Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8682 del 04/04/2017

Cassazione civile, sez. III, 04/04/2017, (ud. 28/02/2017, dep.04/04/2017),  n. 8682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 17638 del dell’anno 2015, proposto da:

FWW S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente del

consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore,

R.R. rappresentato e difeso, giusta procura a margine del

ricorso, dagli avvocati Gabriele Cianci (C.F.: CNC GRL 56E15 H501G)

e Loreto A. Chiola (C.F.: CHL LTN 67A06 A515P);

– ricorrente –

nei confronti di:

ZETA COLOR S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, M.S. rappresentato e difeso,

giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati Giampaolo

de Ferra (C.F.: DFR GPL 29H30 L424C) e Flaminia della Chiesa (C.F.:

DLL FMN 36D46 H501N) nonchè dall’avvocato Alessandro Da Re (C.F.:

non dichiarato), giusta procura speciale notarile;

– controricorrente –

e

C.F.L. Compagnia Finanziaria Lombarda S.r.l. in liquidazione (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

C.F. (C.F.: (OMISSIS));

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore (C. F.: (OMISSIS));

UDINESE CALCIO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n.

135/2015, depositata in data 27 febbraio 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

28 febbraio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

l’avvocato Gabriele Cianci, per la società ricorrente;

l’avvocato Alessandro Da Re, per la società controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Freud S.p.A. (oggi divenuta FWW S.r.l.) ha pignorato (in due distinte procedure esecutive, successivamente riunite, nelle quali è intervenuta anche la Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.) i diritti vantati da Zeta Color S.r.l. nei confronti di C.F.L. S.r.l. in liquidazione, in virtù della sentenza n. 97/1998 della Corte di Appello di Trieste, con riguardo ad alcuni titoli obbligazionari emessi dalla Udinese Calcio S.p.A., citando quali terzi pignorati, oltre alla C.F.L. S.r.l. in liquidazione, la stessa società emittente nonchè il custode giudiziario dei titoli (e delle somme riscosse in occasione della scadenza di alcune cedole degli stessi), C.F..

Sorta contestazione in ordine alle dichiarazioni di quantità, è stato promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

Il Tribunale di Udine ha dichiarato la Zeta Color S.r.l. creditrice della Udinese Calcio S.p.A. per l’importo di Euro 852.153,88, oltre accessori, dedotti eventuali acconti già versati, in virtù dei titoli obbligazionari detenuti dal custode C.F., statuendo l’obbligo di quest’ultimo di consegnare i suddetti titoli alla creditrice, unitamente alla somma di Euro 503.672,35 (detratte le spese di custodia liquidate dal giudice).

La Corte di Appello di Trieste ha integralmente confermato la decisione di primo grado.

Ricorre FWW S.r.l., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Zeta Color S.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

La controricorrente Zeta Color S.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 549 cod. proc. civ. previgente (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3)”.

Con il secondo motivo si denunzia “Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 per omissione di pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.). Motivazione apparente”.

Con il terzo motivo si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5)”.

I tre motivi di ricorso sono connessi, in quanto costituiscono distinte articolazioni delle medesime censure, e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, per quanto di ragione.

Con la sentenza impugnata, che ha definito un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo promosso ai sensi dell’art. 548 c.p.c. dalla creditrice procedente FWW S.r.l., è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato il gravame di quest’ultima avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva accertato i diritti della debitrice esecutata Zeta Color S.r.l., solo nei confronti di alcuni dei terzi pignorati (Udinese Calcio S.p.A. e C.F.), con riguardo ad alcuni titoli obbligazionari emessi dalla Udinese Calcio S.p.A., ma non il credito della stessa debitrice nei confronti dell’altro terzo pignorato, C.F.L. S.r.l., per il prezzo derivante dal contratto di vendita dei titoli obbligazionari in questione in favore di Zeta Color S.r.l., contratto costituito ai sensi dell’art. 2932 c.c. in base alla sentenza n. 97/1998 della Corte di Appello di Trieste.

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, da tale sentenza non deriverebbe alcun credito espropria bile di Zeta Color S.r.l. nei confronti di C.F.L. S.r.l., in quanto il credito per il prezzo dei titoli trasferiti sarebbe sorto solo laddove l’acquirente C.F.L. S.r.l. avesse esercitato la sua facoltà di acquistarli (e quindi di pagare il relativo prezzo), facoltà che però quest’ultima non risultava affatto avere esercitato e che del resto FWW S.r.l. non avrebbe potuto ottenere coattivamente che fosse esercitata.

Orbene, emerge chiaramente dagli atti che la sentenza n. 97/1998 della Corte di Appello di Trieste, nel costituire gli effetti del contratto di vendita non concluso dalle parti ai sensi dell’art. 2932 c.c., ha trasferito da Zeta Color S.r.l. a C.F.L. S.r.l. la proprietà dei titoli obbligazionari emessi da Udinese Calcio S.p.A., subordinatamente al pagamento del prezzo.

Tale sentenza produce gli effetti del contratto di vendita non stipulato dalle parti, e FWW S.r.l. ha proceduto al pignoramento di tutti i diritti spettanti a Zeta Color S.r.l. in base a tale contratto di vendita.

Di conseguenza, la sentenza impugnata risulta basata su due erronei presupposti in diritto:

a) il primo erroneo presupposto è quello secondo il quale dalla sentenza pronunziata ai sensi dell’art. 2932 c.c. che trasferisce la proprietà di un bene (oggetto di contratto preliminare di vendita) in favore del promissario acquirente subordinatamente al pagamento del prezzo in favore del promittente venditore, il credito per il prezzo del promittente venditore nascerebbe solo in caso di esercizio della facoltà di acquistare da parte del promissario acquirente; al contrario, esso sorge immediatamente con la sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto di vendita, mentre è solo l’effetto traslativo della proprietà che è differito e subordinato al pagamento del prezzo; in base alla sentenza che costituisce gli effetti del contratto di vendita non concluso dalle parti, ai sensi dell’art. 2932 c.c., sia il promittente venditore che il promissario acquirente possono in realtà pretendere l’esecuzione del contratto di vendita (l’acquirente può ottenere la consegna della cosa, mentre il venditore il pagamento del prezzo, ciascuno offrendo la relativa controprestazione); in particolare, il credito del venditore per il prezzo non può in alcun modo dirsi condizionato sospensivamente all’esercizio da parte dell’acquirente della facoltà di acquistare il bene, e di pagare dunque il prezzo stesso;

b) il secondo erroneo presupposto è quello secondo cui non sarebbe espropriabile un credito condizionato; anche a voler ammettere che il credito per il prezzo di Zeta Color S.r.l. fosse sottoposto a condizione, o si trovasse comunque in una situazione analoga a quella di un credito sottoposto a condizione, non per questo non sarebbe stato espropriabile, secondo l’indirizzo costante di questa Corte, che ammette l’assoggettabilità a pignoramento dei crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (cfr. ad es. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6206 del 28/06/1994, Rv. 487241 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5235 del 15/03/2004, Rv. 571141 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19967 del 14/10/2005, Rv. 584712 – 01; Sez. L, Sentenza n. 19501 del 10/09/2009, Rv. 610293 – 01).

Le ragioni per cui la corte di appello ha dichiarato inammissibile e comunque rigettato l’appello proposto da FWW S.r.l. sono da ritenersi dunque certamente errate.

Il ricorso di quest’ultima è invece fondato, quanto meno nella parte in cui essa lamenta che non sia stato accertato, perchè erroneamente ritenuto non espropriabile, il credito di Zeta Color S.r.l. nei confronti di C.F.L. S.r.l. per il prezzo della vendita costituita in base alla sentenza n. 97/1998 pronunziata dalla Corte di Appello di Trieste ai sensi dell’art. 2932 c.c..

Il principio di diritto che la corte di appello avrebbe dovuto applicare è il seguente:

“poichè in base alla sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto di vendita ai sensi dell’art. 2932 c.c. sorge immediatamente il credito per il prezzo del venditore – che non può dirsi condizionato sospensivamente all’esercizio da parte del compratore della facoltà di acquistare i beni oggetto del contratto – e poichè sono comunque espropriabili anche i crediti condizionati e quelli meramente eventuali, purchè riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente, il creditore del venditore può procedere al pignoramento del credito per il prezzo a quest’ultimo spettante in base al contratto di vendita costituito per sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. e, in alternativa (anche nelle forme del pignoramento presso terzi, laddove si tratti di beni detenuti da un terzo o di crediti), dei diritti del venditore stesso sui beni oggetto della vendita, per l’ipotesi dell’eventuale risoluzione dello stesso, in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore”.

In base al suddetto principio, i giudici del merito avrebbero potuto e dovuto accertare, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., non solo, come hanno fatto, l’obbligo del custode di restituire i titoli (e le somme incassate dalle cedole) a Zeta Color S.r.l., nonchè (secondo l’impostazione non censurata del tribunale) il credito di quest’ultima al pagamento delle obbligazioni portate dai titoli nei confronti di Udinese Calcio S.p.A. – obblighi peraltro solo eventuali, in quanto dipendenti dalla risoluzione del contratto di vendita, ovvero sotto altro aspetto provvisori, in quanto destinati a venir meno con il pagamento del prezzo da parte dell’acquirente C.F.L. S.r.l., ed a stabilizzarsi esclusivamente in caso di risoluzione della vendita – ma anche (ed anzi in primo luogo) la sussistenza del credito (attuale) di Zeta Color S.r.l. al pagamento del prezzo dei titoli da parte di C.F.L. S.r.l. (e/o dei suoi aventi causa).

Con la precisazione che i suddetti diritti (quelli sui titoli e quello al prezzo della loro vendita) sono effettivamente tra loro alternativi. Tale alternatività si specifica nel senso che i diritti aventi ad oggetto i titoli (diritto alla consegna, nei confronti del custode, e diritto al pagamento delle obbligazioni, nei confronti dell’emittente) sono solo eventuali (ovvero provvisori, come sopra specificato), realizzandosi (ovvero definitivamente stabilizzandosi) solo in ipotesi di risoluzione del contratto di vendita conseguente al mancato pagamento del prezzo da parte di C.F.L. S.r.l. (e prevalendo invece, in mancanza di tale risoluzione, i diritti da quest’ultima acquistati con atto di data certa anteriore al pignoramento da Zeta Color S.r.l. rispetto a quelli dei creditori di quest’ultima, in base all’espressa disposizione di cui all’art. 2913 c.c., n. 4).

Essendo questo il significato ed il senso dell’alternatività esistente tra i diritti pignorati da FWW S.r.l. in danno di Zeta Color S.r.l., è inoltre evidente che l’accoglimento della domanda di accertamento di uno solo di essi non può soddisfare l’interesse della creditrice procedente, che ha invece diritto di ottenere che siano entrambi accertati (ed eventualmente anche assegnati in suo favore), sebbene possa poi concretamente conseguire solo quello tra essi che effettivamente risulterà dovuto alla debitrice.

L’eccezione di difetto di interesse all’impugnazione da parte di FWW S.r.l., sollevata dalla controricorrente sull’assunto che sarebbe stata accolta la sua domanda avente ad oggetto l’accertamento di uno dei diritti pretesi in via alternativa, è dunque certamente infondata, non trattandosi di distinte domande proposte in via alternativa, ma di domanda di accertamento cumulativo di una pluralità di diritti la cui sussistenza è alternativa, in quanto la venuta ad esistenza di uno di essi esclude la sussistenza dell’altro.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, perchè sia rivalutata in sede di rinvio la sussistenza del credito di Zeta Color S.r.l. per il prezzo della vendita nei confronti di C.F.L. S.r.l. (e per essa dei suoi eventuali aventi causa legittimati ad esercitare i diritti derivanti dalla sentenza n. 97/1998 della Corte di Appello di Trieste) alla luce dei principi sopra esposti.

2. Il ricorso è accolto, nei sensi di cui in motivazione.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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