Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8680 del 10/04/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 8680 Anno 2013
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso 4950-2010 proposto da:
COVELLO GIUSEPPE (c.f. CVLGPP39TO8F416D), IANTORNO
ADOLFO (c.f. NTRDLF44M201388G), RUNCO GIOVANNI (c.f.
RNCGNN37H26I388Z), elettivamente domiciliati in

Data pubblicazione: 10/04/2013

ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso l’avvocato ROBERTO
BILOTTA (C/0 STUDIO LEGALE AVV. GRECO MARCELLO),
2012
1870

rappresentati e difesi dall’avvocato VETERE
SALVATORE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

e

w■

1

MARINO DEMETRIO, MARINO RONALDO, MARINO ALBINO;
– intimati avverso la sentenza n. 29/2009 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 24/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SCALDAFERRI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso. ,.

udienza del 11/12/2012 dal Consigliere Dott. ANDREA

2

Svolgimento del processo
Giuseppe Covello, Giovanni Runco e Adolfo Iantano hanno proposto ricorso
per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro,
depositata il 24 gennaio 2009, con la quale è stata confermata la pronuncia
di primo grado di rigetto delle domande da essi proposte nei confronti di

oggetto lo scioglimento di una associazione sportiva —da essi qualificata
come società semplice- costituita con atto del 2 gennaio 1982 per la
conduzione di un impianto di tiro a volo poi realizzato dai partecipanti al
sodalizio, e dirette all’accertamento delle quote di comproprietà di ciascun
partecipante in relazione alle rispettive quote di compartecipazione alle
spese di costruzione, l’attribuzione di tali quote a ciascuno (in numerano o
in natura) e la condanna di Demetrio Marino al risarcimento dei danni per
aver impedito la prosecuzione della gestione sociale.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
Esaminando i tre motivi della impugnazione proposta -con i quali si
denunziano, rispettivamente, la violazione di norme di diritto in relazione
all’art.360 n.3 c.p.c. e vizi di motivazione in relazione all’art.360 n.5 c.p.c.deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art.366 bis c.p.c.
(applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento
depositato il 24 gennaio 2009 e quindi nel periodo di vigenza della norma),
l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art.360 c.I numeri da 1 a
4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un
quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di
merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice,
enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe
dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta

Demetrio Marino nonché di Albino e Ronaldo Marino. Domande aventi ad

che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del
gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art.360 c.I n.5 c.p.c.,
l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr.ex multis:
Cass.S.U.n.20603/2007; Sez.3 n.16002/2007; n.8897/2008) un momento di
sintesi —omologo del quesito di diritto- che ne circoscriva puntualmente i

ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
Nel caso in esame, l’illustrazione dei motivi di ricorso non contiene gli
elementi suindicati, sì che l’inammissibilità del ricorso ne deriva di
necessità.
Non vi è luogo a regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione
non avendo gli intimati svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile
della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 dicembre 2012
L’estensore

Il p eside e

limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del

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