Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8684 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2021, (ud. 26/11/2019, dep. 29/03/2021), n.8684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21983-2016 proposto da:

POLINVEST SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. CORVISIERI

46, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CAVALIERE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO VIRGILLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, SEDE CENTRALE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

sul ricorso 27171-2018 proposto da:

POLINVEST SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA

43, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA MERCATI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RACHELE BRUSCHI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 391/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 01/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate con cui determinava una maggiore pretesa fiscale, basata sulla ricostruzione del reddito della società Polinvest srl, che non aveva giustificato prelievi per 48543,00 e versamenti per 9 mila Euro (c/c intestati al legale (Ndr: Testo originale non comprensibile)).

A seguito di ricorso della società Polinvest, la Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, ritenendo che la Guardia di Finanza di Sansepolcro non potesse esercitare i suoi poteri di controllo in quanto la sede sociale dal 10 agosto 2007 era a Città di Castello, e che tale vizio si trasmettesse al conseguente atto di accertamento, accoglieva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza, proponeva appello l’agenzia delle Entrate che contestava la dedotta incompetenza territoriale.

La commissione regionale di Firenze con sentenza n. 719/25/2015 accoglieva l’appello.

Propone ricorso in Cassazione la società Polinvest srl, che si affidava a 4 motivi così sintetizzabili:

1) Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3; nullità dell’avviso di accertamento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 e art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 529 del 1996 e della circolare n. 1 del 2008 del commando generale guardia di finanza nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile o infondato.

Pendendo il ricorso in Cassazione, il ricorrente proponeva istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, che era negato dall’Agenzia in quanto non sarebbe stata versata imposta ires, così correggendo il provvedimento di diniego in cui si deduceva il mancato pagamento iva.

Avverso tale diniego proponeva ricorso il contribuente deducendo sia la tardività del diniego, da intendersi intervenuto dopo il 31 luglio 2018, allorchè era chiarita la motivazione, e comunque era in contrasto della legge in quanto l’ires non riguardava la lite pendente. Si costituiva l’Agenzia che evidenziava l’esistenza di errore materiale poi chiarito, e nel merito il diniego era corretto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, rinviati per la decisione nella stessa camera di consiglio, vanno riuniti stante l’intima interdipendenza, tanto più che la valutazione sulla domanda di diniego spetta al giudice presso cui pende la lite oggetto della domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, secondo cui “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali, il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite”. In tale ipotesi la Corte è, pertanto, competente in unico grado, ed è eccezionalmente investita della pienezza del giudizio, comprensivo anche del merito, a decidere in unica istanza sull’impugnativa del provvedimento adottato dall’amministrazione sulla domanda di definizione”.

Data la sua efficacia dirimente, va ‘esaminato preliminarmente il ricorso relativo al rigetto dell’istanza di definizione agevolata della lite.

Con tale ricorso il ricorrente deduce con il primo motivo che il rigetto sia intervenuto oltre il termine del 31 luglio previsto dalla norma visto che la motivazione si è perfezionata il 30 agosto allorchè l’Agenzia ha precisato che il mancato pagamento, che ha determinato il rigetto, si riferisse all’ires ed irap e non all’iva come erroneamente indicato nel provvedimento del 2 luglio.

Tale motivo è infondato.

Il collegio ritiene, che già la motivazione del rigetto del 2 luglio, per quanto in parte errata, era idonea a rendere palese alla società contribuente che non erano state versate tutte le somme dovute, che dovevano riguardare tutti rapporti fiscali relativi alla lite pendente. Nel caso l’agenzia indicava che erano state versate solo le somme dovute ai fini ires e irap e non quelle relative all’iva. Da tale motivazione il contribuente, avendo presentato l’istanza di definizione poteva facilmente rilevare che non tutte le imposte erano state sanate avendo provveduto solo al versamento per l’iva, con esclusione di ires e irap, quindi percepire in via immediata l’errore materiale in cui era incorso l’ufficio, che aveva chiaramente specificato come i versamenti da effettuare dovessero essere calcolati per tutti i tributi oggetto di contestazione. In altri termini il contribuente, per effetto dell’istanza presentata, e della autoliquidazione effettuata, era pienamente consapevole che il diniego della definizione agevolata fosse derivato proprio dal mancato versamento delle somme richieste per tutti i rapporti fiscali pendenti. Come emerge dalla lettura della normativa il condono nel caso è rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento della somma da parte del contribuente, producendo la definizione della lite pendente soltanto con l’integrale paga mento del dovuto, nei termini prescritti.

Inoltre, il che pare definitivo, chiaramente l’Agenzia ben poteva successivamente chiarire che il mancato pagamento non si riferisse all’iva, ma all’ires e irap, circostanza peraltro già nota al contribuente. Con il secondo motivo il contribuente deduce la illegittimità del diniego, in quanto la lite non riguardava anche l’ires.

Tale motivo è altresì infondato visto che nella stessa sentenza impugnata si evidenzia che l’atto impugnato dal contribuente si riferiva a “iva, Irpeg (rectius ires), e Irap “. Comunque è la stessa parte ricorrente che nel ricorso precedente, che ha determinato la pendenza della lite, ha allegato la prima pagina dell’accertamento impugnato in cui si evidenziava che le contestazioni riguardavano anche l’irap, per la quale non era intervenuta alcuna autoliquidazione.

In relazione al primo ricorso con cui era impugnata la sentenza della CTR di Firenze, il ricorrente con il primo motivo deduce la nullità dell’accertamento del reddito di impresa non essendo stati specificati nè le modalità di accertamento nè la quantificazione della maggiore imposta con indicazione della aliquota applicabile.

Tale motivo non supera il requisito della autosufficienza, in quanto non avendo la sentenza impugnata esaminato tale punto, era onere della parte ricorrente specificare a) in quale punto del ricorso in primo grado era stata sollevata la questione, e b) in quale punto della comparsa di costituzione in appello sia stata richiamata tale doglianza, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. applicabile al rito tributario, visto che la sentenza di primo grado lo vedeva vittorioso per motivi procedurali. Il non aver indicato i passaggi, in cui avesse riproposto tale doglienza nel grado di appello, e prima nel corso del giudizio di primo grado, non può che far ritenere la novità della questione e quindi la sua inammissibilità in quanto proposta per la prima volta in questo grado. Identica motivazione vale per il secondo motivo, in cui si duole che il giudice di appello non abbia rilevato che la parte appellante non avesse contestato le doglianze di merito proposte in primo grado da esso contribuente. Invero alla parte sfugge che il giudice di primo grado abbia dichiarato l’incompetenza territoriale della P.A annullando l’atto di accertamento emesso, ritenendo assorbite le altre doglianze del ricorrente contribuente. Ora, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (vedi cass. n. 14534 del 06/06/2018), “nel processo tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, prevede che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, facendo riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato, già vincitore in primo grado, e non all’appellante, principale, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite)” in quanto le domande e le eccezioni formalmente respinte, per evitare il formarsi del giudicato interno, devono essere oggetto di impugnazione o principale o incidentale,(in senso analogo Cass. n. 7702 del 2013 e Sentenza n. 14534 del 06/06/2o18). Pertanto era onere del contribuente già vincitore in primo grado, di fronte all’appello dell’Agenzia che contestava l’affermata incompetenza territoriale, riproporre espressamente le doglianze di merito, già proposte in primo grado, nella comparsa di costituzione in appello e nel caso manca sul punto qualsiasi deduzione. Comunque, sostenendo che l’ufficio appellante non aveva contestato in appello le questioni da esso appellante sollevate in primo grado, fa ragionevolmente ritenere che esso appellato non l’abbia fatto. Con il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente, il ricorrente sostiene che sia la Guardia di Finanza era incompetente a svolgere le indagini e l’Agenzia di Arezzo incompetente ad emettere l’atto di accertamento. Anche tali motivi sono infondati. Invero il ricorrente non pare considerare che l’apporto della guardia di finanza rispetto agli uffici finanziari, si atteggia come collaborazione esterna, alla quale non sono estensibili, in difetto di espressa previsione, i criteri di organizzazione e competenza territoriale dettati per gli uffici delle imposte. A tale fine è sufficiente ribadire il principio giurisprudenziale espresso da ultimo con Ordinanza n. 90 del 08/01/2015 secondo cui “Gli ufficiali e gli agenti della guardia di finanza, anche quando svolgano atti ed inchieste a rilevanza tributaria, non sono organi del Ministero delle finanze, nè dipendenti degli uffici nei quali esso si articola, ma operano quali appartenenti ad un corpo militare nazionale con propri comandi a livello centrale e locale. Ne consegue che le indagini svolte dalla guardia di finanza in materia fiscale sono utilizzabili indipendentemente dalla loro provenienza da reparti di stanza in località diversa dalla sede dell’ufficio tributario competente sul rapporto d’imposta”. Tale principio generale, evincibile dalla mancanza nell’ordinamento delle delimitazioni territoriali pretese dal ricorrente, trova inequivoca conferma, in tema d’Iva, oggetto anche dell’accertamento de quo, e cioè nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63 (modificati dal D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in L. 5 luglio 1991, n. 197, e dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413).

Per quanto riguarda la competenza territoriale dell’agenzia delle entrate, essa si radica con riferimento al domicilio del contribuente esistente al momento della dichiarazione oggetto di controllo, come detta il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31 e quindi spettava proprio all’Agenzia di Arezzo, visto che l’accertamento ineriva all’anno 2005, anche se la dichiarazione era stata presentata nel 2006, laddove il contribuente ha modificato la sede legale solo nel 2007 ((Ndr: Testo originale non comprensibile) v. 8009/97; 6492/80).

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.

PQM

Riuniti i ricorsi n. 21983 /2016 e n. 27171/ 2018, conferma il provvedimento di diniego di condono, e rigetta il ricorso n. 21983 /2026. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5000 oltre spese prenota a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA