Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 868 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 17/01/2020), n.868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5388-2018 proposto da:

S.I., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREA LUZI

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 126/2018, depositato il

6.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.11.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.I., cittadino nigeriano, propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso da lui presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego della sua richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, o, in subordine, di protezione umanitaria;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. il ricorrente denuncia: con il primo motivo, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e b) ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 lamentando che il Tribunale abbia omesso di valutare “la situazione che riguarda la Nigeria, ed in particolare l’Edo State”, da cui afferma di provenire;

1.2. con il secondo motivo violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 per aver il tribunale omesso di valutare “la fondatezza del (suo) timore di subire persecuzioni o… (il)… rischio oggettivo di subire gravi danni qualora facesse rientro nel Paese di origine”;

1.3. con il terzo motivo violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 lamentando l’errata applicazione della normativa in materia di onere della prova circa l’accertamento dei fatti rilevanti per l’accoglimento della richiesta di protezione internazionale;

1.4. con il quarto motivo violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 250 del 2001, art. 19, comma 8 lamentando che il Tribunale non abbia adempiuto al “dovere di cooperazione istruttoria”, come desumibile dalle suddette disposizioni;

1.5. con il quinto motivo violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 15 delle Direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE, per aver il Tribunale omesso di valutare la situazione di violenza diffusa ed indiscriminata del suo paese di origine;

1.6. le doglianze, da esaminare congiuntamente perchè attinenti tutte alla medesima questione, non meritano accoglimento;

1.7. va in primo luogo rilevato che, con accertamento non censurato, il tribunale ha escluso la credibilità del racconto del richiedente, con ciò enunciando una ratio decidendi di per sè sufficiente al rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria sotto i profili di cui alle lettere a) e b);

1.8 per il resto, pur accedendo alla tesi secondo cui il giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente asilo non preclude la valutazione da parte del Giudice – da effettuarsi, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente – delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di danno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) o di una situazione di “vulnerabilità”, presupposto del riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, è sufficiente osservare: a) che il tribunale ha situato l’area di provenienza di S.I. nello stato del Lagos, nella Nigeria meridionale (cfr. pag. 3 decreto impugnato) e che neppure questo accertamento è stato specificamente censurato dal ricorrente, il quale assume in via meramente assertiva di provenire invece dall’Edo State; b) che il giudice ha motivato le ragioni del rigetto delle domande di protezione sussidiaria lett. c) e di protezione umanitaria affermando, per un verso, che la Nigeria è uno Stato molto grande, costituito da ben trentasei stati confederati, caratterizzati da diverse forme di governo ed etnie, con lingue e religioni diverse, e per l’altro, che la zona di provenienza di S. è la più sicura del paese; c) che tale ultima affermazione si basa sul contenuto, ampiamente riportato nel decreto, di diverse fonti di informazione internazionale sulla situazione della Nigeria (UNCHR, report EASO, sito “viaggiare sicuri” della Farnesina) e che pertanto nel ricorso si lamenta del tutto infondatamente che il tribunale abbia omesso di attivare i i propri poteri di integrazione istruttoria; d) che, al fine di contrastare l’accertamento in questione il ricorrente non poteva limitarsi a dedurre, in via generica, che tutto il territorio della Nigeria è caratterizzato da violenza armata indiscriminata, ma avrebbe dovuto indicare, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il fatto decisivo omesso, oggetto di contraddittorio, che, ove valutato, avrebbe condotto all’accoglimento della domanda;

2. il ricorso va, in conclusione, integralmente respinto;

3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata;

4. deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, statuizione che la Corte è tenuta ad emettere in base al solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia (di inammissibilità, improcedibilità o rigetto del ricorso, principale o incidentale), senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte, come l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. n. 9660/2019: SU n. 23535/2019 in motiv.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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