Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8684 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. I, 08/05/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 08/05/2020), n.8684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2229/2019 proposto da:

B.A.L., rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto

Corace, giusta procura speciale in calce al ricorso, domiciliato

presso la Cancelleria della Prima Sezione della Suprema Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4271/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/01/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 27.9.2018, ha confermato il provvedimento di primo grado di rigetto della domanda di B.A.L., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state ritenute attendibili (costui aveva riferito di essere fuggito dal Bangladesh per sottrarsi alle minacce e persecuzioni perpetrate ai suoi danni dai sostenitori dell'(OMISSIS) per indurlo ad iscriversi al loro partito).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione B.A.L. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5, e 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU nonchè l’omesso esame di fatti decisivi ex art. c.p.c., nn. 3 e 5.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha omesso l’esame dei fatti dallo stesso dedotti, non effettuando alcuna analisi della situazione concreta rappresentata, ritenendo erroneamente non credibile il suo racconto.

In particolare, è stato l’omesso l’esame di fatti decisivi quali le minacce subite in forma diretta ed indiretta.

Invoca, inoltre, il ricorrente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato anche sul rilievo che la Convenzione di Ginevra non esige una persecuzione in atto, ma soltanto una situazione psicologica di fondato timore di persecuzione.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dei parametri relativi alla credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c).

Lamenta il ricorrente la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, per non avere acquisito informazioni sulla situazione del paese del richiedente per reperire riscontri alle sue allegazioni.

3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili.

Va osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano ha valutato le dichiarazioni del ricorrente tenendo ben presenti i parametri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, essendo state specificamente indicate le ragioni della ritenuta non plausibilità e coerenza del suo racconto, consistenti (oltre che nel carattere vago e confuso del racconto) nelle evidenti incongruenze tra la versione dei fatti resa nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione – nell’ambito della quale le ragioni politiche erano rimaste solo sullo sfondo, essendo stato motivato l’abbandono del paese d’origine con le difficili condizioni economiche sue e della propria famiglia – e quella fornita nell’interrogatorio libero innanzi al Tribunale, in cui ha riferito di essere fuggito per sottrarsi alle minacce dei sostenitori dell'(OMISSIS).

Il ricorrente ha genericamente contestato la valutazione di non credibilità del ricorrente effettuata dal giudice di merito, non allegando neppure eventuali gravi anomalie motivazionali del provvedimento impugnato (nei termini sopra illustrati dalla giurisprudenza di questa Corte), che sono le uniche attualmente denunciabili nei ristretti limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Inoltre, il ricorrente, con l’apparente censura della violazione da parte del Tribunale di norme di legge, ovvero il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha, in realtà, svolto delle censure di merito, in quanto finalizzate a prospettare una diversa lettura delle sue dichiarazioni.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe dovuto attivarsi per richiedere informazioni precise sulla condizione degli oppositori dell’attuale regime in Bangladesh in relazione al grave rischio dallo stesso rappresentato, nè si rinviene nella sentenza impugnata un esame del sistema sanzionatorio carcerario e processuale del paese d’origine del richiedente.

Inoltre, persiste in Bangladesh una situazione di grave violazione dei diritti fondamentali.

5. Il motivo è infondato.

Va osservato che, avendo la Corte d’Appello ritenuto non credibile il racconto narrato dal richiedente in ordine alla persecuzione perpetrata nei suoi confronti dai sostenitori del partito politico attualmente al potere, lo stesso giudice di merito non era tenuto ad attivare l’esercizio dei poteri ufficiosi.

Se, infatti, il fondato timore di persecuzione ed i pericoli per la propria incolumità paventati dal richiedente sono legati alla rappresentazione di una situazione soggettiva personale ritenuta non credibile dal giudice di merito con argomentazioni – come nel caso di specie – non censurabili, viene meno l’obbligo di cooperazione istruttoria normalmente incombente sul giudice.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, nonchè la motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria ed alla valutazione di specifici indici di vulnerabilità e l’omesso esame di fatti decisivi.

Lamenta il ricorrente che la Corte di merito ha omesso il vaglio dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, sottovalutando il rischio del richiedente di subire trattamenti inumani e degradanti e tortura in ragione delle sue opinioni politiche.

Deduce, inoltre, il ricorrente che, nonostante la specifica allegazione in ordine alla sua condizione di vulnerabilità, nessun accertamento officioso sulla situazione di massiccia violazione dei diritti umani in Bangladesh è stato svolto dalla Corte.

7. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a correlare la dedotta violazione dei diritti umani in Bangladesh alla sua condizione personale di persecuzione politica, – ritenuta, tuttavia, non attendibile dalla Corte di Appello – non confrontandosi con la precisa affermazione di tale giudice secondo cui il riconoscimento della protezione umanitaria deve necessariamente fondarsi sull’accertamento e la valutazione di situazioni personali dalle quali emergano inequivocabilmente una serie di controindicazioni.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero costituito in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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