Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8679 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 29/03/2021), n.8679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30453/2019 R.G., proposto da:

P.A.C., rappresentata e difesa dall’Avv Roberta

Panuccio, con studio in Reggio Calabria, e dall’Avv. Alberto

Panuccio, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta

procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria il 28 settembre

2018 n. 2989/07/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 21 gennaio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.A.C. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria il 28 settembre 2018 n. 2989/07/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per IRPEF ed ILOR relative all’anno 1991, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria il 20 febbraio 2000 n. 20/02/2000, con compensazione delle spese giudiziali. All’esito del rinvio disposto con sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 24 novembre 2009 n. 24521, dopo la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria l’1 febbraio 2006 n. 75/17/2005, la decisione di prime cure è stata riformata sul presupposto della regolare notifica della cartella di pagamento nel termine prorogato dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 1993, n. 75. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, e art. 22, commi 1 e 2, nonchè dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello per la mancata prova della notifica del ricorso in riassunzione del procedimento in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Invero, in tema di contenzioso tributario, in caso di riassunzione del processo in sede di rinvio dinanzi al giudice tributario, non trova applicazione il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, (applicabile ratione temporis nel testo novellato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 7, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 248), nella parte in cui prevede che, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, in quanto privo di apprezzabile funzione processuale, atteso che la possibilità che la segreteria del giudice di primo grado attesti erroneamente il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado è esclusa dalla intervenuta comunicazione della proposizione dell’appello (in termini: Cass., Sez. 6-5, 20 ottobre 2014, n. 22135). D’altra parte, secondo il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 63, comma 2, l’inammissibilità del ricorso per riassunzione in sede di rinvio non determinerebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì l’estinzione dell’intero giudizio. L’onere di depositare copia del ricorso per riassunzione in sede di rinvio presso il giudice di primo grado, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, risulterebbe, dunque, privo di qualunque apprezzabile funzione processuale; con la conseguenza che l’ermeneusi che ritenga applicabile al giudizio di rinvio la prescrizione contenuta nell’ultima parte del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, imporrebbe un inutile formalismo e risulterebbe in contrasto

con l’indirizzo di questa Corte secondo il quale le disposizioni che a pena di inammissibilità impongono adempimenti processuali alle parti devono essere interpretate in senso restrittivo, e cioè riservando loro un limitato campo di operatività, comprensivo cioè di quei soli casi nei quali il rigore estremo dell’inammissibilità (vera e propria extrema ratio) è davvero giustificato, in tal modo tenendo presente l’insegnamento fornito dalla corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità (Cass., Sez. 5, 22 marzo 2006, n. 6391; Cass., Sez. 6-5, 20 ottobre 2014, n. 22135).

1.2 Ad ogni buon conto, l’amministrazione finanziaria ha documentato di aver ritualmente notificato il ricorso in riassunzione alla contribuente (il plico risulta essere stato ritirato presso l’ufficio postale da persona delegata dalla destinataria), la quale non si era costituita nel giudizio di appello.

2. Pertanto, valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura complessiva di Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

 

 

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