Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8681 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 29/03/2021), n.8681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30858/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Minervini,

con studio in Brescia, e dall’Avv. Pasquale Acone, con studio in

Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al

ricorso introduttivo del presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia l’11 giugno 2018 n.

2736/23/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 21 gennaio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia l’11 giugno 2018 n. 2736/23/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale in dipendenza di sentenza attuativa di contratto preliminare di compravendita immobiliare, ha respinto l’appello proposto dalla medesima nei confronti di P.D. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia il 21 ottobre 2016 n. 729/03/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto dell’applicazione alla fattispecie del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, non essendosi ancora verificata la condizione sospensiva del pagamento del prezzo al cui avveramento l’efficacia traslativa della sentenza era stata subordinata. P.D. si è costituito con controricorso, eccependo, tra l’altro, la tardività del ricorso per cassazione. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza il controricorrente ha depositato memoria, insistendo sull’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 27 e 37, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la sentenza attuativa del contratto preliminare di compravendita immobiliare dovesse essere soggetta ad imposta di registro in misura fissa anzichè in misura proporzionale.

Ritenuto che:

1. Anzitutto, si deve esaminare l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione.

1.1 A dire del contribuente, l’amministrazione finanziaria gli avrebbe notificato il ricorso introduttivo del presente procedimento (22 ottobre 2019) dopo il decorso di oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di appello (11 giugno 2018), essendo già venuto a scadenza il termine breve di impugnazione (11 gennaio 2019). Peraltro, anche lo slittamento determinato dalla sospensione prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, di cui, comunque, secondo il contribuente, l’amministrazione finanziaria non potrebbe avvalersi (nonostante la volontà manifestata in tal senso), non varrebbe a garantire la tempestività del ricorso (9 ottobre 2019).

1.2 Secondo il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, per le controversie definibili con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, “(…) sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019”.

E’ evidente che il testo normativo dispone la “sospensione dei termini processuali” – che è diversa dalla “sospensione del processo” pendente su istanza del solo contribuente (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136) – in base alla mera “proponibilità” (e non alla effettiva proposizione) della domanda di definizione agevolata nelle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio” (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136), senza stabilire alcuna discriminazione tra amministrazione finanziaria e contribuente sulla usufruibilità del beneficio, che ha efficacia automatica per tutte le parti del processo tributario.

In pratica, il termine di impugnazione, di riassunzione e di proposizione del controricorso è procrastinato di nove mesi.

1.3 Ad ogni modo, la sospensione straordinaria D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, non è cumulabile con la sospensione ordinaria L. 7 ottobre 1969, n. 742, ex art. 1 (nel testo novellato, da ultimo, dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 2014, n. 162), per il periodo feriale dall’1 agosto al 31 agosto di ogni anno, almeno per i periodi di sovrapposizione temporale dei rispettivi intervalli di durata.

Il che è coerente con l’insegnamento di questa Corte in ordine alla incumulabilità delle cause di sospensione dei termini processuali in caso di coincidenza o sovrapposizione dei periodi (da ultima: Cass., Sez. 5, 29 maggio 2020, n. 10252).

Peraltro, tanto è stato espressamente riconosciuto anche dalla circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate l’1 aprile 2019, n. 6 (“Definizione agevolata delle controversie tributarie – D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, Art. 6 e art. 7, comma 2, lett. b), e comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136”), nella quale (paragrafo 8) si legge, per l’appunto, che “la durata della sospensione resta pari a nove mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini”.

1.4 Nella specie, quindi, se si può cumulare la sospensione ordinaria per le ferie dell’anno 2018, che è anteriore all’inizio della sospensione straordinaria per i termini scadenti tra il 24 ottobre 2018 ed il 31 luglio 2019 (nella specie, il termine “prolungato” scadrebbe l’11 gennaio 2019), non si può, invece, cumulare la sospensione ordinaria per le ferie dell’anno 2019, che viene parzialmente a coincidere con il differimento determinato dalla incidenza della sospensione straordinaria dall’11 gennaio 2019 (data “potenziale” di scadenza del termine “prolungato”) all’11 ottobre 2019 (data “effettiva” di scadenza del termine “prolungato”).

In definitiva, decorrendo dall’11 giugno 2018, il termine lungo di impugnazione viene a scadere – per effetto della sospensione ordinaria di un mese e della sospensione straordinaria di nove mesi – l’11 ottobre 2019.

Ne discende che, per il prolungamento ascrivibile all’incidenza delle sospensioni cumulate, il termine lungo di impugnazione (11 ottobre 2019) era ormai elasso al momento della notifica del ricorso (22 ottobre 2019).

1.5 In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Considerando che la sentenza impugnata è stata pubblicata l’11 giugno 2018 e non è stata notificata dalla parte vittoriosa alla parte soccombente, il ricorso per cassazione di quest’ultima risulta essere stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica soltanto il 22 ottobre 2019, quando il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. era ormai venuto a scadenza l’11 ottobre 2019. Per cui, ne è evidente la tardività.

2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole nella misura complessiva di Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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