Cass., 23 gennaio 2004, n. 1247; Cass., 5 giugno 2002, n. 8145).

Infatti il provvedimento cautelare emesso dal giudice amministrativo (al pari di quello emesso dal giudice ordinario) non assume carattere decisorio e non incide in via definitiva sulle posizioni soggettive dedotte in giudizio, essendo destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito, sicchè esso, pur quando coinvolge posizioni di diritto soggettivo, non statuisce su di esse con la forza dell’atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato, neppure sul punto della giurisdizione (Cass., Sez. U, 23 settembre 2013, n. 21677; Cass. Sez. U., 27 novembre 2015, n. 24247).

5. Per quanto attiene, poi, al tema della giurisdizione, pure introdotto con il ricorso in esame, va osservato che questa Corte ha ritenuto che l’inammissibile impugnazione in esame potrebbe convertirsi in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione tutte le volte che il ricorrente abbia contestato la giurisdizione dell’autorità procedente in relazione al giudizio di merito ancora pendente sul provvedimento amministrativo impugnato. Nondimeno, nella concreta fattispecie va esclusa tale possibilità di conversione, per mancanza dei presupposti, in quanto la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento dell’ordinanza di sgombero, emessa in via di autotutela dalla p.a. ai sensi dell’art. 823 c.c., comma 2, nell’esercizio di un proprio potere autoritativo, non ponendosi in discussione la proprietà statale del bene oggetto del giudizio e rientrando la controversia nelle fattispecie previste D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 7, comma 1, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., Sez. U, 7 maggio 2014, n. 9827).

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico della parte ricorrente.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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