Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 868 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. II, 14/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 14/01/2011), n.868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

EDILGUIDA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Cigliano Francesco, elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni, n. 132;

– ricorrente –

contro

GRUPPO BASSO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dagli Avv. Lillo Antonella e Galoppi

Giovanni, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, via Gregoriana, n. 56;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

GRUPPO BASSO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dagli Avv. Antonella Lillo e Giovanni

Galoppi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, via Gregoriana, n. 56;

– ricorrente incidentale –

contro

EDILGUIDA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Francesco Cigliano, elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni, n. 132;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2739 in data

16 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti gli Avv. Francesco Cigliano e Simona Torrini, quest’ultima

per delega dell’Avv. Giovanni Galoppi;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Pratis Pierfelice, che ha concluso: “chiedo la

riunione”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Edilguida s.r.l., con atto notificato il 1 dicembre 2009, ha proposto ricorso (inscritto al NRG 27115 del 2009), sulla base di due motivi, avverso la sentenza definitiva della Corte dr appello di Milano n. 2739, depositata il 16 ottobre 2008, che, in parziale accoglimento dell’appello incidentale esperito dalla Gruppo Basso s.p.a., ha condannato la Edilguida al risarcimento del danno patito dalla Gruppo Basso e relativo alle spese per l’ottenimento della concessione edilizia, liquidato in complessivi Euro 28.162,39, oltre interessi di legge dal 3 ottobre del 1996 sino all’integrale soddisfo;

che l’intimata Gruppo Basso s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale;

che la Edilguida s.r.l. ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale della Gruppo Basso s.p.a.;

che la causa è stato avviata alla decisione in camera di consiglio, sulla base di relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. in data 2 agosto 2010 redatta dal consigliere relatore, con la quale è stata rilevata l’inammissibilità dei motivi del ricorso principale, in quanto privi del quesito di diritto.

Letta. la memoria depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio dalla ricorrente in via principale.

Considerato che il ricorso principale ed il ricorso incidentale, inscritti al NRG 27115 del 2009, hanno ad oggetto, entrambi, la stessa sentenza definitiva n. 2739 emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 16 ottobre 2008 e vanno pertanto riuniti;

che risulta dagli atti che la Edilguida s.r.l. ha altresì impugnato dinanzi a questa Corte di cassazione la sentenza non definitiva n. 1136 emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 11 maggio 2006 nell’ambito dello stesso procedimento tra le medesime parti, e che altra impugnazione è stata proposta, in via incidentale, dalla Gruppo Basso s.p.a.;

che le impugnazioni avverso la sentenza non definitiva, inscritte al NRG 18909 del 2007 e al NRG 23884 del 2007, sono tuttora pendenti dinanzi alla 2^ Sezione civile;

che – per costante giurisprudenza (Cass., Sez. 1^, 10 luglio 2001, n. 9377; Cass., Sez. 3^, 1 aprile 2004, n. 6391) – i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello, previsto dall’art. 335 cod. proc. civ., della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza;

che, pertanto, i riuniti ricorsi, principale ed incidentale, contro la sentenza definitiva devono essere trasmessi al Presidente della II Sezione civile per la riunione alle impugnazioni proposte contro la sentenza non definitiva;

che va di conseguenza disposto il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti il ricorso principale e quello incidentale, rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la trasmissione degli atti al Presidente titolare della 2^ Sezione civile per il provvedimento di riunione con il ricorso principale inscritto al NRG 18909 del 2007 e con il ricorso incidentale inscritto al NRG 23884 del 2007.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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