Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8680 del 29/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 29/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 29/03/2021), n.8680
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30804/2019 R.G., proposto da:
C.A., rappresentato e difeso dall’Avv Andrea Barbuto, con
studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in
allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già “Equitalia Sud S.p.A.”),
con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
del Lazio l’11 marzo 2019 n. 1361/07/2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18
dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso
dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del
Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 21 gennaio 2021
dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
Fatto
RILEVATO
che:
C.A. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale del Lazio l’11 marzo 2019 n. 1361/07/2019, non notificata, che, in controversia avente ad oggetto impugnazione di intimazioni di pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2009 e 2010, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 17 gennaio 2017 n. 648/12/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente riformato la decisione di prime cure sul presupposto della prescrizione dei crediti portati da sette delle nove intimazioni di pagamento. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di esaminare l’unico motivo di appello con riguardo alla violazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 537 a 544.
Ritenuto che:
1. Il motivo è fondato.
1.1 Invero, è pacifico che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (tra le altre: Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6-3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez. 6-1, 12 ottobre 2017, n. 23930).
1.2 Nella specie, è evidente che, limitandosi a prendere atto dell’applicazione del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1983, n. 53, in relazione ai crediti interessati dalla prescrizione triennale (dal n. 1 al n. 7 della tabella riportata in motivazione) e a confermare la legittimità dei crediti non interessati dalla prescrizione triennale (dal n. 8 al 9 della tabella riportata in motivazione), la sentenza impugnata ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla lamentata violazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 537 a 544, che costituiva unico e specifico motivo dell’appello proposto dal contribuente, sia pure in relazione ai soli crediti non interessati dalla prescrizione triennale.
2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021