Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8676 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. I, 08/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 08/05/2020), n.8676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5817/2019 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Fermo, alla via Perpenti n.

16, presso lo studio dell’avv. A. De Luna, che lo rappresenta e

difende, per procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Procuratore Generale Corte Appello

Ancona;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1133/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

CENNI DEL FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da C.S., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di essere fuggito perchè suo fratello era stato ucciso in chiesa a mezzanotte mentre era in sua compagnia ma che avrebbe fatto in tempo a fuggire prima che i ribelli giungessero in chiesa e che non poteva tornare in Senegal perchè aveva paura di essere ucciso dai ribelli.

A sostegno della decisione di rigetto della richiesta di protezione internazionale, la Corte d’Appello ha rilevato, in via preliminare, la scarsa credibilità del ricorrente sia relativamente alla zona di provenienza, alla luce della difficoltà di capire in quale lingua dovesse tenersi l’audizione, sia per l’anno di nascita, sia per le modalità dell’uccisione del fratello del ricorrente in chiesa e della sua fuga e di conseguenza delle motivazioni che lo avrebbero indotto a lasciare il paese di provenienza. Inoltre, il riferimento alla situazione della regione di provenienza, il Casamance era generico, perchè basato su riferimenti indeterminati a situazioni generali non accompagnati da riscontri individualizzanti per consentire un collegamento con un effettivo contesto di vita. Infine, non sussistevano seri motivi di carattere umanitario.

Avverso questa pronuncia, ricorre per cassazione il cittadino straniero sulla base di cinque motivi, mentre, il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Il ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 e 8 e motivazione apparente, perchè la Corte territoriale aveva emesso un giudizio di non credibilità senza essersi attivata in un’effettiva audizione del richiedente per chiarire il contenuto delle sue dichiarazioni; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, perchè la Corte d’Appello non aveva acquisito informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica del Senegal in particolare del Casamance e per avere ritenuto insussistente la minaccia grave alla vita e all’incolumità del ricorrente in caso di rimpatrio; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, perchè la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere la necessità di monitorare la situazione all’interno del Casamance e concedere quanto meno la protezione umanitaria; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, perchè la Corte d’appello d’Ancona non aveva considerato la rilevanza della documentazione medica depositata ai fini della concessione quantomeno della protezione umanitaria, considerando la patologia dell’asma; (v) sotto un quinto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, perchè la Corte d’appello non avrebbe illustrato le ragioni del mancato riconoscimento della protezione per ragioni umanitarie, alla luce del progressivo inserimento del ricorrente nel mondo del lavoro in Italia, e del pregiudizio che subirebbe in caso di rientro nel suo paese.

Il primo motivo è infondato, in quanto, l’audizione del richiedente, specialmente sotto il vigore della normativa applicabile ratione temporis, è una scelta istruttoria discrezionale del giudicante, non deducibile, in linea di principio, in cassazione (cfr. Cass. n. 11892/16 in tema di esercizio del potere di apprezzamento delle prove).

Il secondo motivo è inammissibile, in riferimento alle ipotesi sub a) e b) del cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, atteso il giudizio di non credibilità del richiedente, mentre, è infondato in riferimento all’ipotesi sub c), avendo la Corte consultato adeguate fonti informative al fine di valutare la situazione generale del Senegal e del Casamance in particolare, quale regione di provenienza.

Il terzo, quarto e quinto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità. (Sez. 6-1, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017 (Rv. 646043-02).

Nel caso di specie, sulla base del racconto del richiedente asilo non è stata allegata alcuna condizione di vulnerabilità che possa giustificare il riconoscimento della tutela per motivi umanitari.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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