Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8682 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 15/04/2011), n.8682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34217-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ALFREDO ALLA SCROFA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 108/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 108/38/05, depositata il 19.10.05, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pronunciandosi sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma – con la quale era stato ritenuto parzialmente illegittimo l’avviso di accertamento in rettifica notificato alla società Alfredo alla Scrofa s.r.l., recante l’indicazione di un maggior reddito ai fini IRPEG – dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate.

2. Il giudice di secondo grado riteneva invero, che l’atto di appello non contenesse l’indicazione specifica dei motivi dell’impugnazione, per avere l’Ufficio riprodotto, in sede di gravame, gli stessi motivi posti a fondamento del ricorso proposto in prime cure.

3. Per la cassazione della sentenza 108/38/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

1.1. L’amministrazione ricorrente censura, invero, la decisione di appello, laddove la medesima ha ritenuto che l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado non contenesse, in violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 l’indicazione specifica dei motivi di gravame, per avere sostanzialmente gli appellanti reiterato le doglianze proposte nel primo grado del giudizio.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

Dall’esame della sentenza di appello si evince, infatti, che gli odierni ricorrenti ebbero a riprodurre, in quella sede, le stesse censure proposte in prime cure, e dirette a dimostrare la legittimità dell’avviso di accertamento (notificato alla società Alfredo alla Scrofa s.r.l.. E lo stesso giudice del gravame non manca di riportarle espressamente, sia pure in forma sintetica, nel descrivere i fatti essenziali del processo (“l’Ufficio … dichiara di avere applicato il D.L. n. 427 del 1993, art. 62, comma 6 e di essersi avvalso della presunzione (art. 2729 c.c.) e chiede di confermare il recupero di L. 114.634.000”).

Orbene, osserva la Corte che il requisito della specificità dei motivi, previsto in via generale dall’art. 342 c.p.c., e per il processo tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 postula esclusivamente la necessità che l’esposizione dell’appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni della sentenza di primo grado investite del gravame, nonchè le specifiche critiche ad esse rivolte.

Ne consegue che, se certamente non può considerarsi sufficiente un generico richiamo alle difese svolte in prime cure, non può revocarsi in dubbio che possa considerarsi sufficiente ad assolvere l’onere di impugnazione specifica, imposto dalle norme suindicate, la specifica riproposizione delle stesse difese (cfr., in tal senso, Cass. 11781/05, 14031/06/, 18111/09).

2. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 108/38/05 va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “assolve l’onere di impugnazione specifica, imposto dall’art. 342 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 anche la specifica riproposizione, nei motivi di appello, delle stesse difese proposte in prime cure”.

3. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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