Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8679 del 12/04/2010
Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 12/04/2010), n.8679
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.T., elettivamente domiciliato in Roma, via Donizetti
20, presso l’avv. Anna Mandorlo, rappresentato e difeso dagli
avvocati Centola Angelo e Roberto Centola per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, cron. n. 183, del
10 gennaio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27 gennaio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto
procuratore generale, dott. GOLIA Aurelio che nulla ha osservato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La corte:
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori del ricorrente:
“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;
ritenuto che:
1. C.T. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 10 gennaio 2007, con il quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato improponibile il ricorso proposto dal ricorrente nei confronti del Ministero della Giustizia per il pagamento di una somma a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un procedura fallimentare, sul presupposto che il ricorrente medesimo non aveva provato il rispetto della condizione di proponibilità del ricorso di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 in particolare omettendo di precisare se, alla data di presentazione del ricorso il fallimento era chiuso o ancora pendente;
1.1. il Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva;
Osserva:
2. con i due motivi il ricorrente deduce la nullità del decreto per omessa esposizione dei fatti di causa (primo motivo) e la tempestività del ricorso, depositato il 23 settembre 2005, quando non era ancora decorso il termine decadenziale di sei mesi dalla definizione del procedimento, atteso che il deposito del progetto finale di liquidazione, che comunque non determina la chiusura della procedura fallimentare, era stato comunicato il 5 luglio 2005 (secondo motivo);
3. esaminati congiuntamente i due motivi, in quanto strettamente connessi, il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto alla data di presentazione del ricorso per equa riparazione (23 settembre 2005) non era comunque decorso il termine decadenziale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 tenuto conto che il deposito del progetto finale di liquidazione è stato comunicato il 5 luglio 2005, restando assorbite le ulteriori censure;
4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida il rilievo formulato al punto 3., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;
rilevato altresì che le osservazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso e che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Roma in diversa composizione e che riesaminerà la domanda di equa riparazione, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010