Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 868 del 16/01/2018

Cassazione civile, sez. II, 16/01/2018, (ud. 11/05/2017, dep.16/01/2018),  n. 868

Fatto

FATTO E DIRITTO

PREMESSO CHE:

1. V.M. proponeva domanda ex 702-bis chiedendo al Tribunale di Grosseto di accertare la vana decorrenza del termine assegnato a C.D. per provvedere al saldo del prezzo della compravendita di un bene immobile, perfezionata ai sensi dell’art. 2932 c.c., con la sentenza n. 1108/2004 del medesimo Tribunale, e di conseguenza dichiarare risolto il contratto e condannare il convenuto a restituire il bene e a risarcire il danno. Il convenuto è stato dichiarato contumace e le domande sono state accolte.

2. C.D. appellava l’ordinanza, tra l’altro lamentando che erroneamente non era stata dichiarata la nullità della notificazione del ricorso di primo grado per essere avvenuta, secondo le modalità dettate dall’art. 140 c.p.c., presso la residenza anagrafica e non presso quella effettiva e chiedendo che sul punto fossero sentiti svariati testimoni. La Corte d’appello di Firenze ha rigettato, con sentenza depositata il 28 agosto 2013, l’appello, in particolare ritenendo che il luogo della notificazione si identificava con la residenza anagrafica ove è pacifico che erano presenti segni di stabile collegamento con il destinatario della stessa e che i due capitoli di prova testimoniale dedotti erano il primo irrilevante e il secondo generico.

3. Propone ricorso in cassazione C.D..

V.M. resiste con controricorso. A margine dell’atto è stata conferita procura speciale all’avv. Fiori; in data 9 marzo 2016 è stato depositato un atto denominato “controricorso”, con cui si sono confermate “le già precisate conclusioni”, in calce al quale è stata allegata la procura all’avv. Pighi, “in sostituzione del precedente difensore che ha rinunciato al mandato”; in data 9 maggio 2017 è stata depositata una comparsa con la quale, “revocando ogni precedente nomina difensionale”, V. ha nominato quale difensore l’avv. Gianelli.

CONSIDERATO CHE:

1. In via preliminare va dichiarata la ritualità delle nomine dei due nuovi difensori da parte del controricorrente, essendo queste state poste in essere con procura conferita con comparsa. Al presente giudizio si applica la norma, inserita nell’art. 83 c.p.c., dalla L. n. 69 del 2009, che consente il rilascio della procura anche al margine di atti diversi da quelli sopra indicati, in quanto essa trova applicazione in relazione ai giudizi instaurati dopo la data della entrata in vigore della legge, avvenuta il 4 luglio 2009 (e il presente processo è iniziato il 28 luglio 2009).

2. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 140 e 115 c.p.c., artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 8, nullità della sentenza e del procedimento”. La notificazione dell’atto di citazione di primo grado sarebbe “nulla o meglio inesistente” perchè l’avviso di ricevimento di cui all’art. 140 “non risulta depositato in tempo anteriore alla dichiarata contumacia (..), atteso che di tale deposito non vi è menzione alcuna nel verbale d’udienza” (se è vero poi – riconosce il ricorrente – che l’avviso è stato prodotto in secondo grado, “tale deposito nulla vale”); nullità che deriverebbe in ogni caso dalla mancata attestazione da parte del postino della causa della mancata consegna dell’avviso di deposito (notificato dall’ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale).

La censura è inammissibile. Si tratta – come sottolinea il controricorrente – di questioni nuove che non sono state oggetto di motivo di appello (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato) e non possono quindi essere proposte in questa sede.

La notificazione sarebbe poi nulla perchè non vi è menzione – nella relata di notificazione dell’ufficiale giudiziario ove risulta soltanto il mancato reperimento all’indirizzo di residenza del destinatario e di persone di famiglia o addette alla casa – di “alcuna attività di ricerca da lui eseguita nè della presenza di alcun elemento da lui percepito e valutato che lo abbia indotto a ritenere che il destinatario abitasse ancora a quell’indirizzo”.

La censura non può essere accolta. La Corte d’appello ha tenuto conto (p. 5 del provvedimento) dell’orientamento di questa Corte per il quale il ricorso alle forme di notificazione di cui all’art. 140 c.p.c., presuppone che il luogo di residenza sia stato esattamente individuato – così che ove emergano elementi idonei a ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario l’ufficiale giudiziario è tenuto a effettuare ricerche (cfr. Cass. 13183/2004 menzionata dalla Corte d’appello) – e ha concluso che, nel caso di specie, è pacifico che il luogo della notificazione si identificava con la residenza anagrafica e che è altrettanto pacifico (il ricorrente, d’altro canto, non sostiene di aver contestato il fatto, limitandosi a dire che è stato solo asserito da controparte) che “in detto luogo erano presenti dei segni di stabile collegamento con il destinatario della notifica” (il nominativo sul campanello) così che “l’applicazione del parametro dell’ordinaria diligenza permetteva di arrestarsi alla coincidenza tra residenza anagrafica e apparenza di quella effettiva”.

b) Il secondo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 244 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”.

La Corte d’appello ha ritenuto che i due capitoli di prova – “vero che C.D. dal giugno 2007 risiede stabilmente in Piombino” e “vero che la circostanza dell’effettiva residenza di C.D. in Piombino sin dal giugno 2007 era nota a V.M. e allo stesso avvocato Claudio Fiori” – fossero il primo irrilevante e il secondo, come eccepito da controparte “inammissibilmente generico, in particolare non permettendo, in assenza di ogni riferimento cronologico e spaziale sull’asserita conoscenza della effettiva residenza, una prova contraria”. In tal modo la Corte, secondo il ricorrente, avrebbe da un lato omesso di esaminare un fatto (la conoscibilità da parte del notificante dell’effettiva residenza del convenuto) e dall’altro lato violato l’art. 244 c.p.c..

Entrambi i profili non possono essere accolti. Il primo perchè il ricorrente censura la decisione di irrilevanza perchè la ritiene contraddittoria con l’orientamento richiamato dalla Corte che qualifica nulla la notificazione ex art. 140 c.p.c., ove il notificante conosca, ovvero avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza, l’effettiva residenza e finisce quindi per denunciare un vizio della motivazione (censura inammissibile, stante la formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie). Il secondo perchè la Corte d’appello nel qualificare inammissibile perchè generico il secondo capitolo di prova non ha violato l’art. 244 c.p.c., ma ha seguito l’orientamento di questa Corte secondo cui “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa” (così, da ultimo, Cass. 1808/2015).

3. Il ricorso va pertanto rigettato; le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2018

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