Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8684 del 04/04/2017

Cassazione civile, sez. III, 04/04/2017, (ud. 28/02/2017, dep.04/04/2017),  n. 8684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 1224 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

P.P., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Lidia Acone (C.F.: CNA

LDI 64T61 C623G);

– ricorrente – controricorrente al ricorso incidentale –

nei confronti di:

R.J.K., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dagli avvocati Gabriele Pafundi

(C.F.: PFN GRL 571309 H501K) e Stefania Panebianco (C.F.: PNB SFN

67R59 I625Y);

– controricorrente – ricorrente in via incidentale condizionata –

nonchè

B.N., (C.F.: (OMISSIS));

C.L., (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

4101/2015, depositata in data 26 ottobre 2015 (e notificata in data

6 novembre 2015);

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

28 febbraio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso e, in subordine, per la cassazione senza rinvio della

sentenza impugnata per inammissibilità dell’opposizione;

l’avvocato Adriano Barbato per delega dell’avvocato Lidia Acone, per

il ricorrente P.;

l’avvocato Stefania Panebianco, per il controricorrente e ricorrente

in via incidentale condizionata R..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione forzata immobiliare promosso nei suoi confronti da R.K.J., P.P. ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo di non essere proprietario del bene immobile pignorato (in quota) in suo danno.

Sospesa l’esecuzione, il giudizio di merito è stato promosso dal creditore procedente, che ha esteso il contraddittorio a C.L. (coniuge del debitore e acquirente dell’immobile pignorato) e B.N. (notaio rogante l’atto di acquisto).

L’opposizione del P. è stata rigettata dal Tribunale di Milano, che ha dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti della C. e del B..

La Corte di Appello di Milano, su gravame del solo P., ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il P., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il R., che propone ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso il P..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il controricorrente R. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è procedibile, in quanto notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Ciò rende irrilevante la circostanza che il ricorrente, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ne ha depositato solo una copia conforme priva della relazione di notificazione.

Resta infatti comunque positivamente accertato il tempestivo esercizio del diritto di impugnazione.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto degli artt. 169 e 348 c.p.c., con riferimento alla ritenuta natura perentoria del termine ivi prescritto per il deposito del fascicolo di parte precedentemente ritirato, nonchè in ordine alle conseguenze del tardivo deposito in termini di preclusione alla valutazione degli atti e documenti ivi contenuti”. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto della L. n. 151 del 1975, art. 228 e del D.L. 9 settembre 1977, n. 688, art. 1 e con riferimento alla ritenuta invalidità della dichiarazione resa dall’odierno ricorrente in data 13.01.1978 ai fini della scelta del regime patrimoniale alla separazione dei beni tra i coniugi per il decorso del termine prescritto dalla summenzionata norma”.

I primi due motivi del ricorso, che attengono al merito dell’opposizione, possono essere trattati congiuntamente, in quanto con riguardo ad essi si pone la medesima questione preliminare.

L’opposizione all’esecuzione oggetto del presente giudizio è stata infatti proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dal debitore esecutato P., e l’unico motivo posto a fondamento della stessa è la negazione da parte dell’opponente della sua qualità di proprietario del bene immobile pignorato (in quota) in suo danno.

Assume pertanto carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione il rilievo dell’originaria inammissibilità di tale opposizione, per l’evidente difetto di interesse ad agire dell’opponente, sulla base del seguente principio di diritto (affermato da questa Corte sin da remote pronunzie, successivamente ribadito anche in tempi relativamente recenti, mai contraddetto, e al quale va senz’altro data continuità; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 08/10/1965, Rv. 314016 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 974 del 30/03/1968, Rv. 332357 01; Sez. 3, Sentenza n. 1052 del 08/04/1971, Rv. 351069 01; Sez. 3, Sentenza n. 7059 del 28/07/1997, Rv. 506317 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9202 del 19/04/2010, Rv. 612645 01): “deve escludersi che il debitore esecutato possa proporre opposizione all’esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.”.

E’ infatti evidente che dall’eventuale espropriazione di un bene di un terzo per la soddisfazione dei suoi creditori non può derivare al debitore esecutato alcun pregiudizio, ma al più un vantaggio.

Di conseguenza egli non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a far valere il difetto della propria qualità di proprietario dei beni pignorati in suo danno, situazione che legittima esclusivamente il terzo proprietario di tali beni a proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 c.p.c..

Il difetto di interesse ad agire dell’opponente determina una situazione di originaria inammissibilità della domanda, certamente rilevabile di ufficio nella presente sede (in conformità al principio espresso nell’art. 382 c.p.c., comma 3), non essendosi formato alcun giudicato sulla questione, non affrontata espressamente nei gradi di merito.

Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi di ricorso relativi al merito dell’opposizione, e comporta altresì l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

La pronunzia impugnata, reiettiva dell’opposizione, risulta peraltro conforme a diritto, onde ne va semplicemente corretta la motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, (per la possibilità di correzione della motivazione della sentenza che abbia rigettato nel merito una domanda inammissibile, cfr.: Cass., Sez. U, Sentenza n. 4071 del 26/09/1977, Rv. 387756/01; Sez. 3, Sentenza n. 355 del 21/01/1989, Rv. 461487 01; Sez. 3, Sentenza n. 10129 del 02/08/2000, Rv. 539067/01; Sez. 3, Sentenza n. 15547 del 17/10/2003, Rv. 567489 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 10146 del 26/05/2004, Rv. 573170 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 22786 del 06/12/2004, Rv. 582416 – 01).

3. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 91 c.p.c. con riferimento all’applicazione del principio della soccombenza a giustificazione della condanna dell’odierno ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per il giudizio di appello da soggetti, la signora C.L. e il notaio B.N., estranei rispetto alla domanda di gravame rigettata con l’impugnata sentenza – errata, illogica e contraddittoria motivazione sul punto”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile, per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui con esso si deduce che la C. ed il B. erano del tutto estranei alla “domanda di gravame” (sebbene egli stesso avesse provveduto a notificare loro il relativo atto introduttivo, a suo dire “al solo fine di notiziarli dell’esistenza della causa”, ma senza proporre alcuna domanda nei loro confronti), senza lo specifico richiamo del contenuto degli atti processuali rilevanti, il che impedisce alla Corte la concreta verifica dell’assunto.

E’ comunque infondato nella parte in cui il ricorrente sembra sostenere che il principio di soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c. non consentirebbe la condanna dell’attore, in caso di rigetto della sua domanda, al rimborso delle spese processuali delle parti chiamate in causa dal convenuto, nei confronti delle quali egli non abbia proposto alcuna domanda.

Al contrario, in base al principio di causalità degli oneri processuali, l’attore soccombente – avendo dato luogo al processo, sulla base di pretese infondate – è tenuto al rimborso delle spese sopportate da tutte le parti del giudizio, anche se chiamate in causa solo dai convenuti, senza che l’attore stesso abbia proposto nei loro confronti alcuna domanda, fatta salva solo l’ipotesi (nella specie certamente non ricorrente) in cui la chiamata in giudizio dei terzi da parte dei convenuti si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016, Rv. 638998 01; Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013, Rv. 628302 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012, Rv. 622605 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 23552 del 10/11/2011, Rv. 620143 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8363 del 08/04/2010, Rv. 612528 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7674 del 21/03/2008, Rv. 602543 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 21933 del 12/10/2006, Rv. 592882 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17770 del 05/09/2005, Rv. 582980 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12301 del 10/06/2005, Rv. 581879 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6514 del 02/04/2004, Rv. 571769 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6081 del 11/11/1988, Rv. 460487 – 01).

4. Il ricorso principale è rigettato, con correzione della motivazione nei sensi sopra indicati, in base all’art. 384 c.p.c., comma 4.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4;

dichiara assorbito il ricorso incidentale;

condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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