Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8680 del 04/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 04/04/2017, (ud. 10/02/2017, dep.04/04/2017),  n. 8680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12737-2015 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO DI D.C.G., in persona del curatore

fallimentare avv. D.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LUPIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO CONTI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DI.CO.LU., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 26,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO IODICE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO GALANTE giusta procura in calce al

controricorso;

P.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA

26, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO IODICE, rappresentata

e difesa dall’avvocato VITTORIO EMANUELE RUSSO giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 279/2014 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il

06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DOMENICO CONTI;

udito l’Avvocato LUIGI MODUGNO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 4-6 giugno 2014 il Tribunale di Vasto rigettava la domanda di revocatoria ordinaria proposta L. Fall., ex art. 66 dal curatore del Fallimento di D.C.G. nei confronti dei coniugi Di.Co.Lu. e P.A.M. con citazione notificata il 14 maggio 2012, riguardante un immobile che D.C.G. aveva venduto ai due coniugi con atto del (OMISSIS), venendo poi dichiarato fallito il 25 luglio 2008. Il Tribunale fondava il rigetto sull’applicazione del termine triennale decorrente dalla dichiarazione di fallimento disposto dalla L. Fall., art. 69 bis, essendo l’azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare.

Avendo il fallimento proposto appello, ed essendosi costituiti resistendo Di.Co.Lu. e P.A.M., con ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. del 17 febbraio-16 marzo 2015 2013 la Corte d’appello di L’Aquila lo ha dichiarato inammissibile.

2. Ha presentato ricorso avverso la sentenza del Tribunale la curatela del Fallimento di D.C.G. sulla base di due motivi.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 69 bis.

Adduce il ricorrente che nel caso in esame si tratta di un’azione di revocatoria ordinaria – e non di revocatoria fallimentare – esercitata dal curatore ai sensi della L. Fall., art. 66: e alla revocatoria ordinaria non sarebbe applicabile la L. Fall., art. 69 bis – che concerne soltanto “le azioni revocatoria disciplinate nella presente sezione” della legge fallimentare (la terza sezione) -, bensì la disciplina del codice civile. L’azione revocatoria ordinaria non sarebbe infatti disciplinata dalla terza sezione della legge fallimentare, bensì vi sarebbe indicata solo per consentire al curatore di esercitare, secondo i casi e la sua conseguente scelta, la revocatoria ordinaria o la revocatoria fallimentare. L’apertura del fallimento non inciderebbe però sui presupposti sostanziali della revocatoria ordinaria, che rimarrebbero quelli di cui agli artt. 2901 c.c. e ss.; e ciò troverebbe conferma nell’attinenza dell’art. 69 bis, comma 2 (che al primo comma prevede il termine in questione, che sia di decadenza o di prescrizione qui non rileva) agli artt. 64, 65, 67 e 69, ma non all’art. 66. E se l’interpretazione dovesse essere proprio quella adottata dal Tribunale insorgerebbero perplessità costituzionali, poichè il termine sarebbe di cinque anni se l’azione di revocatoria ordinaria fosse avviata da singoli creditori, e invece soltanto di tre anni se esercitata dal curatore, la massa dei creditori risultando allora trattata in modo più sfavorevole di un creditore singolo. Inconferente poi sarebbe citare la L. Fall., art. 95, concernente invece lo stato passivo (e che anche in tal modo, anzi, confermerebbe la tesi del ricorrente).

Il secondo motivo viene addotto in subordine per “soddisfare l’onere di riportare integralmente i motivi addotti a sostegno dell’appello” e denuncia omesso esame del merito dell’azione revocatoria. Dopo la proposizione di quest’ultimo motivo il ricorso adduce peraltro come effettuando una rivisitazione del primo motivo ma in rapporto alla non impugnatg, ordinanza di inammissibilità – che l’ordinanza della corte territoriale si fonderebbe su presupposti erronei, come lavori preparatori non riguardanti il codice civile e valorizzazione della celerità processuale che non inciderebbe sul piano sostanziale.

Si difendono, ciascuno con un proprio controricorso, Di.Co.Lu. e P.A.M.. Sia il ricorrente sia i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1 Premesso che il ricorrente erra laddove afferma – nel secondo, subordinato motivo – di aver l’onere di riproporre in questa sede tutte le doglianze versate nell’atto d’appello, in quanto l’articolo 348 ter c.p.c., comma 3, esplicitamente stabilisce che, se l’appello è dichiarato inammissibile ai sensi della stessa norma, contro il provvedimento di primo grado “può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione” – e quindi un’impugnazione ontologicamente diversa rispetto all’appello, alla quale pertanto non sono automaticamente compatibili tutte le doglianze proposte nel gravame di merito -, deve affermarsi che il ricorso, nella sua doglianza conforme alla tipologia dell’impugnazione che è la questione di diritto avanzata nel primo motivo, risulta fondato.

E’ opportuno anzitutto dare atto che, nella sua scarna motivazione, il Tribunale di Vasto prende le mosse dalla valutazione di quella che definisce eccezione di decadenza e tardività dell’azione revocatoria L. Fall., ex art. 66, eccezione che sarebbe fondata sulla L. Fall., art. 69 bis. Tale valutazione, una volta richiamati due elementi cronologici – la stipulazione della compravendita in data (OMISSIS), la dichiarazione del fallimento in data 25 luglio 2008 -, si concretizza nell’immediato asserto che “all’epoca di introduzione del presente giudizio, coincidente con la notifica dell’atto di citazione in data 14.5.12, era ampiamente decorso il termine comminato dalla L. Fall., art. 69 bis per l’esercizio dell’azione, ovverosia tre anni dalla dichiarazione di fallimento”, giacchè “il chiaro tenore letterale della norma…non ammette interpretazioni alternative: l’azione revocatoria ordinaria, esercitata L. Fall., ex art. 66, facente parte della sezione citata, è soggetta al termine suindicato”, che sarebbe peraltro non decadenziale bensì prescrizionale. Questa interpretazione troverebbe conforto, secondo il Tribunale, in una conforme “costante interpretazione giurisprudenziale”, di cui cita, peraltro, soltanto una sentenza di merito (Tribunale Napoli 30 aprile 2013).

Il “chiaro tenore letterale” che il Tribunale ha affermato sussistente a favore della sua interpretazione, invero, si riscontra nella L. Fall., art. 69 bis, comma 1, ma – tenuto conto anche della ineludibile incidenza sulla questione della L. Fall., art. 66, comma 1 – in realtà si orienta nel senso opposto, che, come si vedrà, viene corroborato anche da una lettura che non si attesta al livello della letteralità, ma giunge a tenere in conto la funzione che l’azione revocatoria ordinaria assume nel momento in cui viene dichiarato il fallimento.

3.2 la L. Fall., art. 66, rubricato – già significativamente, per la qualifica dell’azione – come “Azione revocatoria ordinaria”, al comma 1 recita: “Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”. L’immediata qualificazione di ordinarietà della revocatoria e il riferimento esplicito alle “norme del codice civile” – id est agli artt. 2901 – 2904 c.c. – come norme regolatrici dell’azione esercitabile o proseguibile dal curatore fallimentare confluiscono appunto in una letterale chiarezza, nel senso che il fatto che l’azione sia esercitata o proseguita per subentro dal curatore della procedura concorsuale per nulla la depriva della sua sostanza ordinaria, ma al contrario inequivocamente gliela mantiene: e la ratio non è difficile percepirla nell’intento del legislatore di non far venir meno, per la dichiarazione di fallimento, uno strumento di tutela che, pur presentando anche comunanze ontologiche e teleologiche con la revocatoria fallimentare, non coincide in toto con quest’ultima. Onde è del tutto logico stabilire che una situazione in cui i creditori vengono a trovarsi per la insolvenza del debitore non possa riflettersi su di loro, cui tale situazione non è minimamente imputabile, come deminutio della salvaguardia della loro posizione giuridica sostanziale: strumenti nuovi quindi si aggiungono, senza che le originarie tutele si dileguino.

L’azione revocatoria ordinaria viene allora menzionata nella L. Fall., art. 66, per rendere indiscutibile la legittimazione del curatore fallimentare non solo a subentrare nel processo già instaurato dal singolo creditore che l’ha esercitata, ma altresì a esercitarla egli stesso, quale giuridica ipostasi di tutto il ceto creditorio, sulla quale si sono convogliati tutti i diritti processuali, ovvero strumenti di tutela, antecedentemente spettanti ai creditori uti singuli.

E se questo è il significato del riferimento nella legge fallimentare all’azione revocatoria ordinaria, non può non condurre ad escludere che l’azione revocatoria ordinaria subisca alcuna modifica nella sua struttura processuale e nel sotteso diritto sostanziale diversa dall’appena evidenziata translatio della legittimazione in capo al curatore della procedura concorsuale (con correlata competenza funzionale del tribunale fallimentare) in cui si sono coagulati i diritti dei singoli, quale logica conseguenza del pregiudizio che dall’insolvenza si sprigiona in danno dell’intera massa creditoria (cfr. S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420, in motivazione). Esplicito in tale senso è proprio l’articolo 66, laddove ne ribadisce la natura ordinaria non solo nella rubrica, ma proprio nella conclusione del precetto, imponendo che l’azione sia esercitata “secondo le norme del codice civile”. Ma se è “secondo le norme del codice civile” che deve compiersi il suo esercizio, ciò logicamente esclude che la disciplina dell’azione sia dettata dalla legge fallimentare: il che trova ulteriore riscontro, come condivisibilmente si argomenta nel motivo in esame, proprio nella norma che, secondo il Tribunale, fonda il rigetto che ha pronunciato, ovvero nella L. Fall., art. 69 bis.

3.3 Questo articolo così stabilisce al primo comma, inserito nella legge fallimentare dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: “Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto”. Dunque, il suo dettato non concerne tutte le azioni revocatorie, bensì esclusivamente a quelle “disciplinate”, ovvero compiutamente regolate, nella sezione della legge fallimentare in cui la norma è situata. Una conferma indiretta in tal senso scaturisce poi dal comma 2, aggiunto dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 in sede di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83: “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64 e 65, art. 67, commi 1 e 2, e art. 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”. In tal modo il secondo comma significativamente investe, per adeguare alla regola generale del comma precedente la particolarità di un fallimento preceduto da una domanda di concordato preventivo, le azioni di stampo revocatorio disciplinate nella sezione in cui si trova appunto l’art. 69 bis (l’art. 64, relativo agli atti a titolo gratuito, inefficaci nei confronti dei creditori se compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione del fallimento; l’art. 65, riguardante l’inefficacia dei pagamenti di crediti nei due anni antecedenti al fallimento se la loro scadenza si colloca il giorno del fallimento o posteriormente; l’art. 67, concernente l’azione revocatoria fallimentare per atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie; l’art. 69, riguardante gli atti di cui all’art. 67 compiuti tra coniugi, di cui regola specificamente la revocatoria fallimentare), così da confermare che l’applicazione dei termini indicati nell’art. 69 bis, comma 1 bis concerne esclusivamente quegli strumenti di recupero creditorio di cui è imprescindibile presupposto la dichiarazione di fallimento.

All’introduzione della L. Fall., art. 69 bis, d’altronde, non può attribuirsi un effetto contrastante con il principio conservativo che costituisce basilare canone ermeneutico quale logico punto di partenza della percezione del significato degli atti normativi e negoziali, anche se, nel caso di specie, la soppressione del significato non investirebbe direttamente la nuova norma introdotta, bensì, indirettamente, una norma preesistente. Ovvero l’art. 69 bis non può essere inteso, per logica prima ancora che per letteralità, come norma implicitamente abrogativa dell’art. 66, che trascini nella disciplina della revocatoria fallimentare la revocatoria ordinaria, la cui autonomia nella galassia fallimentare è sempre stata riconosciuta con costante uniformità dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte sia prima che dopo la novella del 2006, vista la sua evidente ratio di preservazione ai creditori di uno strumento di tutela che non vi è alcun motivo, in termini di ragionevolezza giuridica, di sopprimere in conseguenza di un fatto – l’insolvenza del debitore – che già oggettivamente può pervenire, sul piano sostanziale, a ledere l’integrità del soddisfacimento dei crediti ma che appunto, non essendo affatto imputabile ai creditori, non può ridurne, come già più sopra si accennava, pure il repertorio processuale strumentalmente diretto al recupero sostanziale.

3.4 La giurisprudenza di legittimità, invero, ha da sempre affermato che la dichiarazione del fallimento non compromette la tutela offerta dall’art. 2901 c.c., individuando anzi nell’azione revocatoria ordinaria una fonte analogica per la disciplina dell’azione revocatoria fallimentare prima dell’intervento specifico del legislatore di cui qui si tratta, per l’intersezione teleologica di tali strumenti di contrasto (pur strutturalmente distinti:cfr. p. es. Cass. sez. 1, 15 maggio 1997 n. 4296) con gli atti pregiudizievoli del debitore e di conseguente recupero delle porzioni di garanzia patrimoniale compromesse (cfr. S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420, in motivazione).

In primis, pertanto, si è costantemente riconosciuto che l’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore L. Fall., ex art. 66, comma 1, viene a identificarsi proprio con l’azione revocatoria prevista e disciplinata nel codice civile (artt. 2901 c.c. e ss.) che prima della dichiarazione di fallimento i singoli creditori avrebbero potuto esercitare avverso gli atti pregiudizievoli del debitore: l’effetto della dichiarazione del fallimento si circoscrive pertanto esclusivamente a tre profili, insiti nella natura della procedura concorsuale, ovvero nella sostituzione del curatore ai creditori quanto alla legittimazione a proporre l’azione (anche come subentro nell’azione già avviata: v. per tutte S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420), nell’attribuzione della competenza al tribunale fallimentare – espressamente statuita, come manifestazione del principio generale della vis attractiva, dalla L. Fall., art. 66, comma 2 – e nell’estensione a tutti i creditori del vantaggio che l’accoglimento della domanda apporta; e al contrario, mai alcuna incidenza si è ravvisata della dichiarazione di fallimento sul confine temporale della proponibilità dell’azione, trattandosi di azione preesistente alla dichiarazione stessa, ovvero non discendente dal fallimento come un suo effetto (la massima di Cass. sez. 1, 5 dicembre 2003 n. 18607 così ben sintetizza: “L’azione revocatoria ordinaria prevista dalla L. Fall., art. 66, si identifica con l’azione che i creditori, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, possono esercitare ai sensi degli artt. 2901 c.c. e segg., in riferimento agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore in pregiudizio delle loro ragioni; pertanto la prescrizione di questa azione decorre dalla data dell’atto impugnato, trattandosi di azione che preesisteva al fallimento e che resta disciplinata, quanto ai presupposti, dalle norme del codice civile, rilevando l’apertura della procedura concorsuale al fine dell’attribuzione della sua cognizione al Tribunale fallimentare, dell’estensione dei suoi effetti a vantaggio di tutti i creditori ammessi al passivo e dell’attribuzione al curatore della esclusiva legittimazione a proporla, ovvero a proseguirla, restando quindi escluso che la dichiarazione di fallimento identifichi il giorno dal quale il diritto può essere fatto valere, che segna invece il “dies a quo” della prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare, in quanto quest’ultima azione può essere esercitata soltanto in virtù ed a seguito dell’apertura della procedura concorsuale”; in questo senso, tra gli arresti massimati, siano già pronunciate Cass. sez. 1, 25 settembre 1978 n. 4279 e Cass. sez. 1, 16 marzo 1977 n. 1041; sulla stessa linea poi hanno ribadito l’assoggettamento dell’azione revocatoria ordinaria alla disciplina del codice civile pure nel caso in cui viene esercitata dal curatore del fallimento Cass. sez. 1, 10 febbraio 2006 n. 2977 e Cass. sez. 1, 28 agosto 2004 n. 17214; e cfr. S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420, che, in motivazione, tirando le fila di un’interpretazione consolidata, osserva che “pur potendosi ammettere…che l’inserimento dell’azione revocatoria ordinaria nell’ambito della procedura concorsuale richiede degli adattamenti…essa resta, anche in tale evenienza, la medesima prevista dal codice civile”, come chiaramente indica la L. Fall., art. 66, comma 1).

In secondo luogo, come già si accennava, prima dell’introduzione dell’art. 69 bis la riconosciuta persistenza nella pienezza della sua disciplina codicistica dell’azione revocatoria ordinaria anche dopo la dichiarazione del fallimento si è riflessa, nell’elaborazione giurisprudenziale, nell’integrazione della disciplina dell’azione revocatoria fallimentare: ovvero si è verificato un fenomeno ermeneutico di individuazione del diritto vivente significativamente in senso opposto a un’ipotesi di perdita di autonomia della disciplina dell’azione revocatoria ordinaria rispetto alla L. Fall., che pure a quell’epoca già includeva la terza sezione del capo terzo del secondo titolo, rubricata “Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori” e disciplinante istituti revocatori, invocata come si è visto dall’art. 69 bis, comma 1, ora vigente. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha invero individuato quale fonte analogica per l’azione revocatoria fallimentare (difettando all’epoca “una regolamentazione esplicita della prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare”: così già giustificava questa scelta ermeneutica Cass. sez. 1, 10 agosto 1961 n. 1953) la disciplina codicistica dell’azione revocatoria ordinaria proprio in termini di sussistenza temporale dello strumento recuperatorio, ovvero di prescrizione, pur identificando uno specifico dies a quo trattandosi di un effetto fallimentare (v. p. es. – sulla linea delle più risalenti Cass. sez. 1, 25 giugno 1980 n. 3983, Cass. sez. 1, 30 agosto 1993 n. 9197, Cass. sez. 1, 6 novembre 1993 n. 11013, Cass. sez. 1, 9 maggio 1996 n. 4347 e Cass. sez. 1, 15 maggio 1997 n. 4296, già citata – Cass. sez. 1, 29 agosto 1997 n. 8173, per cui la revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67 maturava prescrizione quinquennale “in applicazione analogica della norma in tema di durata della prescrizione di cui all’art. 2903 c.c., con decorrenza tuttavia dalla data di apertura del fallimento in applicazione del principio generale fissato dall’art. 2935 c.c.” onde la prescrizione non corre prima che il diritto possa farsi valere, “prevalendo tale principio sulla disposizione speciale” di cui all’art. 2903 c.c. riguardante la decorrenza del termine nella revocatoria ordinaria; conforme posizione assumeva Cass. sez. 1, 5 novembre 1999 n. 12317, che evidenziava come la decorrenza specifica del pur temporalmente identico termine prescrizionale quinquennale dalla dichiarazione del fallimento trovasse giustificazione nel fatto che “prima di tale dichiarazione non solo non è configurabile la proponibilità dell’azione revocatoria, ma nemmeno esiste il soggetto legittimato al suo esercizio”; e v. pure Cass. sez. 1, 22 dicembre 2000 n. 16152).

Anche successivamente alla novellazione introduttiva della L. Fall., art. 69 bis, venuti meno ovviamente i presupposti dell’applicazione analogica dell’art. 2903 c.c., la giurisprudenza di questa Suprema Corte non ha mai posto in discussione il tradizionale riconoscimento della permanenza della natura codicistica dell’azione L. Fall., ex art. 66: il dettato inequivoco (come rimarca, in motivazione, la già citata S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420) della L. Fall., art. 66, comma 1, osta nettamente a ravvisare nell’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore del fallimento una diramazione degli effetti di questo nella sua integrità, così da sussumerla nella disciplina specifica che tali effetti tratta, ovvero nella terza sezione del capo terzo del secondo titolo della L. Fall. (tra i più recenti arresti massimati cfr. Cass. sez. 1, 15 gennaio 2016 n. 614, per un’ipotesi di subentro nel curatore nell’azione già avviata da un singolo creditore prima del fallimento, e Cass. sez. 3, 20 marzo 2015 n. 5586 – quest’ultima, seppure ancora in un’ipotesi di subentro, dà espressamente per certa l’applicazione della prescrizione di cui all’art. 2903 c.c., in piena conformità con la precedente Cass. sez. 1, 28 maggio 2009 n. 12513 -).

3.5 D’altronde, intendere l’art. 66, comma 1 nel senso che sia ora “condizionato” e governato nella sua significanza dall’art. 69 bis, comma 1, entra – come già sopra si è accennato – in indubbio conflitto con il basilare canone ermeneutico della conservazione, poichè priva di ogni effettiva incidenza il rinvio che l’art. 66, comma 1, espressamente opera alle “norme del codice civile” quali norme regolatrici della domanda. Ma vi è di più. A ben guardare, la conseguenza di questo sradicamento dell’azione dalla sua originaria natura codicistica si traduce in una criticità di reale spessore quanto meno sotto il profilo della ragionevolezza quale valore costituzionale.

Invero, nel caso in cui non sia stato dichiarato il fallimento e quindi l’azione revocatoria sia stata esercitata da privati, ovvero da singoli creditori, l’azione non patisce alcun termine decadenziale (tale è, in effetti – come si evince già dalla stessa rubrica dell’art. 69 bis -, il termine triennale imposto dal primo comma dell’art. 69 bis) e quindi gli interessati possono avvalersene nei cinque anni successivi all’atto pregiudizievole senza che nessun evento frattanto verificatosi ne comprima la tutela. Qualora invece l’azione sia esercitata da un pubblico ufficiale quale il curatore di un fallimento, che – anche per ineludibili pubblici interessi di sanità economica – tutela l’intera massa dei creditori, se si seguisse la lettura del Tribunale sussisterebbe la decadenza triennale, la dichiarazione di fallimento convertendosi quindi in un irragionevole indebolimento della tutela pur prediando questa interessi di una valenza indubbiamente superiore rispetto all’interesse, per di più puramente privato, tutelato da un’azione promossa da un singolo creditore in assenza di fallimento. Nè potrebbe individuarsi nell’asservimento a questo termine decadenziale di tre anni la tutela di un controbilanciante valore di celerità della procedura concorsuale, poichè esso non raggiungerebbe, nel caso di specie, una pregnanza sufficiente a sradicare l’irragionevolezza del trattamento deteriore dell’intero ceto creditorio rispetto al trattamento concesso al singolo creditore. E si consideri, altresì, che ogni creditore, a seguito della dichiarazione di fallimento, è obbligato ad affidarsi alle attività del curatore fallimentare anche per un’azione che egli stesso avrebbe potuto altrimenti esercitare, onde è da prevenire, pur sempre entro limiti temporalmente adeguati alla certezza e alla stabilizzazione (gli ineludibili limiti prescrizionali), che un’eventuale inerzia del curatore si concretizzi nell’ablazione di un diritto che per legge il creditore ha trasmesso e che, per di più, se non è esercitato e il fallimento si chiude con il conseguente ritorno in bonis del debitore, qualora non sia maturato il termine quinquennale di prescrizione è ben giusto che ritorni, ai sensi della L. Fall., art. 120, comma 3, in capo al singolo creditore – non trattandosi infatti di un diritto derivante dal fallimento, di cui invece lo stesso art. 120, comma 2 impone la definitiva consumazione – senza che il fallimento l’abbia “bruciato” per essere intercorsi tre anni dalla sua dichiarazione.

La realtà è che la logica sistemica del diritto comporta l’incidenza della dichiarazione del fallimento solo su quelli che sono effetti del fallimento stesso (come, si è già osservato, esplicita la rubrica della terza sezione del capo terzo del secondo titolo della legge fallimentare), ma non può condurre – più sopra lo si è già rimarcato – ad una deminutio della tutela dei creditori laddove questa non discende ineludibilmente dall’insolvenza. E una siffatta logica sistemica è stata rispettata dal legislatore proprio con l’espressa circoscrizione, nell’art. 69 bis, comma 1 – indirettamente confermata dagli istituti richiamati nel comma successivo -, dell’ambito di applicazione dei termini ivi previsti alle “azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione”.

La sentenza impugnata, in conclusione, ha erroneamente applicato nella fattispecie la L. Fall., art. 69 bis, comma 1, che al caso in esame non attiene, poichè l’azione esercitata dal curatore fallimentare è una azione revocatoria ordinaria, governata, ai sensi dell’art. 66, comma 1, dalle norme del codice civile. Irrilevante pertanto è il fatto che il fallimento sia stato dichiarato più di tre anni prima (il 25 luglio 2008) della notifica dell’atto di citazione (avvenuta il 14 maggio 2012), rilevando soltanto la mancata maturazione del termine prescrizionale ex art. 2903 c.c. (l’atto di vendita di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia fu stipulato il (OMISSIS)). Da ciò consegue l’accoglimento del ricorso per quanto concerne il primo motivo, che assorbe il secondo subordinato; la sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio, anche per le spese del presente grado, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione rispetto a quella con cui fu pronunciato il provvedimento che dichiarò inammissibile l’appello avverso la sentenza cassata in questa sede.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese del presente grado, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA