Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8674 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 15/04/2011), n.8674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25994-2006 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FOLIGNO 10,

presso lo studio dell’avvocato ERRANTE MASSIMO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BONANNO GIUSEPPE, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 23/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI ALESSIA, che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio delle Imposte dirette di Agrigento con avviso di accertamento rettificava il reddito di L.S. per l’anno 1990 a fini Irpef ed ILOR, determinando un maggior reddito non dichiarato di L. 45.126.000 ed applicando le relative imposte oltre interessi e sanzioni. Il contribuente impugnava l’avviso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sostenendone la illegittimità e la infondatezza nel merito, in quanto l’accertamento era effettuato in forma sintetica sulla base della disponibilità di beni incompatibili con il reddito dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e dei relativi D.M. applicativi, laddove il reddito considerato insufficiente derivava dall’esercizio di attività agricola, e quindi era legittima la dichiarazione di un reddito non effettivo ma tratto dalla applicazione delle tariffe di estimo catastale.

La Commissione accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza proponeva appello la Agenzia delle Entrate di Agrigento, e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 46/13/05 in data 15-6-2005, depositata in data 23-6-05, lo accoglieva, confermando la legittimità dell’accertamento dell’Ufficio. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il L., con un motivo.

Resiste la Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico, articolato motivo il ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 e art. 39, comma 1, lett. d); D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 29 e 31; art. 2697 c.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Espone che la Commissione di appello aveva ritenuto la legittimità del ricorso all’accertamento sintetico con accertamento di maggior reddito oltre quello agrario dichiarato, sulla base di elementi forniti dallo stesso contribuente circa una proprietà immobiliare (un appartamento di 100 mq) la disponibilità di una automobile, la effettuazione di spese, non ricollegabili alla natura del reddito esposto in dichiarazione.

Ad avviso del ricorrente, l’assunto è errato sotto il profilo giuridico in quanto ove il contribuente abbia dichiarato un reddito agrario, ovvero determinato in base agli estimi catastali, e non su quanto in effetti percepito a tale titolo, l’accertamento sintetico non è ammissibile ove l’Ufficio non provi la esistenza di ulteriori e diversi redditi, onere non assolto in causa.

Osserva che qualora dovesse intendersi che detta prova emerge secondo la Commissione dagli elementi indicatori di reddito esposti dal contribuente, l’assunto sarebbe ugualmente affetto dal vizio di omessa ed insufficiente motivazione, in quanto la sentenza non spiega perchè un titolare di reddito agricolo derivante dalla coltivazione di terreni di cospicua estensione non possa permettersi un modesto appartamento in un paese di campagna ed una autovettura non di lusso, in assenza di prova, a carico dell’Ufficio, della esistenza di altre fonti di reddito.

Inoltre rileva che ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. citato, l’accertamento è possibile ove lo scostamento reddituale emerga per almeno due periodi di imposta, con la conseguenza che quando un accertamento sia dichiarato nullo per uno di tali periodi, diviene inammissibile anche il secondo; ipotesi verificata nella fattispecie, in cui la attività accertativa dell’Ufficio concerne le annualità 1989 e 1990 e la controversia sull’accertamento inerente all’anno 19199 era stata decisa in appello con esito favorevole al contribuente.

Infine, assume la opinabilità ed inadeguatezza degli elementi presuntivi di reddito come esposti dai decreti ministeriali applicativi, (cd. “redditometro”) che pertanto ad avviso del ricorrente dovrebbero essere disapplicati.

La Agenzia in controricorso sostiene la infondatezza della argomentazioni del ricorrente e la inesistenza dei vizi lamentati.

Il motivo è infondato sotto tutti i profili esposti.

Procedendo in ordine logico, il ricorrente ha dato atto della sussistenza della condizione di legge dell’accertamento di maggior reddito relativamente a due periodi di imposta (1989 e 1990) ma non ha provato (fatto peraltro negato dalla Agenzia) che la sentenza di appello favorevole al contribuente, relativa all’anno 1989, sia passata in giudicato, con conseguente irrilevanza dell’assunto di inammissibilità sopravvenuta dell’atto di cui si discute in questa sede.

Di seguito, il contribuente non contesta la correttezza formale del calcolo del maggior reddito effettuato dall’Ufficio sulla base degli indici forniti dal contribuente (possesso di appartamento ed autovettura) applicando i criteri presuntivi di cui ai decreti ministeriali attuativi (cd. “redditometro”) ma sostiene la inadeguatezza di questi ultimi, con valutazioni di carattere generale carenti di autosufficienza in ordine al caso di specie, limitandosi ad argomentazioni di fatto inammissibili in sede di legittimità.

Venendo alla argomentazione principale, l’assunto è infondato. E’ principio consolidato (v. Cass. n 7005 del 2003, n. 14948 del 2006) che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 l’amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto comprensiva del solo reddito agrario del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (nella specie, la proprietà di un’autovettura e di un appartamento; e, comunque, qualora il reddito accertabile si discosti di almeno un quarto da quello dichiarato, ai sensi del detto art. 38, comma 4) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, salva la facoltà del contribuente di dimostrare, a norma dell’art. 38, comma 6 che il reddito accertato, maggiore del reddito fondiario dichiarato – determinato sulla base della rendita catastale, e quindi in ipotesi anche inferiore a quello effettivo -, deriva dalla sfruttamento del fondo e non è pertanto soggetto ad ulteriore imposizione.

Non essendo contestata la esistenza degli indici di reddito rilevati, la cui prova è a carico dell’Ufficio, rimaneva a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito che determina la capacità di spesa deriva dall’ammontare effettivo del reddito agricolo, e non da redditi diversi non denunciati.

A tale onere il contribuente si è sottratto, essendosi limitato ad invocare la esistenza di un reddito agrario legittimamente esposto sulla base degli estimi catastali, che tuttavia e pacificamente incapiente rispetto agli indici di reddito esposti dallo stesso contribuente.

Non avendo quindi provato, come esposto dal giudice di appello, che il reddito agrario effettivo e non tabellare era di entità tale da giustificare la disponibilità dei beni considerati (nel qual caso l’accertamento sarebbe rimasto privo di base) rimane valida la presunzione a favore dell’Ufficio che il contribuente sia titolare di redditi ulteriori e diversi non denunciati.

Insussistente è quindi anche il rilievo di difetto di motivazione, in quanto il giudice di appello ha fatto puntuale illustrazione dei principi la cui validità è stata sopra ribadita.

Il ricorso deve essere quindi rigettato e la sentenza confermata.

Sussistono giusti motivi, tratti dalla peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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