Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8676 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 15/04/2011), n.8676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimato –

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Neri Urbani Alessia per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

GAMBARDELLA Vincenzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da B.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Livorno n. 40/1/2001 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. 3625501 per differenze Irpef e Ilor 1992 conseguenti al mancato adeguamento del B. al Contributo Diretto Lavorativo. La CTR, per quanto rileva ai fini della presente impugnazione, rigettava l’appello sul rilievo che la riscossione delle differenze avrebbe dovuto essere preceduta da una comunicazione della liquidazione.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. All’odierna udienza il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di appello, con irripetibilità delle spese del giudizio di cassazione, stante l’assenza di attività difensiva.

Nel merito l’Agenzia delle Entrate assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 384 del 1992, art. 11 bis conv. in L. n. 438 del 1992 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 laddove la CTR ha escluso l’applicabilità dell’art. 36 bis cit. alla riscossione delle maggiori imposte derivanti dal mancato adeguamento del reddito all’ammontare del contributo lavorativo diretto di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 11 bis conv. in L. n. 438 del 1992.

La censura è fondata. Ed invero il D.L. n. 384 del 1992, art. 11 bis, comma 1 art. 11 bis, comma 1, dispone che “qualora il reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all’ammontare del contributo diretto lavorativo dell’imprenditore o dell’esercente l’arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi del D.L. 2 marzo 1989. n. 69, art. 11, comma 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989. n. 154, come modificato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 6, e successive modificazioni, l’ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione”. Tali modalità sono appunto quelle previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis che non prevede un atto di accertamento, in quanto la determinazione del contributo diretto è operata sulla base di dati forniti dal contribuente (v.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7347 del 19/03/2008); e nel caso di specie effettivamente si tratta di cartella emessa sulla base di dati forniti dal contribuente secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 18 dicembre 1992.

Il ricorso dell’Agenzia deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice della CTR della Toscana che provvedere a decidere la controversia valutando il materiale probatorio acquisito in atti alla luce del seguente principio di diritto: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la liquidazione e la riscossione delle maggiori imposte dovute da soggetti esercenti attività commerciali, arti o professioni per effetto dell’applicazione del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 11-bis convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, deve aver luogo con la procedura prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis il quale non prescrive che la notifica della cartella di pagamento sia preceduta da un atto di accertamento, costituendo la cartella direttamente l’atto con cui viene legittimamente esercitata la pretesa tributaria, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione presentata dal contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dichiara irripetibili le spese del giudizio; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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