Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8675 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 22/09/2009, dep. 12/04/2010), n.8675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29770/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.B.;

– intimato –

sul ricorso 31439/2007 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FRISANI PIETRO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. R.G. 329/07 V.G. della CORTE D’APPELLO di

MILANO del 18/07/07, depositato il 23/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

OSSERVA

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha impugnato con ricorso per cassazione affidato a tre motivi il decreto della Corte d’appello di Milano, depositato il 23 luglio 2007 che, dichiarata l’ammissibilità della domanda di equa riparazione proposta da T.B. in relazione a processo avente ad oggetto riliquidazione dell’assegno di pensione in conformità al trattamento retributivo concesso ai pari grado in servizio, introdotto innanzi alla Corte dei Conti con ricorso del 1984 e definito con sentenza 18 ottobre 2005, ha liquidato in favore del predetto, per un’eccedenza di 20 anni oltre il limite di congruità di 3 anni, il danno non patrimoniale in Euro 10.000,00.

Il T. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale a sua volta articolato in unico mezzo, resistito dal ricorrente principale con controricorso.

Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione dei ricorsi osservando che:

“Il Ministero – ricorrente principale – indirizza – 1.- censura contro il computo della ragionevole durata, siccome eseguito senza tener conto dell’eccepita pretestuosità dell’azione esercitata innanzi alla Corte dei Conti in relazione a domanda palesemente e consapevolmente infondata; 2.- censura in relazione all’omessa valutazione del comportamento inerte del ricorrente, che omise di presentare istanza di trattazione anticipata, così dimostrando assenza di stress o ansia derivanti dal perdurare del giudizio, 3.- omessa motivazione per effetto dell’omessa lettura degli scritti difensivi nei quali si era eccepita siffatta inerzia.

Il T. a sua volta ha criticato il decreto in ordine alla misura del danno liquidato, deducendone palese difformità dai parametri europei.

Il ricorso principale appare m. infondato poichè il limite di congruità del processo presupposto, cui è stato correlato il computo della durata, è conforme allo standard europeo.

Le doglianze del ricorrente incidentale appaiono invece m. fondate, siccome la Corte territoriale ha liquidato il danno senza dar conto delle ragioni che l’hanno indotta ad adattare alla specie in senso riduttivo e palesemente irragionevole il parametro medio di regola applicato dalla Corte EDU”.

Il P.G. ha concluso negli stessi sensi.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta non smentita da argomenti di segno contrario.

Per l’effetto, dispostane la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il ricorso principale deve essere rigettato.

Il primo motivo è manifestamente infondato. La consapevolezza dell’infondatezza della pretesa esercitata nel processo presupposto, ovvero l’asserita scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria intrapresa, desunta dal costante orientamento contrario assunto dall’autorità amministrativa, attribuita dalla ricorrente alla parte istante ma rimasta indimostrata dall’amministrazione che era onerata in sede di merito della relativa prova, incide sulla misura dell’indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione, ma non ne esclude il postulato, rappresentato comunque dallo stress connaturato al perdurare ingiustificato oltre il limite di ragionevolezza della vicenda processuale, a meno che non dia luogo ad abuso del processo, dunque a lite temeraria (cfr. Cass. n. 21088/2005).

In ordine al secondo motivo, anch’esso manifestamente infondato, devesi ribadire l’enunciato ormai consolidato, secondo cui l’inerzia processuale della parte che chieda l’equa riparazione incide sulla sola misura dell’indennizzo. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la motivazione del decreto impugnato, seppur sintetica, è comunque puntuale nonchè esaustiva. La decisione, nel merito, resta comunque insindacabile.

Il ricorso incidentale appare invece manifestamente fondato. La Corte di merito ha apportato riduzione dei parametri elaborati in sede europea, di regola applicati in sede nazionale, non giustificabile alla luce delle ragioni esposte e dunque irragionevole, sostanzialmente disapplicandoli. In parte qua il decreto impugnato deve pertanto essere cassato e non essendo necessarie ulteriori indagini, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., determinando, in relazione all’eccesso di durata, individuato in 20 anni dal giudice di merito, l’indennizzo spettante al ricorrente in Euro 20.000,00, secondo parametro minimo ormai recepito in sede nazionale, in assenza di prova circostanziata, non allegata dalla parte istante, della sussistenza di elementi che, al di là della natura della causa avente ad oggetto pretesa di carattere patrimoniale, possano giustificare maggiorazione del canone di liquidazione, applicandolo nel senso ben più favorevole oggetto di richiesta.

Ne discende la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma anzidetta oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Le spese processuali, a carico dell’amministrazione soccombente, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, rigetta il principale ed accoglie l’incidentale.

Cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto, e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e delle spese giudiziali che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 980,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorario per la fase di merito ed in Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi per il presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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