Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8677 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 15/04/2011), n.8677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.P., nella qualità di erede di C.A.,

elett.te dom.ta in Roma, alla via Cosseria n. 5, presso lo studio

dell’avv. Laura Tricerri, rapp.ta e difesa dall’avv. Diso Corrado,

giusta procura in atti;

– controricorrente –

nonchè

D.B., in proprio e nella qualità di erede di C.

A., elett.te dom.to in Roma, alla via Cosseria n. 5, presso lo

studio dell’avv. Laura Tricerri, rapp.ta e difesa dall’avv. Corrado

Diso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia

n. 87/1/04 dep. il 18/1/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcelle Iacobellis;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

GAMBARDELLA Vincenzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio delle Imposte di Trieste, con avviso di accertamento n. (OMISSIS), rettificava il reddito dichiarato congiuntamente da C.A. e D.B. per l’anno 1990, per maggior reddito di partecipazione nella Comauri Costruzioni Edili s.n.c., nonchè, relativamente al C., per maggior reddito di lavoro autonomo. Il maggior reddito d’impresa veniva elevato di L. 190.000.000 quale recupero a tassazione di costi indeducibili. La CTP di Trieste, adita dai contribuenti, con sentenza 582/4/1998, accoglieva il ricorso in ordine alla rettifica del reddito da partecipazione, sul rilievo che l’Ufficio non aveva considerato insieme ai maggiori ricavi anche i maggiori costi attinenti la voce contabile dei lavori in corso. La decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, veniva confermata dalla CTR del Friuli V. Giulia con la sentenza in epigrafe. Il giudice di appello, dopo aver dato atto della rinuncia all’eredità da parte di C.P., figlia del defunto C.A., “nel concordare con quanto emerso ed evidenziato nell’appellata sentenza in ordine al riconoscimento della consequenzialità temporale delle rimanenze nel lato dei componenti positivi di reddito (rimanenze finali di lavoro in corso per l’anno 1989) e necessariamente e logicamente nel lato dei componenti negativi di reddito (rimanenze iniziali di lavori in corso per l’anno 1990) in capo al reddito societario, ripreso nel corso della presente controversia con la richiamata perizia di CTU anche in relazione al reddito personale dei soci ricorrenti – riteneva pertanto e conseguentemente di dover confermare l’impugnata decisione il cui assunto in proposito risulta pienamente condivisibile. Il ricorso proposto si articola in unico motivo.

Resistono con controricorso C.P. e D.B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di C.P., quale erede di C. A., per carenza di legittimazione passiva; la C. infatti, con atto del 2/6/2000, per notar Pasqua di Trieste, ha rinunciato all’eredità. Essendo tale circostanza già evidente in grado di appello – la CTR ne da atto nella sua pronuncia – l’Agenzia delle Entrate va condannata alla rifusione, in favore della C., delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Nel merito, l’Agenzia delle Entrate assume la “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 5, 59 e 75 e dei principi generali in materia di reddito d’impresa. Motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia”. Deduce che la soc. Comauri avrebbe dovuto spesare i costi (neri) subiti nell’88 e nell’89 e conseguentemente aumentare dell’importo di essi le rimanenze finali al 31 dicembre 1988;

parimenti doveva fare per i costi (neri) subiti nel 1989. Essa invece non poteva portare in deduzione del reddito imponibile del 1990 detti costi; difatti essi non erano di competenza del 1990 bensì in parte dell’88 e in parte del 19/89. E se anche mai essa lo avesse potuto fare, essa, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 59 T.U.I.R., doveva necessariamente, anche aumentare (neutralizzando i costi, ai fini del risultato di esercizio) di un ammontare pari a detti costi il valore delle risultanze finali al 31 dicembre 1990. Non avendo aumentato di tali importi il valore delle rimanenze finali la s.a.s.

Comauri avrebbe dichiarato per l’anno di imposta 1990 un reddito inferiore a quello da dichiarare. Conclude la ricorrente “se la CTR avesse tenuto conto di quanto precede e non fosse così incorsa nei denunciati vizi, avrebbe affermato che la soc. Comauri nel 990 aveva evaso un reddito di L. 190 milioni e che detto reddito andava imputato – pro quota – ai soci, quale reddito di partecipazione non dichiarato”.

La censura di violazione di legge è inammissibile. Quanto argomentato dalla ricorrente non trova riscontro nella sentenza impugnata, laddove, come riportato in fatto, si fa riferimento solo ai componenti positivi di reddito (rimanenze finali di lavoro in corso per l’anno 1989)ed ai componenti negativi di reddito (rimanenze iniziali di lavori in corso per l’anno 1990). La ricorrente inoltre non precisa la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, nè formula specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Inammissibile è altresì la censura in ordine alla motivazione perchè priva di una precisa indicazione delle carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa la decisione ( Sentenza n. 12052 del 23/05/2007).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alla rifusione in favore di D.B. delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di C.P. e di D.P.B. delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 2.100,00, ciascuna, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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