Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8681 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.04/04/2017),  n. 8681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13143-2014 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVAN

BATTISTA MARTINI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MARASCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GENNARO MARIA AMORUSO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GRUPPO EDITORIALE ESPRESSO SPA, in persona dell’amministrazione

dell’amministratore delegato e legale rappresentante MONICA

MONDARDINI, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DEI CAPRETTARI

70, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA RIPA DI MEANA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO MARTINETTI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA MANNIAS,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO DI

GIOVANNI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1849/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Tribunale di Roma, con sentenza del 10 giugno-12 settembre 2008, rigettava la domanda di risarcimento di danni da diffamazione proposta dall’attuale ricorrente nei confronti dell’editore di un quotidiano, del suo direttore responsabile e di un suo giornalista nonchè nei confronti di un intervistato, e ciò in relazione a due articoli pubblicati su tale quotidiano: in particolare, il (OMISSIS) era stata pubblicata l’intervista – a proposito di indagini per corruzione nell’ambito dell’Anas, nelle quali era all’epoca coinvolto anche l’attuale ricorrente sottoscritta dal giornalista (e anche da un altro giornalista, però non convenuto), e il (OMISSIS) veniva pubblicato un articolo dello stesso giornalista che criticava la reimmissione in servizio dell’indagato da parte dell’Anas; e rilevato altresì che, avendo la Corte d’appello di Roma rigettato con sentenza del 18 luglio 2012-2 aprile 2013 l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale dall’attuale ricorrente, quest’ultimo ha presentato ricorso sulla base di due motivi, da cui si è difeso con controricorso l’intervistato e si sono difesi con altro controricorso gli ulteriori intimati;

rilevato che è stata depositata tempestivamente rituale rinuncia agli atti da parte del ricorrente e dei controricorrenti, che dichiarano di essere addivenuti a stipulare un apposito atto transattivo e di avere pertanto perso interesse alla prosecuzione del giudizio;

considerato che ciò conduce all’estinzione del giudizio ex artt. 390 e 391 c.p.c., risultando altresì equa, per quanto esposto nel suddetto atto di rinuncia, la compensazione delle spese.

PQM

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia, compensando le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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