Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8674 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. I, 08/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 08/05/2020), n.8674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5178/2019 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliato in Macerata, via Morbiducci

21, presso lo studio dell’avv. L. Froldi, che lo rappresenta e

difende, per procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1035/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da O.R. cittadino del (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che una volta morto il padre era cresciuto con la madre che poi si era risposata con un uomo di nome M. con il quale si trasferiva nel (OMISSIS) e con il quale aveva una figlia. All’età di 10 anni il ricorrente è affidato a uno zio che lo molestava sessualmente per cui faceva ritorno nell’abitazione della madre. Nel (OMISSIS), la madre muore dopo aver appreso la notizia del rapimento della figlia e M. ritenendolo responsabile del decesso lo minaccia di morte costringendolo ad abbandonare il paese.

A supporto della decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto il richiedente non credibile, tanto da non poter riconoscere nè lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), anche perchè il ricorrente aveva narrato una vicenda strettamente personale relativa a un dissidio familiare, ed inoltre, il ricorrente non aveva riferito di essersi rivolto alla polizia del luogo per riceverne adeguata protezione. Ancora, i giudici d’appello, sulla base di idonee fonti informative non ritenevano che nella regione di provenienza del ricorrente (Edo State) vi fosse un grado di violenza del conflitto armato tale da assumere i connotati di una violenza indiscriminata. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte territoriale, in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, non ha chiesto alcun chiarimento al ricorrente nè sono state approfondite le dichiarazioni del medesimo rese in sede amministrativa ed ha omesso di verificare la veridicità dei fatti, in violazione del ruolo attivo del giudice attraverso la cooperazione istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto erroneamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che in Nigeria non sussistesse alcuna situazione di conflitto armato da determinare un pericolo per il richiedente per il solo fatto del rientro nel paese d’origine.

Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata basata sul giudizio di non credibilità, mentre, d’altra parte, l’audizione del richiedente, specialmente sotto il vigore della normativa applicabile ratione temporis, è una scelta istruttoria discrezionale del giudicante, non deducibile, in linea di principio, in cassazione (cfr. Cass. nn. 33858/19, 5973/19).

Il secondo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito sulla discriminazione relativa all’orientamento sessuale, quando la narrazione riguarda tutt’altro, e precisamente, le molestie subite dal ricorrente da parte dello zio.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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