Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8674 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. II, 12/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 12/04/2010), n.8674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25904/2004 proposto da:

FRADINA SNC (OMISSIS), in persona di D.F., D.

I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BAFILE 13, presso

lo studio dell’avvocato DE LUCA Michele, rappresentati e difesi dagli

avvocati PIETROSANTI MARIO LAURO, PIETROSANTI ANGELO;

– ricorrenti –

contro

B.P. (OMISSIS), B.S.

(OMISSIS), C.G. (OMISSIS), C.

P. (OMISSIS), R.A. (OMISSIS),

R.V. (OMISSIS), L.A.M.

(OMISSIS), C.D. (OMISSIS),

P.A. (OMISSIS), F.G.

(OMISSIS), G.E. (OMISSIS), M.

M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato RAMPELLI ELISABETTA,

rappresentati e difesi dall’avvocato DI MAURO ENNIO;

– controricorrenti –

e contro

G.N., COND. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3141/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per accoglimento 1^ motivo

assorbiti gli altri motivi del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 1989 la s.n.c. Fradina e D.I. convenivano il Condomino di (OMISSIS), davanti al Tribunale di tale città e premesso che la società attrice era proprietaria di un appartamento sito nel fabbricato condominiale, concesso in uso a D.I., il quale era stato allagato a seguito della rottura di un tubo dell’impianto di riscaldamento verificatasi il (OMISSIS), chiedevano la condanna del condominio al risarcimento dei danni.

Il condominio, costituitosi, contestava la propria responsabilità e chiamava in causa la Tirrena Assicurazioni s.p.a.. Tale società veniva posta in liquidazione, per cui il giudizio veniva riassunto, a cura degli attori, con atto notificato alla Previdente s.p.a..

Nel giudizio intervenivano poi i condomini P.A., F.G., G.E., B.P., B. S., C.G., C.P., R.A., R.V., L.A.M., C.D., M.M. e G.N., e deducevano, in primo luogo, che l’amministratore non aveva più la rappresentanza di tutti i condomini, avendo alcuni di questi transatto la lite, donde il diritto di coloro che non avevano aderito alla transazione di intervenire nel giudizio. Eccepivano, poi, l’estinzione del giudizio ex art. 305 cod. proc. civ., per essere stato l’atto di riassunzione notificato alla Previdente s.p.a. quale “cessionaria del portafoglio della Tirrena”, mentre nella fattispecie non si verteva in tema di circolazione stradale, per cui la notifica doveva essere effettuata al commissario liquidatore.

Con sentenza n. 997/2000 il Tribunale di Latina dichiarava inammissibile l’intervento dei condomini, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Nuova Tirrena s.p.a., condannava il condominio al risarcimento dei danni.

Contro tale decisione proponevano appello la s.n.c. Fradina e D.I..

I condomini intervenivano ex art. 344 cod. proc. civ., e proponevano appello incidentale, ribadendo, per quanto in questa sede interessa, la loro legittimazione attiva e l’estinzione del processo, per non essere stato riassunto nei confronti del commissario liquidatore della società assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa.

Con sentenza in data 6 luglio 2004 la Corte di appello di Roma riteneva che legittimamente i condomini erano intervenuti nel giudizio e che era fondata l’eccezione di l’estinzione del processo sollevata dagli stessi per non essere stato riassunto nei confronti di una parte del giudizio, tale essendo la Tirrena Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., nella persona del commissario liquidatore, aggiungendo: Trattandosi di ipotesi determinante una nullità sostanziale per avere dato luogo all’indebita estromissione di una parte del giudizio, questa Corte deve pronunciare la nullità della sentenza impugnata senza poter rimettere la causa al primo giudice non ricorrendo alcuno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., o trattenerla e deciderla nel merito.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi.

Resistono con controricorso P.A., F. G., G.E., B.P., B.S., C.G., C.P., R.A., R. V., L.A.M., C.D., M. M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Da un punto di vista logico va esaminato per primo il quarto motivo del ricorso, con il quale i ricorrenti censurano, sotto vari profili, la dichiarazione, ad opera della Corte di appello, della nullità della sentenza di primo grado, per mancata riassunzione del giudizio nei confronti della Tirrena Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti del commissario liquidatore.

In relazione all’interesse dei ricorrenti è decisiva la fondatezza della deduzione secondo la quale, in base alla giurisprudenza di questa S.C., in caso di litisconsorzio facoltativo l’evento interruttivo relativo ad una delle parti di una delle cause connesse opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento (cfr., da ultimo, sent. 20 novembre 2009 n. 24546), per cui erroneamente la Corte di appello ha dichiarato la nullità in toto della sentenza di primo grado senza decidere nel merito in ordine al rapporto tra gli attuali ricorrenti e i condomini.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri.

In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri; in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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