Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8680 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 15/04/2011), n.8680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

T.A., elett.te dom.to in Roma, alla via B. Buozzi n. 68,

presso lo studio dell’avv. Gagliardini Alessandro, dal quale è

rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

Per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 78/8/4 dep.

il 15/2/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Urbana Neri Alessia per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da T.A.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla T. contro la sentenza della CTP di Rieti n. 10/3/2004 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), quale maggior reddito da partecipazione alla s.r.l. Electric’s House s.r.l. La CTR riteneva che il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3 decorresse dalla data di deposito della sentenza di 1^ grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla T. avverso l’avviso di accertamento, anzichè dalla data del passaggio in giudicato della medesima decisione. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di irritualità della notifica del ricorso per cassazione formulata dalla controricorrente:

la mancata notifica del ricorso alla T. presso la propria residenza, nei termini di legge, avrebbe comportato il passaggio in giudicato della decisione. Nel contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, l’elezione di domicilio, una volta effettuata dal contribuente, conserva efficacia anche nei successivi gradi di giudizio; il potere di revoca o di modifica della elezione va quindi riconosciuto al solo contribuente. Ne consegue che se il domiciliatario venga reperito nel luogo indicato e si rifiuti per un qualsiasi motivo di ricevere l’atto come nel caso in esame, si realizza una situazione che, in quanto derivante dai rapporti fra lui e la parte, non può interessare il notificante, a null’altro tenuto, una volta avuta notizia dell’elezione di domicilio e fino a quando la medesima non sia revocata dal contribuente, che a tenerne conto per gli effetti che la legge vi ricollega. Il rifiuto del domiciliatario pertanto ha la medesima rilevanza del rifiuto del destinatario, senza che al notificante stesso si possa addossare l’ulteriore carico di procedere a diverse forme di notificazione (v. Sez. 5, Sentenza n. 16495 del 04/11/2003). Alla luce di quanto sopra va, da un lato, esclusa rilevanza alla comunicazione del 9/3/1995 con la quale il Rag. C., domiciliatario della T. nel giudizio di appello, comunicò all’Agenzia delle Entrate la cessazione di ogni rapporto professionale con la contribuente, dovendo la revoca pervenire da parte della stessa T.; dall’altro affermata la ritualità della notifica del ricorso per cassazione alla T. in Roma, alla via Anacapri 22, presso il suddetto domiciliatario.

Va in ogni caso rilevato che l’attività difensiva svolta dalla T., con la notifica del controricorso, ha efficacia sanante dell’assunta nullità della notifica.

Nel merito, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17. La CTR avrebbe erroneamente interpretato tal norma nel ritenere che il termine di cui all’art. 17 cit. decorresse dal deposito della sentenza con la quale viene respinto il ricorso del contribuente.

La censura è fondata.

L’art. 17 cit., comma 3 dispone; le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio debbono essere iscritte nei ruoli la pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. L’espresso riferimento alla “definitività” dell’accertamento non consente altra interpretazione da quella che l’iscrizione a ruolo conseguente ad una pronuncia giurisdizionale debba essere compiuta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta definitiva.

Orbene, poichè la sentenza diventa definitiva solo a seguito del suo passaggio in giudicato, il termine da prendere in considerazione ai fini di cui all’art. 17 cit. è quello del passaggio in giudicato della decisione e non quella del suo deposito.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla T. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS). Alla pronuncia consegue la condanna della T. alle spese del merito, liquidate in complessivi Euro 400,00 per il giudizio davanti alla CTP, Euro 600,00 per quello davanti alla CTR ed Euro 2.500,00 per il giudizio di Cassazione, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla T. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS); condanna la T. alle spese del merito, liquidate in complessive Euro 400,00 per il giudizio davanti alla CTP, Euro 600,00 per quello davanti alla CTR ed Euro 2.500,00 per il giudizio di Cassazione, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA