Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8678 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 29/03/2021), n.8678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38497-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4777/02/2019 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il

30/05/2019;

 

Fatto

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21/01/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di S.N. per maggiori redditi di partecipazione conseguiti negli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013 nella qualità di socio della NIK e MATH s.r.l. a ristretta base societaria, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che (‘”ampia documentazione prodotta dall’appellante” era idonea a vincere la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili in nero conseguiti da una società a ristretta base sociale, come quella cui partecipava il contribuente.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo, cui non replica l’intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotto, quale error in procedendo, la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Il vizio denunciato ricorre quando il giudice, in violazione dell’onere motivazionale della sentenza che impone di esporre concisamente i motivi della decisione, omette di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione, chiarendo le prove utilizzate per addivenire alla propria decisione, così impedendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; tale difetto si ravvisa anche nei casi in cui la motivazione risulta “meramente apparente”, poichè benchè graficamente esistente non rende percepibile il fondamento della decisione dal momento che dietro la parvenza di giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta è tale da non consentire di comprendere le ragioni, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito (cfr., ex multis, Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, Cass. n. 20414 del 2018 e Cass. n. 13977 del 2019).

4. Orbene, nella specie la Commissione di appello ha affermato che quella di distribuzione ai soci degli utili in nero conseguiti da una società a ristretta base societaria è una presunzione semplice che non è corretto parametrare “ad un monastico elemento contrario, segnatamente quando, come nella specie, è dal coacervo di plurimi elementi significativi che la medesima è stata ritenuta vinta” e che non poteva escludersi valore di prova, come erroneamente aveva fatto il giudice di primo grado, “alla ampia documentazione prodotta dall’appellante”, idonea a superare quella presunzione.

5. E’ quindi evidente, dal contenuto della motivazione sopra riportata, che la Commissione d’appello ha omesso di esplicitare in sentenza la valenza probatoria della documentazione prodotta dal contribuente, a detta della CTR idonea a vincere la presunzione di distribuzione ai soci degli utili in nero conseguiti da una società a ristretta base societaria.

6. Quello in esame è, pertanto, un tipico esempio di abdicazione all’obbligo imposto al Giudice di rappresentare compiutamente gli elementi di fatto e le ragioni sui quali si è formato il proprio convincimento. Se, infatti, non appare dubbio che spetti in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni -, tale attività di giudizio deve, tuttavia, trovare supporto in argomenti la cui esternazione, nell’apparato motivazionale che sorregge il decisum, indispensabile ai fini del controllo giurisdizionale, deve rispondere ai canoni di coerenza logica interna al discorso, segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (anche dopo la riforma del 2012 e nei limiti individuati dalla già citata pronuncia di Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), non potendosi di contro risolvere in un’affermazione apodittica e immotivata sulle risultanze istruttorie (v. Cass. n. 21801 del 2019).

7. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

8. In estrema sintesi, il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR perchè fornisca adeguata e congrua motivazione a seguito di nuovo esame della vicenda processuale.

9. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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