Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8678 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. I, 08/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 08/05/2020), n.8678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2134/2019 proposto da:

L.F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Giuliana, 32, presso lo studio dell’avvocato Antonio Gregorace che

lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui

uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1087/2018 della Corte di appello di Ancona

depositata il 27.06.2018.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 17/01/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, l’impugnazione proposta da L.F.M. avverso l’ordinanza del locale tribunale che aveva respinto l’opposizione al diniego della competente Commissione territoriale al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

L.F.M. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso mezzo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario della (OMISSIS), che nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di essere stato costretto a fuggire la Paese di origine a causa della guerra civile trovando così rifugio nel Gambia, con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

La Corte di merito non aveva esaminato la domanda di protezione internazionale in relazione alla situazione della Sierra Leone, di cui il ricorrente era originario, ma solo con riguardo alle condizioni del Gambia, incorrendo in tal modo nel dedotto vizio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame delle dichiarazioni rese davanti alla Commissione territoriale sulle condizioni del Paese di origine e di transito.

3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione di legge in cui la Corte di merito sarebbe incorsa nel non concedere la misura della protezione sussidiaria alla quale il richiedente avrebbe avuto diritto in ragione delle condizioni socio-politiche del Paese di origine e di quello di transito e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

4. Con il quarto motivo si fa valere l’errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria anche in relazione all’art. 2 Cost..

5. I motivi proposti si prestano ad una valutazione di inammissibilità per genericità e difetto di autosufficienza.

5.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente manca di contrastare l’impugnata sentenza là dove con la stessa si qualifica l’appellante come “radicato” in Gambia, Paese le cui condizioni vengono quindi scrutinate dai giudici di appello per valutare la concedibilità della protezione internazionale ed umanitaria.

Il ricorrente non provvede a dedurre, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di aver fatto valere dinanzi alla Corte di merito l’indicata evidenza fattuale segnalando dinanzi a questa Corte di legittimità, per non incorrere nella inammissibilità da novità della dedotta questione, in quale atto siffatto incombente è stato osservato (da ultimo: Cass. n. 32804 del 13/12/2019).

5.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile per difetto di autosufficienza ed è ancora generico là dove il ricorrente richiama determinate fonti attestanti l’esistenza di situazioni di criminalità diffusa in Gambia e nel diverso Stato del Segai, riferimento che resta del tutto eccentrico rispetto alla situazione in fatto, che segnala una provenienza del richiedente dal diverso Stato della Sierra Leone.

5.3. Il terzo motivo sul mancato riconoscimento della protezione sussidiaria è generico e si risolve in una diretta lettura del merito che non si pone in termini di ragionata critica della sentenza impugnata e che è, come tale, inammissibile (Cass. SU 27/12/2019 n. 34476).

5.4. Il quarto motivo è inammissibile per genericità non provvedendo neppure ad indicare quale situazione di vulnerabilità sarebbe configurabile in capo al richiedente in ragione delle dedotte evidenze fattuali, limitandosi l’introdotto mezzo a richiamare il carattere atipico della protezione invocata, quale clausola generale finalizzata ad adeguare “la disciplina delle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell’uomo”.

6. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile ed il ricorrente va condannato a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite che restano liquidate secondo soccombenza, come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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