Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8682 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 29/03/2021), n.8682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31188/2019 R.G., proposto da:

B.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Saverio Così, con

studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in

calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona

del Direttore Generale pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio il 25 settembre 2019 n. 5405/16/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 21 gennaio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.C. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 25 settembre 2019 n. 5405/16/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per avviso di liquidazione di imposta di registro su provvedimento giudiziario, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma col n. 20029/19/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, pur rigettando nel merito l’opposizione della contribuente, sul presupposto della rituale notifica della cartella di pagamento. L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa – parte prima, artt. 8 e 37, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver omesso di pronunziarsi sul motivo di appello inerente alla nullità della cartella di pagamento per l’omessa notificazione dell’avviso di liquidazione, nonchè omessa valutazione di circostanza determinante, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver rilevato l’omessa dimostrazione della notifica dell’avviso di liquidazione ai fini della validità della cartella di pagamento.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Invero, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, (tra le altre: Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6-3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez. 6-1, 12 ottobre 2017, n. 23930).

1.2 Ciò non di meno, l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass., Sez. 6A-3, 20 febbraio 2014, n. 4036; Cass., Sez. 6-5, 7 novembre 2017, n. 26310).

1.3 Nella specie, al di là della classificazione nominale del motivo (sub specie dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5), il ricorrente lamenta, in via prioritaria, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’omesso esame di uno specifico motivo di appello, che è propriamente riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Invero, la corretta qualificazione del vizio denunciato col ricorso per cassazione deve essere rapportata alla prospettazione delle argomentazioni in fatto ed in diritto a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è soltanto l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (ex plurimis: Cass., Sez. 5″, 3 agosto 2012, n. 14026; Cass., Sez. 5″, 6 ottobre 2017, n. 23381; Cass., Sez. 5″, 23 maggio 2018, n. 12690).

1.4 Pertanto, il motivo può essere senz’altro riqualificato d’ufficio (almeno in relazione al primo profilo) sub specie dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, alla luce del genuino contenuto della doglianza, che si sostanzia nella denuncia dell’omessa decisione del giudice del gravame sulla dedotta nullità derivata della cartella esattoriale per mancata prova della notifica dell’avviso di liquidazione.

1.5 Nella specie, in verità, la sentenza impugnata ha del tutto omesso di pronunciarsi sul motivo di appello (il n. 3, secondo la sintesi riepilogativa nell’esposizione degli antefatti processuali), col quale si censurava la nullità della cartella di pagamento per mancata prova della notifica dell’avviso di liquidazione. A fronte di ciò, infatti, dalla lettura della sentenza, tanto nella parte in fatto quanto in quella in diritto, non si evince alcuna pronuncia corrispondente.

2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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