Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8674 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 29/03/2021), n.8674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31086-2019 R.G. proposto da:

CENTRO STUDI RIUNITI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, P.P., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Giuseppe LAI, ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Luigi Luciani, n. 1,

presso lo studio legale dell’avv. Daniele Manca-Bitti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 147/05/2019 della Commissione tributaria

regionale della SARDEGNA, depositata il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 21/01/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti del CENTRO STUDI RIUNITI s.r.l., incorporante della Edimel s.r.l., per maggior reddito d’impresa conseguito nell’anno d’imposta 2005 a seguito del disconoscimento di componenti negativi di reddito e, segnatamente, del conto “Fondo rischi e onere” provenienti dall’incorporata, la CTR con la sentenza impugnata rigettava il secondo motivo di appello proposto dalla società contribuente, con cui aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 e 107 TUIR, sostenendo che “La CTP ha correttamente deciso che le spese e gli altri componenti positivi e negativi di cui nell’esercizio non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni, così facendo corretta applicazione dell’art. 109 TUIR”.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotto, quale error in procedendo, la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Il vizio denunciato ricorre quando il giudice, in violazione dell’onere motivazionale della sentenza che impone di esporre concisamente i motivi della decisione, omette di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione, chiarendo le prove utilizzate per addivenire alla propria decisione, così impedendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; tale difetto si ravvisa anche nei casi in cui la motivazione risulta “meramente apparente”, poichè benchè graficamente esistente non rende percepibile il fondamento della decisione dal momento che dietro la parvenza di giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta è tale da non consentire di comprendere le ragioni, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito (cfr., ex multis, Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, Cass. n. 20414 del 2018 e n. 13977 del 2019).

4. In tale grave forma di vizio incorre anche la sentenza che, come nel caso di specie, opera un espresso quanto immotivato rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. Al riguardo questa Corte (cfr. Cass. n. 22022 del 2017) “ha ripetutamente statuito che la motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., S.U. 14814/08 e 642/15), specificando che il giudice d’appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. sez. V, nn. 4780/16, 6326/16; Cass. S.U. n. 8053/14; conf. ex multis, Cass. sez. V, nn. 16612/15, 15664/14, 12664/12, 7477/11, 979/09, 13937/02), sicchè deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare, come nel caso di specie, che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova forniti dalle parti e dei motivi di appello proposti (ex multis Cass. sez. V, nn. 3320/16, 25623/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05, 13990/03, 3547/02)”.

5. Il caso di specie rientra esattamente nel vizio denunciato essendosi i giudici di appello limitati a condividere la sentenza della CTP senza fornire alcuna valutazione critica del secondo motivo di appello proposto dalla ricorrente, omettendo anche di riferire sulla base di quali elementi probatori sono giunti alla decisione assunta.

6. In tale ottica, non risulta superato neppure il minimo costituzionale della motivazione della sentenza, nella prospettiva indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053 del 2014.

7. Deve, pertanto, accogliersi il ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente CTR affinchè fornisca adeguata motivazione sul secondo motivo di appello proposto dalla società contribuente, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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